Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio connessi alle esigenze operative correnti del servizio autonomo per i corregionali all'estero, ai sensi dell'Art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4. Art. 1. Tipologia di spesa per le esigenze operative correnti del servizio 1. Sono individuate, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 8, comma 52 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, le seguenti tipologie di spese dirette, connesse alle esigenze operative correnti del servizio autonomo per i corregionali all'estero: a) spese per l'acquisto, anche su supporto informatico, di libri, quotidiani, riviste ed altre pubblicazioni, abbonamenti a periodici, spese per l'accesso a banche dati on line da utilizzare quali strumenti di lavoro o di aggiornamento specifico dei dipendenti per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite nell'ambito dell'attivita' di competenza dell'ufficio; b) spese per acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio e per la fornitura di attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, apparecchi per l'uso di prodotti audiovisivi e relativi materiali di ricambio e consumo: ausiliario ed accessorio, nonche' prestazioni, installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede, non compresi nella dotazione standard generalmente prevista per le strutture regionali, il cui impiego risulti necessario ed indifferibile in relazione allo svolgimento efficiente di attivita' e compiti formalmente attribuiti alle strutture d'ufficio; c) altri beni che formino oggetto di periodica fornitura da parte della direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio e relativi materiali di consumo, ausiliario e accessorio nonche' prestazioni di installazione, riparazione, restauro per tutto quanto precede, nei casi in cui l'acquisto risulti indifferibile o urgente; d) materiale indirizzato alla promozione, quali depliant informativi ed illustrativi relativi alla Regione, oggettistica promozionale destinata ad eventi attinenti i rapporti con i corregionali emigrati e con istituzioni estranee all'amministrazione regionale. Art. 2. Limiti d'importo 1. L'importo di ogni singola spesa, da eseguirsi ai sensi dell'Art. 1, non puo' superare Euro 4.131,65 (L. 8.000.000) al netto degli oneri fiscali. 2. Non e' ammesso il frazionamento artificioso di forniture aventi carattere unitario il cui importo complessivo superi il limite indicato al comma di cui sopra. Art. 3. Competenze per l'esecuzione delle spese 1. Il direttore del servizio autonomo dispone le spese di cui all'Art. 1, incaricando il dipendente di cui all'Art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione. Art. 4. Modalita' di esecuzione delle spese per acquisti di beni 1. Salvo quanto disposto dall'Art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'Art. 1 del presente regolamento sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti. 2. I preventivi di cui al comma 1 contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalita' da applicare in caso di ritardi od inadempienze, nonche' ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione. 3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture dei beni vengono specificati i criteri di scelta avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura ed alle condizioni di esecuzione della fornitura stessa. 4. Fra i preventivi o le offerte pervenute viene scelto quello piu' conveniente in relazione ai criteri assunti ai sensi del comma 3. 5. I preventivi e le offerte possono essere acquisiti anche via telefax e sono conservati agli atti. Art. 5. Ricorso ad un determinato contraente 1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente: a) qualora la spesa non superi la somma di Euro 2.582,28 (L. 5.000.000) al netto di ogni onere fiscale; b) nei casi di unicita', specificita' o di urgenza; c) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta; d) quando il costo del bene da acquistare sia fissato in modo univoco dal mercato; e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero situazioni di incompatibilita'; f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario. 2. Salvi i casi di cui alle lettere a), d) ed f), ai fini del presente articolo e' richiesto il parere di congruita' espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 6. Ordinazione dei beni e dei servizi 1. L'ordinazione dei beni e dei servizi e' effettuata dal funzionario delegato, su disposizione del direttore del servizio autonomo, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale. 2. L'ordinazione contenente gli elementi di cui all'Art. 4, comma 2, e' redatta in duplice copia di cui una e' trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, e' restituita all'amministrazione. Art. 7. Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese 1. La liquidazione delle spese e' effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione di regolare fornitura o esecuzione del servizio firmata dallo stesso funzionario. 2. Il pagamento e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al funzionario delegato. 3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato puo' effettuare prelievi in contante sull'apertura di credito prevista dal comma 2. 4. Il funzionario delegato provvedera' alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia. Art. 8. Gestione dei beni mobili 1. Al vice consegnatario del servizio autonomo e' affidata la gestione dei beni di cui all'Art. 1, secondo le norme vigenti in materia. Art. 9. Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili le disposizioni di legge e del regolamento di contabilita' dello Stato. Art. 10. Norma finale 1. Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0379/Pres. del 4 ottobre 2001, e' abrogato. Visto: Il presidente: TONDO