Art. 7. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unita' previsionali di base e relativi capitoli di bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'Art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 14 maggio 2002 ERRANI