Regolamento  recante  modalita'  e  criteri per il riconoscimento dei
distillatori,  assimilati al distillatore e assimilati al produttore,
  nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

                               Art. 1.
                   Riconoscimento di distillatore
    1.  Per  ottenere  il riconoscimento ad operare nel settore delle
distillazioni  comunitarie,  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica
ovvero  associazione  di  tali  persone  che,  ai sensi dell'Art. 41,
paragrafo  1,  lettera  b)  del  regolamento  (CE)  n.  1623/2000 del
25 luglio  2000,  distilli  vini,  vini  alcolizzati,  prodotti della
vinificazione o di qualsiasi altra trasformazione di uve, presenta la
relativa  domanda  al  servizio  produzioni  vegetali della direzione
regionale  dell'agricoltura  secondo  il  modello  predisposto  dalla
direzione medesima.
    2. La domanda e' corredata dalla seguente documentazione:
      a) relazione   contenente   l'ubicazione  e  descrizione  degli
impianti  di distillazione e loro potenzialita' operativa giornaliera
ed  annua  nonche' la descrizione, ubicazione e capacita' dei singoli
depositi  delle materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti dalla
distillazione;
      b) planimetria degli impianti di distillazione;
      c) planimetria dei depositi delle materie prime impiegate.
    3.  Al  fine  di ottenere il riconoscimento di cui al comma 1, il
richiedente  dimostra  di  possedere,  anche attraverso dichiarazione
sostitutiva  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000:
      a) licenza  di  esercizio rilasciata dall'U.T.F. competente per
territorio, dalla quale risultino le materie prime che possono essere
distillate;
      b) certificato   di   iscrizione   alla  Camera  di  commercio,
industria,   artigianato   ed   agricoltura  rilasciato  dall'ufficio
competente per territorio;
      c) certificato  di  prevenzione  degli  incendi  o  nulla  osta
provvisorio,  ove  previsto,  rilasciato  dal Comando provinciale dei
vigili del fuoco;
      d) autorizzazione   allo   smaltimento   delle   acque  reflue,
derivanti dal processo di distillazione;
      e) autorizzazione sanitaria.
                               Art. 2.
            Riconoscimento di assimilato al distillatore
    1.  Per ottenere il riconoscimento di assimilato al distillatore,
qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  ovvero associazione di tali
persone  che  soddisfi  le  condizioni dell'Art. 41, paragrafo 2, del
regolamento  (CE)  n.  1623/2000  del  25 luglio  2000,  presenta  la
relativa  domanda  al  servizio  produzioni  vegetali della direzione
regionale  dell'agricoltura  secondo  il  modello  predisposto  dalla
direzione medesima.
    2.  La  domanda e' corredata da una relazione intesa a dimostrare
che l'attivita' svolta e' a carattere professionale.
    3.  Al  fine  di ottenere il riconoscimento di cui al comma 1, il
richiedente  dimostra  di  possedere  anche  attraverso dichiarazione
sostitutiva  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000:
      a) licenza  di  esercizio rilasciata dall'U.T.F. competente per
territorio, dalla quale risultino le materie prime che possono essere
commercializzate;
      b) certificato   di   iscrizione   alla  Camera  di  commercio,
industria,   artigianato   ed   agricoltura  rilasciato  dall'ufficio
competente per territorio.
                               Art. 3.
             Riconoscimento di assimilato al produttore
    1.  Per  ottenere  il riconoscimento di assimilato al produttore,
l'associazione  di  cantine  cooperative,  che soddisfa le condizioni
dell'Art.  41,  paragrafo  3,  del  regolamento (CE) n. 1623/2000 del
25 luglio  2000,  presenta la relativa domanda al servizio produzioni
vegetali   della  direzione  regionale  dell'agricoltura  secondo  il
modello predisposto dalla direzione medesima.
    2. La domanda e' corredata dalla seguente documentazione:
      a) relazione   contenente   l'ubicazione  e  descrizione  dello
stabilimento  con  la  specificazione  della  capacita' ricettiva dei
magazzini  in  cui  viene  depositato  il prodotto conferito, nonche'
l'elenco e la produzione complessiva delle cantine aderenti;
      b) planimetria   dei  magazzini  in  cui  viene  depositato  il
prodotto conferito.
                               Art. 4.
                   Procedimento di riconoscimento
    1.  Il  procedimento  relativo  al  riconoscimento  di  cui  agli
articoli  1,  2  e  3 si conclude entro trenta giorni dal ricevimento
della relativa domanda.
    2.  Il  riconoscimento e' conferito con decreto del direttore del
servizio    produzioni    vegetali    della    direzione    regionale
dell'agricoltura  e rimane valido fino al 31 luglio del quinto anno a
partire dalla data di riconoscimento.
    3.  Il  servizio  produzioni  vegetali  comunica  tempestivamente
l'avvenuto  riconoscimento  al  Ministero  delle politiche agricole e
forestali ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco.
                               Art. 5.
                      Revoca del riconoscimento
    1.  Il  distillatore, l'assimilato al distillatore e l'assimilato
al  produttore  hanno  l'obbligo  di inviare i documenti e ogni altro
elemento  che  comprovi  eventuali  variazioni rispetto agli elementi
forniti  con la domanda di riconoscimento e la documentazione ad essa
allegata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.
    2.  I  riconoscimenti  concessi  possono  essere  revocati in via
temporanea  o  definitiva  nel  caso di violazione delle disposizioni
comunitarie,  nazionali,  o  regionali vigenti in materia o per altri
fatti  o  comportamenti  che  per  la  loro  gravita' e rilevanza non
consentano la continuazione dell'attivita' oggetto del riconoscimento
stesso.
    3.  La revoca temporanea o definitiva e' disposta con decreto del
direttore  del servizio produzioni vegetali della direzione regionale
dell'agricoltura entro trenta giorni dall'avvio del procedimento.
    4.  I soggetti interessati, entro quindici giorni dal ricevimento
della  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  di revoca possono
chiedere  audizione  presso  gli  uffici  regionali ovvero presentare
memorie scritte.
    5.  La  revoca  e'  tempestivamente comunicata al Ministero delle
politiche  agricole e forestali, il quale provvede alla cancellazione
automatica dall'elenco nel caso di revoca definitiva.
                               Art. 6.
                          Norma transitoria
    1. Per il rinnovo dei riconoscimenti in atto alla data di entrata
in  vigore  del  presente  regolamento,  concessi dal Ministero delle
politiche agricole e forestali sulla base della previgente normativa,
i  soggetti interessati presentano la domanda di cui agli articoli 1,
2  e  3  al  servizio  produzioni  vegetali della direzione regionale
dell'agricoltura, entro il 31 maggio 2002.

                     Visto: Il presidente: Tondo