Regolamento per le spese del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, per le proprie esigenze operative correnti, ai sensi dell'Art. 8, comma 52 della legge regionale n. 4/2001. Art. 1. Spese del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna 1. Le spese dirette che il servizio autonomo per lo sviluppo della montagna sostiene ai sensi dell'Art. 8, comma 52 della legge regionale n. 4/2001, sono regolate dalle seguenti disposizioni. 2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di: a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer, anche portatili, programmi informatici, proiettori per P.C., stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo, strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori forniture di pannelli e lavagne luminose; b) materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione nonche' strumenti audiovisivi e televisivi e relativi accessori; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo ausiliario e accessorio nonche' prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede; c) qualunque altro dispositivo che si rendesse necessario e che non rientri nelle ordinarie tipologie di beni forniti dalla direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio; d) abbonamenti a quotidiani e periodici anche on-line, libri riviste e altre pubblicazioni, anche su supporto informatico, c.d. di facile consumo, acquistati per essere distribuiti o utilizzati quale strumento di lavoro, acquisto di banche dati on-line ed accesso a siti informatici a pagamento nelle materie di interesse del servizio; e) materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile; f) attrezzature e materiale fotografico comprese le pellicole; g) beni oggetto di periodica fornitura da parte della direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, qualora indisponibili, nelle ipotesi di assoluta urgenza ed indifferibilita' di provvedere all'acquisto. 3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilita' di bilancio. Art. 2. Limiti di importo 1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non puo' superare Euro 7.700,00 al netto di ogni onere fiscale. 2. Non e' ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1. Art. 3. Competenze per l'esecuzione delle spese 1. Il direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, dispone le spese di cui all'Art. 1 incaricando il dipendente individuato ai sensi dell'Art. 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001, quale funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione. Art. 4. Modalita' di esecuzione delle spese 1. Salvo quanto e' disposto dall'Art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'Art. 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti. 2. Le richieste di preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzioni e le penalita' da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonche' ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione. 3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione. 4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto piu' conveniente, secondo i criteri indicati dal comma 3. 5. Le richieste di preventivo, i preventivi e le offerte possono essere trasmessi anche via telefax e sono conservati agli atti. Art. 5. Ricorso ad un determinato contraente 1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente: a) nei casi di unicita', specificita' o di urgenza delle forniture; b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non sia stata presentata alcuna offerta; c) qualora la spesa non superi l'importo di Euro 2.600,00, al netto di ogni onere fiscale; d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato; e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilita'; f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario. 2. Ai fini del presente articolo, e' richiesto il parere di congruita' espresso, a secondo delle fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia. Tale parere non viene richiesto nei casi di cui alla lettera d), del comma 1 del presente articolo e quando la spesa unitaria non superi l'importo di Euro 1.050,00. Art. 6. Ordinazione dei beni 1. L'ordinazione dei beni e' effettuata dal funzionario delegato, su ordine del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale. 2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'Art. 4, comma 2, e' redatta in duplice copia, di cui una e' trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, e' restituita all'amministrazione. Art. 7. Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese 1. La liquidazione delle spese e' effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarita' della fornitura da parte del funzionario delegato medesimo. 2. Il pagamento e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato. 3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato puo' effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2. 4. Il funzionario delegato provvedera' alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia. Art. 8. Gestione dei beni mobili 1. Al vice consegnatario del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e' affidata la gestione dei beni di cui all'Art. 1, secondo le norme vigenti in materia. Art. 9. Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilita' dello Stato. Art. 10. Abrogazione 1. Il regolamento approvato con decreto del presidente della Regione n. 0109/Pres. del 10 aprile 2001, e' abrogato. Visto: Il presidente Tondo