Art. 4. Profili di incompatibilita' degli impianti esistenti 1. Sono individuate, fatte salve le ulteriori normative in materia, le seguenti fattispecie di incompatibilita': nel centro abitato, come definito dal codice della strada: a) gli impianti situati nelle zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente; b) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, alle autovetture e/o all'impianto, avviene occupando la sede stradale; fuori dal centro abitato: c) gli impianti situati in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su piu' strade pubbliche; d) gli impianti situati all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri 100, salvo si tratti di unico impianto nell'ambito del territorio comunale appartenente alla zona montana; e) gli impianti privi di sede propria nei quali il rifornimento alle autovetture e/o all'impianto, avviene occupando la sede stradale; f) gli impianti situati a distanza inferiore a quella regolamentare da incroci o accessi di rilevanti importanza; e' ammessa una riduzione del 50% della suddetta distanza per gli impianti esistenti per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali. 2. I comuni, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, effettuano le verifiche degli impianti esistenti, fatte salve le verifiche gia' effettuate. Il comune verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilita' ne da' comunicazione al titolare dell'autorizzazione, al gestore, alla Regione, all'ufficio tecnico di finanza competente nel territorio, al comando provinciale vigili del fuoco, al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'ambiente ed all'ente proprietario della strada nel caso di impianti realizzati in fregio a strade statali o provinciali. Il verbale di verifica di incompatibilita' e' motivato in relazione al presente articolo e puo' contenere le eventuali indicazioni per la presentazione, da parte del titolare dell'autorizzazione, del progetto di adeguamento dell'impianto stesso entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di incompatibilita'. Nel caso di presentazione del progetto di adeguamento dell'impianto, il comune provvede, entro il termine massimo di 4 mesi, a comunicare al titolare l'esito del progetto di adeguamento, ove il comune non provveda nel termine indicato il progetto di adeguamento si intendera' assentito per quanto di competenza comunale. Nel caso in cui il progetto di adeguamento non venga approvato, il comune procedera' alla revoca dell'autorizzazione nei modi e termini indicati al successivo comma 3. Il titolare di autorizzazioni di impianti dichiarati incompatibili, puo' utilizzare tali autorizzazioni, entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di revoca, per la realizzazione di nuovi punti vendita. Trascorso il termine di sessanta giorni ed in assenza del progetto di adeguamento, il comune provvede alla revoca dell'autorizzazione dandone contestuale comunicazione ai soggetti ed enti sopra citati. 3. Il provvedimento di revoca contiene: a) la data di cessazione dell'attivita' dell'impianto, che non deve essere superiore a novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca; b) l'ordine di smantellamento dell'impianto e di rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto stesso, nonche' di eventuale bonifica del suolo. In caso di area pubblica, il titolare provvedera' al ripristino delle aree demaniali; le operazioni non possono protrarsi oltre il termine di 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di revoca, salvo il rispetto di tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni previste in merito dalla normativa vigente. 4. Il titolare che intende apportare al proprio impianto modifiche soggette a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'Art. 2, comma 1, lettera f) del presente regolamento, puo' farne richiesta solo nel caso in cui sia stata effettuata dal comune la verifica di compatibilita' dell'impianto. Il titolare di impianto, qualora lo stesso non sia stato ancora verificato, presenta istanza allegando l'autocertificazione nella quale dichiara espressamente che l'impianto non ricade in alcuna delle fattispecie di incompatibilita' previste del presente articolo.