Regolamento  per le spese del servizio autonomo per lo sviluppo della
montagna,  per  le  proprie  esigenze  operative  correnti,  ai sensi
       dell'Art. 8, comma 52 della legge regionale n. 4/2001.

                               Art. 1.
     Spese del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna
    1.  Le  spese  dirette  che  il servizio autonomo per lo sviluppo
della  montagna  sostiene  ai sensi dell'Art. 8, comma 52 della legge
regionale n. 4/2001, sono regolate dalle seguenti disposizioni.
    2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto
di:
      a) attrezzature   d'ufficio   quali  attrezzature  informatiche
varie,  personal  computer,  anche  portatili, programmi informatici,
proiettori per P.C., stampanti anche a colori e materiali accessori e
ausiliari,  di  ricambio  e di consumo, strumenti informatici di ogni
altro  tipo  e  relativi  accessori  forniture  di pannelli e lavagne
luminose;
      b) materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori,
altoparlanti,  impianti  di amplificazione, di diffusione sonora e di
registrazione  nonche'  strumenti audiovisivi e televisivi e relativi
accessori;  macchine  da  calcolo;  materiali di ricambio, di consumo
ausiliario   e   accessorio  nonche'  prestazioni  di  installazione,
manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;
      c) qualunque altro dispositivo che si rendesse necessario e che
non rientri nelle ordinarie tipologie di beni forniti dalla direzione
regionale degli affari finanziari e del patrimonio;
      d) abbonamenti  a  quotidiani  e periodici anche on-line, libri
riviste e altre pubblicazioni, anche su supporto informatico, c.d. di
facile  consumo, acquistati per essere distribuiti o utilizzati quale
strumento  di  lavoro,  acquisto  di banche dati on-line ed accesso a
siti informatici a pagamento nelle materie di interesse del servizio;
      e) materiali  e  attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti
urgente ed indifferibile;
      f) attrezzature e materiale fotografico comprese le pellicole;
      g) beni oggetto di periodica fornitura da parte della direzione
regionale   degli   affari   finanziari  e  del  patrimonio,  qualora
indisponibili,  nelle ipotesi di assoluta urgenza ed indifferibilita'
di provvedere all'acquisto.
    3.  Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle
disponibilita' di bilancio.
                               Art. 2.
                          Limiti di importo
    1.  L'importo  di  ogni  singola  spesa da eseguirsi ai sensi del
presente regolamento non puo' superare Euro 7.700,00 al netto di ogni
onere fiscale.
    2.  Non  e' ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal
quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal
comma 1.
                               Art. 3.
               Competenze per l'esecuzione delle spese
    1.  Il  direttore  del  servizio  autonomo  per lo sviluppo della
montagna,   dispone  le  spese  di  cui  all'Art.  1  incaricando  il
dipendente  individuato  ai  sensi dell'Art. 8, comma 52, della legge
regionale  n.  4/2001, quale funzionario delegato, di provvedere alla
relativa esecuzione.
                               Art. 4.
                 Modalita' di esecuzione delle spese
    1.  Salvo  quanto e' disposto dall'Art. 5, per l'esecuzione delle
spese  di  cui  all'Art.  1  sono  richiesti preventivi od offerte ad
almeno tre soggetti.
    2.  Le  richieste  di  preventivi  di  cui  al  comma  precedente
contengono  la  descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni
generali  che  lo  regolano,  la durata del rapporto contrattuale, le
condizioni  di  esecuzioni  e  le  penalita'  da applicare in caso di
ritardi   o  inadempienze  nonche'  ogni  altra  condizione  ritenuta
necessaria dall'amministrazione.
    3.  Nella  richiesta  di preventivi od offerte, in relazione alla
natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta,
avendo  riguardo  al  prezzo,  ai requisiti tecnico-qualitativi della
fornitura, alle condizioni di esecuzione.
    4.  Fra  i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto
piu' conveniente, secondo i criteri indicati dal comma 3.
    5.  Le richieste di preventivo, i preventivi e le offerte possono
essere trasmessi anche via telefax e sono conservati agli atti.
                               Art. 5.
                Ricorso ad un determinato contraente
    1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:
      a) nei  casi  di  unicita',  specificita'  o  di  urgenza delle
forniture;
      b) quando,  successivamente  alla  richiesta  di  preventivi ad
almeno tre soggetti, non sia stata presentata alcuna offerta;
      c) qualora  la  spesa non superi l'importo di Euro 2.600,00, al
netto di ogni onere fiscale;
      d) quando  il  costo  del bene da acquisire sia fissato in modo
univoco dal mercato;
      e) per  l'affidamento  di forniture destinate al completamento,
al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il
ricorso  ad  altri  fornitori  obblighi  ad  acquistare  materiale di
tipologia,  anche  tecnica  differente,  il  cui  impiego  o  la  cui
manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilita';
      f) per  l'affidamento,  alle  stesse condizioni di contratti in
corso  con  l'amministrazione  regionale,  di forniture omogenee, nei
limiti di quanto necessario.
    2.  Ai  fini  del  presente  articolo,  e' richiesto il parere di
congruita'   espresso,  a  secondo  delle  fornitura  richiesta,  dal
direttore  del servizio competente per materia. Tale parere non viene
richiesto  nei  casi di cui alla lettera d), del comma 1 del presente
articolo  e  quando  la  spesa  unitaria non superi l'importo di Euro
1.050,00.
                               Art. 6.
                        Ordinazione dei beni
    1. L'ordinazione dei beni e' effettuata dal funzionario delegato,
su  ordine  del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della
montagna,  mediante  lettera,  buono  d'ordine  o  altro  atto idoneo
secondo gli usi della corrispondenza commerciale.
    2.  L'ordinazione  dei  beni,  contenente  gli  elementi  di  cui
all'Art.  4,  comma  2,  e'  redatta  in duplice copia, di cui una e'
trattenuta  dal  soggetto  contraente  e  l'altra,  sottoscritta  per
accettazione, e' restituita all'amministrazione.
                               Art. 7.
        Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese
    1.  La  liquidazione  delle  spese  e' effettuata dal funzionario
delegato,  previa  presentazione  di  fatture  o note di addebito che
dovranno  essere  munite  dell'attestazione  della  regolarita' della
fornitura da parte del funzionario delegato medesimo.
    2.  Il  pagamento  e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento
emessi   su  aperture  di  credito  presso  la  tesoreria  regionale,
intestate al funzionario delegato.
    3.  Per  il  pagamento relativo a provviste di minute e di pronta
consegna,   il  funzionario  delegato  puo'  effettuare  prelievi  in
contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.
    4. Il funzionario delegato provvedera' alla rendicontazione delle
somme  erogate  sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in
materia.
                               Art. 8.
                      Gestione dei beni mobili
    1.  Al  vice  consegnatario del servizio autonomo per lo sviluppo
della  montagna  e'  affidata la gestione dei beni di cui all'Art. 1,
secondo le norme vigenti in materia.
                               Art. 9.
                               Rinvio
    1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto
applicabili,   le   disposizioni   di  legge  e  del  regolamento  di
contabilita' dello Stato.
                              Art. 10.
                             Abrogazione
    1.  Il  regolamento  approvato  con  decreto del presidente della
Regione n. 0109/Pres. del 10 aprile 2001, e' abrogato.

                     Visto: Il presidente Tondo