Regolamento  per  l'acquisto  di  materiali ed attrezzature d'ufficio
connessi alle esigenze operative correnti del servizio autonomo per i
corregionali  all'estero, ai sensi dell'Art. 8, comma 52, della legge
                  regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

                               Art. 1.
 Tipologia di spesa per le esigenze operative correnti del servizio
    1.  Sono  individuate,  ai  sensi di quanto previsto dall'Art. 8,
comma 52  della  legge  regionale 26 febbraio 2001, n. 4, le seguenti
tipologie di spese dirette, connesse alle esigenze operative correnti
del servizio autonomo per i corregionali all'estero:
      a) spese  per  l'acquisto,  anche  su  supporto informatico, di
libri,  quotidiani,  riviste  ed  altre  pubblicazioni, abbonamenti a
periodici,  spese  per  l'accesso a banche dati on line da utilizzare
quali strumenti di lavoro o di aggiornamento specifico dei dipendenti
per   lo  svolgimento  delle  funzioni  loro  attribuite  nell'ambito
dell'attivita' di competenza dell'ufficio;
      b) spese  per acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio e
per  la  fornitura  di  attrezzature  d'ufficio  ivi  comprese quelle
informatiche, apparecchi per l'uso di prodotti audiovisivi e relativi
materiali  di  ricambio  e consumo: ausiliario ed accessorio, nonche'
prestazioni,  installazione, manutenzione, riparazione e restauro per
tutto   quanto   precede,   non  compresi  nella  dotazione  standard
generalmente  prevista  per  le  strutture  regionali, il cui impiego
risulti  necessario  ed  indifferibile  in relazione allo svolgimento
efficiente   di  attivita'  e  compiti  formalmente  attribuiti  alle
strutture d'ufficio;
      c) altri  beni  che  formino  oggetto di periodica fornitura da
parte  della  direzione  regionale  degli  affari  finanziari  e  del
patrimonio  e  relativi materiali di consumo, ausiliario e accessorio
nonche' prestazioni di installazione, riparazione, restauro per tutto
quanto  precede,  nei  casi in cui l'acquisto risulti indifferibile o
urgente;
      d) materiale   indirizzato   alla  promozione,  quali  depliant
informativi  ed  illustrativi  relativi  alla  Regione,  oggettistica
promozionale   destinata   ad  eventi  attinenti  i  rapporti  con  i
corregionali  emigrati e con istituzioni estranee all'amministrazione
regionale.
                               Art. 2.
                          Limiti d'importo
    1.  L'importo  di  ogni  singola  spesa,  da  eseguirsi  ai sensi
dell'Art.  1, non puo' superare Euro 4.131,65 (L. 8.000.000) al netto
degli oneri fiscali.
    2.  Non  e'  ammesso  il  frazionamento  artificioso di forniture
aventi carattere unitario il cui importo complessivo superi il limite
indicato al comma di cui sopra.
                               Art. 3.
               Competenze per l'esecuzione delle spese
    1.  Il  direttore  del  servizio autonomo dispone le spese di cui
all'Art.  1,  incaricando  il dipendente di cui all'Art. 8, comma 52,
della  legge  regionale  26  febbraio  2001,  n.  4,  nella  veste di
funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.
                               Art. 4.
      Modalita' di esecuzione delle spese per acquisti di beni
    1.  Salvo  quanto  disposto  dall'Art.  5, per l'esecuzione delle
spese  di  cui  all'Art.  1  del  presente regolamento sono richiesti
preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.
    2.  I  preventivi  di  cui  al  comma 1 contengono la descrizione
dell'oggetto  del  contratto, le condizioni generali che lo regolano,
la  durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le
penalita'  da  applicare  in caso di ritardi od inadempienze, nonche'
ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.
    3.  Nella  richiesta  di preventivi od offerte, in relazione alla
natura  delle  forniture  dei  beni  vengono specificati i criteri di
scelta  avendo  riguardo  al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi
della  fornitura  ed  alle  condizioni  di esecuzione della fornitura
stessa.
    4.  Fra  i  preventivi o le offerte pervenute viene scelto quello
piu'  conveniente  in relazione ai criteri assunti ai sensi del comma
3.
    5.  I  preventivi e le offerte possono essere acquisiti anche via
telefax e sono conservati agli atti.
                               Art. 5.
                Ricorso ad un determinato contraente
    1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:
      a) qualora  la  spesa  non  superi  la  somma  di Euro 2.582,28
(L. 5.000.000) al netto di ogni onere fiscale;
      b) nei casi di unicita', specificita' o di urgenza;
      c) quando,  successivamente  alla  richiesta  di  preventivi ad
almeno tre soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta;
      d) quando  il  costo del bene da acquistare sia fissato in modo
univoco dal mercato;
      e) per  l'affidamento  di forniture destinate al completamento,
al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il
ricorso  ad  altri  fornitori  obblighi  ad  acquistare  materiale di
tipologia,  anche  tecnica,  differente  il  cui  impiego  o  la  cui
manutenzione comporterebbero situazioni di incompatibilita';
      f) per  l'affidamento,  alle  stesse condizioni di contratti in
corso  con  l'amministrazione  regionale,  di forniture omogenee, nei
limiti di quanto necessario.
    2.  Salvi  i  casi  di cui alle lettere a), d) ed f), ai fini del
presente  articolo  e'  richiesto il parere di congruita' espresso, a
seconda   della  fornitura  richiesta,  dal  direttore  del  servizio
competente  ai  sensi  della  legge  regionale  1 marzo 1988, n. 7, e
successive modificazioni ed integrazioni.
                               Art. 6.
                 Ordinazione dei beni e dei servizi
    1.  L'ordinazione  dei  beni  e  dei  servizi  e'  effettuata dal
funzionario  delegato,  su  disposizione  del  direttore del servizio
autonomo,  mediante  lettera,  buono  d'ordine  o  altro  atto idoneo
secondo gli usi della corrispondenza commerciale.
    2.  L'ordinazione  contenente  gli  elementi  di  cui all'Art. 4,
comma 2,  e'  redatta  in  duplice copia di cui una e' trattenuta dal
soggetto  contraente  e  l'altra,  sottoscritta  per accettazione, e'
restituita all'amministrazione.
                               Art. 7.
        Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese
    1.  La  liquidazione  delle  spese  e' effettuata dal funzionario
delegato,  previa  presentazione  di  fatture  o note di addebito che
dovranno  essere  munite  dell'attestazione  di  regolare fornitura o
esecuzione del servizio firmata dallo stesso funzionario.
    2.  Il  pagamento  e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento
emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate
al funzionario delegato.
    3.  Per  il  pagamento relativo a provviste di minute e di pronta
consegna,   il  funzionario  delegato  puo'  effettuare  prelievi  in
contante sull'apertura di credito prevista dal comma 2.
    4. Il funzionario delegato provvedera' alla rendicontazione delle
somme  erogate  sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in
materia.
                               Art. 8.
                      Gestione dei beni mobili
    1.  Al  vice  consegnatario  del servizio autonomo e' affidata la
gestione  dei  beni  di  cui  all'Art. 1, secondo le norme vigenti in
materia.
                               Art. 9.
                               Rinvio
    1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto
applicabili   le   disposizioni   di   legge  e  del  regolamento  di
contabilita' dello Stato.
                              Art. 10.
                            Norma finale
    1.  Il  regolamento  approvato  con  decreto del Presidente della
Regione n. 0379/Pres. del 4 ottobre 2001, e' abrogato.
                     Visto: Il presidente: TONDO