Art. 11.
                      Monitoraggio e iniziative
    1.  La  regione  opera  una continuativa attivita' di conoscenza,
analisi  e  valutazioni  dell'evoluzione  della rete di distribuzione
carburanti  al fine di adeguare le proprie scelte di programmazione e
di indirizzo dell'attivita' degli enti locali.
    L'attivita'  di monitoraggio e verifica dello stato di attuazione
del  piano di ristrutturazione della rete di distribuzione, di cui al
presente  articolo, e' realizzata con il supporto e la partecipazione
della  Consulta  regionale  per  i carburanti che formulera' pareri e
proposte in ordine ad eventuali adeguamenti e/o modifiche,
    2. A tale scopo i titolari di autorizzazione entro il 31 marzo di
ogni  anno,  devono  obbligatoriamente  trasmettere  al  comune e per
conoscenza  alla  Regione,  per ogni singolo impianto, la copia della
scheda  informativa,  alla  scopo  predisposta  con  successivo  atto
dirigenziale,  debitamente  compilata  in  ogni  sua  parte,  pena la
sospensione  delle istruttorie di competenza regionale per le istanze
in corso.
    Il  comune  provvedera'  a diffidare il titolare inadempiente con
l'applicazione   di   una   sanzione  consistente  nella  sospensione
dell'esercizio per l'impianto autorizzato.
    In  sede  di  prima  applicazione  del  presente  regolamento,  i
titolari  provvederanno entro novanta giorni, dalla pubblicazione nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione  Lombardia,  del  suddetto atto
dirigenziale.
    3.  La regione promuove iniziative volte alla diffusione di nuove
tecnologie,  applicate  agli  automezzi  ed  ai  carburanti,  per  la
riduzione delle emissioni inquinanti.