Regolamento recante modalita' e criteri per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore, nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Art. 1. Riconoscimento di distillatore 1. Per ottenere il riconoscimento ad operare nel settore delle distillazioni comunitarie, qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di tali persone che, ai sensi dell'Art. 41, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, distilli vini, vini alcolizzati, prodotti della vinificazione o di qualsiasi altra trasformazione di uve, presenta la relativa domanda al servizio produzioni vegetali della direzione regionale dell'agricoltura secondo il modello predisposto dalla direzione medesima. 2. La domanda e' corredata dalla seguente documentazione: a) relazione contenente l'ubicazione e descrizione degli impianti di distillazione e loro potenzialita' operativa giornaliera ed annua nonche' la descrizione, ubicazione e capacita' dei singoli depositi delle materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti dalla distillazione; b) planimetria degli impianti di distillazione; c) planimetria dei depositi delle materie prime impiegate. 3. Al fine di ottenere il riconoscimento di cui al comma 1, il richiedente dimostra di possedere, anche attraverso dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: a) licenza di esercizio rilasciata dall'U.T.F. competente per territorio, dalla quale risultino le materie prime che possono essere distillate; b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio; c) certificato di prevenzione degli incendi o nulla osta provvisorio, ove previsto, rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco; d) autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue, derivanti dal processo di distillazione; e) autorizzazione sanitaria. Art. 2. Riconoscimento di assimilato al distillatore 1. Per ottenere il riconoscimento di assimilato al distillatore, qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di tali persone che soddisfi le condizioni dell'Art. 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, presenta la relativa domanda al servizio produzioni vegetali della direzione regionale dell'agricoltura secondo il modello predisposto dalla direzione medesima. 2. La domanda e' corredata da una relazione intesa a dimostrare che l'attivita' svolta e' a carattere professionale. 3. Al fine di ottenere il riconoscimento di cui al comma 1, il richiedente dimostra di possedere anche attraverso dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: a) licenza di esercizio rilasciata dall'U.T.F. competente per territorio, dalla quale risultino le materie prime che possono essere commercializzate; b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio. Art. 3. Riconoscimento di assimilato al produttore 1. Per ottenere il riconoscimento di assimilato al produttore, l'associazione di cantine cooperative, che soddisfa le condizioni dell'Art. 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, presenta la relativa domanda al servizio produzioni vegetali della direzione regionale dell'agricoltura secondo il modello predisposto dalla direzione medesima. 2. La domanda e' corredata dalla seguente documentazione: a) relazione contenente l'ubicazione e descrizione dello stabilimento con la specificazione della capacita' ricettiva dei magazzini in cui viene depositato il prodotto conferito, nonche' l'elenco e la produzione complessiva delle cantine aderenti; b) planimetria dei magazzini in cui viene depositato il prodotto conferito. Art. 4. Procedimento di riconoscimento 1. Il procedimento relativo al riconoscimento di cui agli articoli 1, 2 e 3 si conclude entro trenta giorni dal ricevimento della relativa domanda. 2. Il riconoscimento e' conferito con decreto del direttore del servizio produzioni vegetali della direzione regionale dell'agricoltura e rimane valido fino al 31 luglio del quinto anno a partire dalla data di riconoscimento. 3. Il servizio produzioni vegetali comunica tempestivamente l'avvenuto riconoscimento al Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco. Art. 5. Revoca del riconoscimento 1. Il distillatore, l'assimilato al distillatore e l'assimilato al produttore hanno l'obbligo di inviare i documenti e ogni altro elemento che comprovi eventuali variazioni rispetto agli elementi forniti con la domanda di riconoscimento e la documentazione ad essa allegata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. 2. I riconoscimenti concessi possono essere revocati in via temporanea o definitiva nel caso di violazione delle disposizioni comunitarie, nazionali, o regionali vigenti in materia o per altri fatti o comportamenti che per la loro gravita' e rilevanza non consentano la continuazione dell'attivita' oggetto del riconoscimento stesso. 3. La revoca temporanea o definitiva e' disposta con decreto del direttore del servizio produzioni vegetali della direzione regionale dell'agricoltura entro trenta giorni dall'avvio del procedimento. 4. I soggetti interessati, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di revoca possono chiedere audizione presso gli uffici regionali ovvero presentare memorie scritte. 5. La revoca e' tempestivamente comunicata al Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale provvede alla cancellazione automatica dall'elenco nel caso di revoca definitiva. Art. 6. Norma transitoria 1. Per il rinnovo dei riconoscimenti in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, concessi dal Ministero delle politiche agricole e forestali sulla base della previgente normativa, i soggetti interessati presentano la domanda di cui agli articoli 1, 2 e 3 al servizio produzioni vegetali della direzione regionale dell'agricoltura, entro il 31 maggio 2002. Visto: Il presidente: Tondo