(Pubblicato nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 17 maggio 2002) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento regionale: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La Regione esercita il proprio ruolo di programmazione, monitoraggio e controllo in materia di carburanti, in funzione degli obiettivi del programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. VI/1309 del 29 settembre 1999. 2. Per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti si applicano, sino al 31 dicembre 2004 salvo aggiornamento del programma di razionalizzazione, le disposizioni di cui al presente regolamento. 3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete di carburanti, previsti dalla programmazione regionale, nell'autorizzare la realizzazione di nuovi impianti si persegue il raggiungimento del numero di impianti obiettivo per bacino di utenza - tipologia di area previsto dal citato programma, tavola 10, riportato nella tavola 1 allegata al presente regolamento, favorendo la loro distribuzione omogenea sul territorio e garantendo strutture con requisiti localizzativi e qualitativi idonei alle esigenze dell'utenza. Il regolamento promuove altresi' l'ammodernamento degli impianti esistenti, al fine di conseguire una piu' elevata qualificazione in rapporto alle esigenze degli utenti e al livello dei servizi.