Art. 3. Modalita' di concessione dei contributi 1. La giunta regionale, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza, elabora, previa intesa con le province ed i comuni interessati per la parte di loro competenza, un programma annuale, nell'ambito delle risorse assegnate, a sostegno degli obiettivi degli articoli 1 e 2. 2. In attuazione del comma 1 la giunta regionale stabilisce le priorita' di intervento, i criteri e i requisiti per la concessione dei contributi, i tempi e le modalita' per la presentazione delle relative domande. Tra i diversi criteri ed i requisiti indicati e' comunque compresa la verifica del rispetto delle norme sull'inquinamento acustico. 3. I contributi sono concessi esclusivamente per progetti e piani di attivita': non possono superare il 70% delle spese sostenute e sono erogati dietro presentazione di idonea documentazione di spesa. Previa presentazione di idonea garanzia puo' essere concesso un acconto non superiore al 25% dell'importo. 4. I progetti e i piani degli aero club e degli altri soggetti di cui all'Art. 2, devono riguardare le seguenti attivita': a) la diffusione della cultura aeronautica, lo studio dei problemi e delle potenzialita' ad essa relativi, la promozione della formazione aeronautica dei giovani. b) lo sviluppo dell'attivita' aeronautica nella massima sicurezza; c) la programmazione e realizzazione di attivita' didattice formative e scuole di formazione post diploma, nei settori aeronautici, del monitoraggio ambientale e della protezione civile; d) la programmazione e realizzazione di iniziative e manifestazioni aeronautiche sportive e dimostrative; e) attivita' di solidarieta' da espletarsi con il mezzo aereo.