Art. 11. Monitoraggio e iniziative 1. La regione opera una continuativa attivita' di conoscenza, analisi e valutazioni dell'evoluzione della rete di distribuzione carburanti al fine di adeguare le proprie scelte di programmazione e di indirizzo dell'attivita' degli enti locali. L'attivita' di monitoraggio e verifica dello stato di attuazione del piano di ristrutturazione della rete di distribuzione, di cui al presente articolo, e' realizzata con il supporto e la partecipazione della Consulta regionale per i carburanti che formulera' pareri e proposte in ordine ad eventuali adeguamenti e/o modifiche, 2. A tale scopo i titolari di autorizzazione entro il 31 marzo di ogni anno, devono obbligatoriamente trasmettere al comune e per conoscenza alla Regione, per ogni singolo impianto, la copia della scheda informativa, alla scopo predisposta con successivo atto dirigenziale, debitamente compilata in ogni sua parte, pena la sospensione delle istruttorie di competenza regionale per le istanze in corso. Il comune provvedera' a diffidare il titolare inadempiente con l'applicazione di una sanzione consistente nella sospensione dell'esercizio per l'impianto autorizzato. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i titolari provvederanno entro novanta giorni, dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, del suddetto atto dirigenziale. 3. La regione promuove iniziative volte alla diffusione di nuove tecnologie, applicate agli automezzi ed ai carburanti, per la riduzione delle emissioni inquinanti.