Art. 12.
         Coordinamento delle procedure regionali e comunali
    1.  Entro  trenta  giorni dal ricevimento di copia della domanda,
relativa alle autorizzazioni per impianti ad uso pubblico, la Regione
comunica al comune il parere di conformita' al piano.
    Entro  lo  stesso  termine la regione comunica la sospensione del
procedimento in relazione a domande concorrenti.
    Sono  concorrenti  le domande tra loro incompatibili in base alle
disposizioni del presente regolamento.
    L'ordine  di  precedenza  nell'esame delle domande concorrenti e'
determinato  dalla  data  di ricevimento della copia della domanda da
parte della Regione.
    In  caso  di  diniego  sulla domanda il procedimento si considera
concluso   ai   fini   della   programmazione   regionale  se,  entro
duecentoquaranta  giorni  dalla presentazione della stessa al comune,
cui  si  aggiungono  i periodi di eventuali sospensive, l'interessato
non  abbia  comunicato  l'avvio  di  azioni in sede giurisdizionale o
amministrativa.
    In  caso  di mancata adozione del provvedimento espresso da parte
del   comune,   la   domanda  si  intende  decaduta,  ai  fini  della
programmazione  regionale,  se,  entro  duecentoquaranta giorni dalla
presentazione  della  stessa  al  comune, cui si aggiungono i periodi
delle   eventuali   sospensive,   l'interessato,  previa  diffida  ad
adempiere,  non abbia comunicato di considerare accolta la domanda ai
sensi dell'Art. 1, comma 32 del decreto legislativo n. 32/1998.
    Salvo  che  non  siano pendenti ricorsi in sede giurisdizionale o
amministrativa,  l'autorizzazione  si  intende  revocata se entro due
anni  dal  suo  rilascio  o dalla maturazione del silenzio assenso il
nuovo impianto non sara' attivato.
    La regione da' comunicazione agli interessati della riattivaziome
dei   procedimenti  sospesi  dopo  la  conclusione  dei  procedimenti
relativi a domande concorrenti.
    2. Nel caso di domande per la realizzazione di nuovi impianti, in
fregio  a  strade  progettate  ma  non ancora realizzate, l'avvio del
procedimento  e  i  termini previsti nel presente articolo, decorrono
dal momento di avvenuta entrata in esercizio della strada fatto salvo
l'ordine cronologico delle domande come sopra specificato.