Art. 6.
                         Clausola valutativa
    1.  A  partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge, la giunta regionale presenta annualmente
una   relazione  al  consiglio  in  cui  siano  contenute,  in  forma
sintetica, almeno le seguenti informazioni:
      a) ammontare  dei finanziamenti, soggetti finanziati, tipologia
degli interventi e delle attivita' finanziate;
      b) analisi  dei  costi  sostenuti  e  dei tempi per svolgere le
procedure necessarie all'attuazione degli interventi;
      c) numero  di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 4, spesa
sostenuta   per  l'attuazione  delle  convenzioni  stesse,  numero  e
caratteristiche  degli  interventi  di  protezione civile a cui hanno
partecipato gli aero club e le altre associazioni similari.
    2.   La  giunta  regionale  svolge  un'analisi  del  processo  di
attuazione  della  legge e un'analisi degli effetti dei finanziamenti
concessi  anche  avvalendosi  di enti o societa' di ricerca aventi le
necessarie   competenze  e  comprovata  esperienza  in  attivita'  di
valutazione.  Le  predette analisi sono concluse entro tre anni dalla
data  di  entrata  invigore  della  presente  legge  e  presentate al
consiglio regionale.