Art. 4.
        Profili di incompatibilita' degli impianti esistenti
    1.  Sono  individuate,  fatte  salve  le  ulteriori  normative in
materia, le seguenti fattispecie di incompatibilita':
      nel centro abitato, come definito dal codice della strada:
        a) gli  impianti  situati  nelle zone pedonali e/o a traffico
limitato in modo permanente;
        b) gli  impianti  privi  di  sede  propria  per  i  quali  il
rifornimento, alle autovetture e/o all'impianto, avviene occupando la
sede stradale;
      fuori dal centro abitato:
        c) gli  impianti situati in corrispondenza di biforcazioni di
strade  di  uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli
stessi con accessi su piu' strade pubbliche;
        d) gli  impianti  situati  all'interno di curve aventi raggio
minore  o  uguale  a  metri  100,  salvo  si tratti di unico impianto
nell'ambito del territorio comunale appartenente alla zona montana;
        e) gli   impianti   privi   di  sede  propria  nei  quali  il
rifornimento  alle autovetture e/o all'impianto, avviene occupando la
sede stradale;
        f) gli   impianti  situati  a  distanza  inferiore  a  quella
regolamentare  da  incroci  o  accessi  di  rilevanti  importanza; e'
ammessa  una  riduzione  del  50%  della  suddetta  distanza  per gli
impianti  esistenti  per  i  quali non sia possibile l'adeguamento ai
fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.
    2.  I  comuni,  entro  6 mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento,  effettuano le verifiche degli impianti esistenti, fatte
salve le verifiche gia' effettuate.
    Il  comune  verificata  l'esistenza  di  una delle fattispecie di
incompatibilita'     ne     da'     comunicazione     al     titolare
dell'autorizzazione, al gestore, alla Regione, all'ufficio tecnico di
finanza  competente nel territorio, al comando provinciale vigili del
fuoco,   al   Ministero  delle  attivita'  produttive,  al  Ministero
dell'ambiente  ed  all'ente  proprietario  della  strada  nel caso di
impianti realizzati in fregio a strade statali o provinciali.
    Il  verbale  di  verifica  di  incompatibilita'  e'  motivato  in
relazione   al  presente  articolo  e  puo'  contenere  le  eventuali
indicazioni   per   la   presentazione,   da   parte   del   titolare
dell'autorizzazione, del progetto di adeguamento dell'impianto stesso
entro  il  termine  massimo di sessanta giorni dalla data di notifica
del verbale di incompatibilita'.
    Nel   caso   di   presentazione   del   progetto  di  adeguamento
dell'impianto,  il  comune  provvede,  entro  il termine massimo di 4
mesi,  a  comunicare al titolare l'esito del progetto di adeguamento,
ove  il  comune  non  provveda  nel  termine  indicato il progetto di
adeguamento   si   intendera'  assentito  per  quanto  di  competenza
comunale.  Nel  caso  in  cui  il  progetto  di adeguamento non venga
approvato,  il  comune procedera' alla revoca dell'autorizzazione nei
modi e termini indicati al successivo comma 3.
    Il    titolare   di   autorizzazioni   di   impianti   dichiarati
incompatibili, puo' utilizzare tali autorizzazioni, entro e non oltre
il  termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di revoca, per la
realizzazione di nuovi punti vendita.
    Trascorso  il  termine  di  sessanta  giorni  ed  in  assenza del
progetto   di   adeguamento,   il   comune   provvede   alla   revoca
dell'autorizzazione  dandone contestuale comunicazione ai soggetti ed
enti sopra citati.
    3. Il provvedimento di revoca contiene:
      a) la  data di cessazione dell'attivita' dell'impianto, che non
deve  essere  superiore  a  novanta giorni dalla data di notifica del
provvedimento di revoca;
      b) l'ordine  di  smantellamento dell'impianto e di rimozione di
tutte  le  attrezzature  costituenti  l'impianto  stesso,  nonche' di
eventuale  bonifica  del suolo. In caso di area pubblica, il titolare
provvedera'  al  ripristino  delle  aree demaniali; le operazioni non
possono  protrarsi oltre il termine di 12 mesi dalla data di notifica
del provvedimento di revoca, salvo il rispetto di tempi necessari per
l'ottenimento delle autorizzazioni previste in merito dalla normativa
vigente.
    4.   Il  titolare  che  intende  apportare  al  proprio  impianto
modifiche soggette a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'Art. 2,
comma  1,  lettera  f) del presente regolamento, puo' farne richiesta
solo  nel  caso in cui sia stata effettuata dal comune la verifica di
compatibilita' dell'impianto.
    Il  titolare  di impianto, qualora lo stesso non sia stato ancora
verificato,  presenta  istanza  allegando  l'autocertificazione nella
quale  dichiara  espressamente  che  l'impianto  non ricade in alcuna
delle fattispecie di incompatibilita' previste del presente articolo.