Art. 4. Convenzioni per le attivita' di protezione civile 1. La giunta regionale, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 45 recante "Disciplina delle attivita' e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile" puo' autorizzare la stipula di apposite convenzioni con gli aero club e con le altre associazioni similari di cui all'Art. 2 al fine di assicurare la disponibilita' della flotta aerea, delle attrezzature e del personale specializzato a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile. Le convenzioni possono essere stipulate con gli aero club e con le altre associazioni similiari di cui all'Art. 2 che dimostrino. capacita' operativa adeguata alle attivita' ed agli interventi da realizzare. 2. Le convenzioni devono prevedere: a) attivita' oggetto del rapporto convenzionale, sua durata e costo; b) condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature, nonche' forme assicurative; c) eventuale ammontare della partecipazione finanziaria dei soggetti interessati; d) modalita' di verifica dei risultati degli interventi attuati. 3. La stipulazione della convenzione e' oggetto di apposita e separata valutazione nella determinazione dei criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 3.