Art. 6. Clausola valutativa 1. A partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta annualmente una relazione al consiglio in cui siano contenute, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni: a) ammontare dei finanziamenti, soggetti finanziati, tipologia degli interventi e delle attivita' finanziate; b) analisi dei costi sostenuti e dei tempi per svolgere le procedure necessarie all'attuazione degli interventi; c) numero di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 4, spesa sostenuta per l'attuazione delle convenzioni stesse, numero e caratteristiche degli interventi di protezione civile a cui hanno partecipato gli aero club e le altre associazioni similari. 2. La giunta regionale svolge un'analisi del processo di attuazione della legge e un'analisi degli effetti dei finanziamenti concessi anche avvalendosi di enti o societa' di ricerca aventi le necessarie competenze e comprovata esperienza in attivita' di valutazione. Le predette analisi sono concluse entro tre anni dalla data di entrata invigore della presente legge e presentate al consiglio regionale.