Art. 3.
               Modalita' di concessione dei contributi
    1. La giunta regionale, nel rispetto della disciplina comunitaria
in  materia di concorrenza, elabora, previa intesa con le province ed
i  comuni  interessati  per la parte di loro competenza, un programma
annuale,  nell'ambito  delle  risorse  assegnate,  a  sostegno  degli
obiettivi degli articoli 1 e 2.
    2.  In  attuazione  del comma 1 la giunta regionale stabilisce le
priorita'  di  intervento, i criteri e i requisiti per la concessione
dei  contributi,  i  tempi  e le modalita' per la presentazione delle
relative  domande.  Tra  i diversi criteri ed i requisiti indicati e'
comunque    compresa   la   verifica   del   rispetto   delle   norme
sull'inquinamento acustico.
    3. I contributi sono concessi esclusivamente per progetti e piani
di  attivita':  non  possono  superare il 70% delle spese sostenute e
sono  erogati dietro presentazione di idonea documentazione di spesa.
Previa  presentazione  di  idonea  garanzia  puo'  essere concesso un
acconto non superiore al 25% dell'importo.
    4. I progetti e i piani degli aero club e degli altri soggetti di
cui all'Art. 2, devono riguardare le seguenti attivita':
      a) la  diffusione  della  cultura  aeronautica,  lo  studio dei
problemi  e delle potenzialita' ad essa relativi, la promozione della
formazione aeronautica dei giovani.
      b) lo   sviluppo   dell'attivita'   aeronautica  nella  massima
sicurezza;
      c) la  programmazione  e  realizzazione  di attivita' didattice
formative   e   scuole   di  formazione  post  diploma,  nei  settori
aeronautici, del monitoraggio ambientale e della protezione civile;
      d) la   programmazione   e   realizzazione   di   iniziative  e
manifestazioni aeronautiche sportive e dimostrative;
      e) attivita' di solidarieta' da espletarsi con il mezzo aereo.