Art. 7.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si
fa  fronte  con i fondi stanziati nelle unita' previsionali di base e
relativi   capitoli   di  bilancio  regionale,  anche  apportando  le
eventuali   modificazioni   che   si   rendessero  necessarie  o  con
l'istituzione  di  apposite  unita'  previsionali  di base e relativi
capitoli,  che  verranno  dotati  della  necessaria disponibilita' ai
sensi   di   quanto  disposto  dall'Art.  37  della  legge  regionale
15 novembre 2001, n. 40.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 14 maggio 2002
                               ERRANI