Art. 2.
Contributi  alle  attivita'  degli  aero  club  e  delle associazioni
                              similiari
    1.  Nell'ambito  delle  finalita'  di  cui  all'art. 1 la Regione
sostiene  e  promuove lo sviluppo degli aero club regionali affiliati
all'"Aero  Club  d'Italia",  e  quello  delle  altre associazioni che
gestiscono  aeroporti minori o altri impianti, di cui all'Art. 1, che
svolgano,  senza  fini  di  lucro,  attivita'  di  protezione civile,
didattica  e  formativa,  sportiva,  aeromodellistica e turistica nel
campo   del   volo   a  motore,  a  vela,  con  ultraleggeri,  e  del
paracadutismo sportivo.