Art. 2. Contributi alle attivita' degli aero club e delle associazioni similiari 1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 1 la Regione sostiene e promuove lo sviluppo degli aero club regionali affiliati all'"Aero Club d'Italia", e quello delle altre associazioni che gestiscono aeroporti minori o altri impianti, di cui all'Art. 1, che svolgano, senza fini di lucro, attivita' di protezione civile, didattica e formativa, sportiva, aeromodellistica e turistica nel campo del volo a motore, a vela, con ultraleggeri, e del paracadutismo sportivo.