(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 17 del 24 aprile 2002)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto   il  Regolamento  (CE)  n.  1493/1999  del  consiglio  del
17 maggio   1999   relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato
vitivinicolo;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1623/2000 della commissione del
25 luglio  2000,  che  stabilisce  le  regole  generali relative alla
distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;
    Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  del  23 aprile  2001 "Disciplina per il riconoscimento dei
distillatori  assimilati al distillatore e al produttore", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2001;
    Richiamato  in  particolare  l'Art. 1 del citato decreto il quale
prevede  che  siano  le  regioni  e  le  province  autonome  nel  cui
territorio  sono  ubicati  gli  stabilimenti  a conferire ai soggetti
richiedenti  i  riconoscimenti  di  "distillatore"  di "assimilato al
distillatore"  e di "assimilato al produttore" a partire dall'entrata
in vigore del decreto medesimo;
    Considerato  che  l'Art.  5,  comma  3  del  decreto ministeriale
23 aprile  2001  attribuisce  al Ministero delle politiche agricole e
forestali   il   compito   di   redigere   l'elenco   nazionale   dei
"distillatori" degli "assimilati al distillatore" e degli "assimilati
al  produttore"  sulla base delle comunicazioni fornite dalle regioni
ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
    Ritenuto  di  individuare  nell'ambito  della direzione regionale
dell'agricoltura  il  servizio produzioni vegetali quale responsabile
dell'adozione   dei   relativi  provvedimenti  di  riconoscimento  di
"distillatore"  di  "assimilato  al distillatore" e di "assimilato al
produttore",  nonche'  dell'eventuale  revoca temporanea o definitiva
dei precitati riconoscimenti effettuati;
    Ritenuto  di  stabilire  nel  rispetto  della  vigente  normativa
comunitaria   e   nazionale,   le  modalita'  ed  i  criteri  per  il
riconoscimento   dei   distillatori,  assimilati  al  distillatore  e
assimilati al produttore, adottando apposito regolamento;
    Visto   il   testo   regolamentare  predisposto  dalla  direzione
regionale dell'agricoltura;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 794 del
15 marzo 2002;
                              Decreta:
    E'  approvato  il "Regolamento recante modalita' e criteri per il
riconoscimento   dei   distillatori,  assimilati  al  distillatore  e
assimilati  al produttore, nell'ambito dell'organizzazione comune del
mercato  vitivinicolo",  nel testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione e verra' comunicato, non appena divenuto esecutivo, al
Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'Art. 5,
comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 2001.
      Trieste, 29 marzo 2002
                                TONDO