(Pubblicato  nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 20 del 17 maggio 2002)
                         LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                                Emana
il seguente regolamento regionale:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

    1.  La  Regione  esercita  il  proprio  ruolo  di programmazione,
monitoraggio  e controllo in materia di carburanti, in funzione degli
obiettivi   del   programma   di   razionalizzazione  della  rete  di
distribuzione  dei carburanti di cui alla deliberazione del consiglio
regionale n. VI/1309 del 29 settembre 1999.
    2. Per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione
di   carburanti   si   applicano,  sino  al  31 dicembre  2004  salvo
aggiornamento  del programma di razionalizzazione, le disposizioni di
cui al presente regolamento.
    3.  Al  fine  di  assicurare il raggiungimento degli obiettivi di
razionalizzazione   della   rete   di   carburanti,   previsti  dalla
programmazione  regionale, nell'autorizzare la realizzazione di nuovi
impianti  si  persegue  il  raggiungimento  del  numero  di  impianti
obiettivo  per  bacino  di  utenza  -  tipologia di area previsto dal
citato  programma,  tavola  10,  riportato nella tavola 1 allegata al
presente  regolamento,  favorendo  la loro distribuzione omogenea sul
territorio  e  garantendo  strutture  con  requisiti  localizzativi e
qualitativi idonei alle esigenze dell'utenza.
    Il  regolamento promuove altresi' l'ammodernamento degli impianti
esistenti,  al  fine di conseguire una piu' elevata qualificazione in
rapporto alle esigenze degli utenti e al livello dei servizi.