Art. 4.
          Convenzioni per le attivita' di protezione civile
    1.  La  giunta  regionale,  per  il conseguimento degli obiettivi
definiti   dalla  legge  regionale  19 aprile  1995,  n.  45  recante
"Disciplina   delle   attivita'  e  degli  interventi  della  Regione
Emilia-Romagna  in  materia di protezione civile" puo' autorizzare la
stipula  di  apposite  convenzioni  con  gli aero club e con le altre
associazioni  similari  di  cui  all'Art.  2 al fine di assicurare la
disponibilita' della flotta aerea, delle attrezzature e del personale
specializzato  a  supporto  delle  strutture  regionali  e  locali di
protezione  civile.  Le  convenzioni possono essere stipulate con gli
aero club e con le altre associazioni similiari di cui all'Art. 2 che
dimostrino.  capacita'  operativa  adeguata  alle  attivita'  ed agli
interventi da realizzare.
    2. Le convenzioni devono prevedere:
      a) attivita'  oggetto  del rapporto convenzionale, sua durata e
costo;
      b) condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature,
nonche' forme assicurative;
      c) eventuale  ammontare  della  partecipazione  finanziaria dei
soggetti interessati;
      d) modalita'   di   verifica  dei  risultati  degli  interventi
attuati.
    3.  La  stipulazione  della  convenzione e' oggetto di apposita e
separata   valutazione   nella   determinazione   dei   criteri   per
l'erogazione dei contributi di cui all'art. 3.