Art. 6.
Procedure   amministrative  per  l'installazione  di  nuovi  impianti
                              stradali
    1.  La  domanda  di  autorizzazione  e' presentata al sindaco del
comune  dove  si  intende  realizzare l'impianto e deve indicare, con
dichiarazione sostitutiva - autocertificazione - ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000:
      a) le  generalita',  il  domicilio  ed  il  codice  fiscale del
richiedente,  o  nel  caso  di  societa'  del  legale  rappresentante
unitamente  ai  dati  di  cui  all'Art.  2250, commi 1 e 2 del codice
civile;
      b) la localita' in cui si intende installare l'impianto;
      c) la  dettagliata  composizione  del  nuovo  impianto  e degli
eventuali impianti da chiudere;
      d) autocertificazione   contenente  l'esistenza  dei  requisiti
previsti all'Art. 5;
      e) dichiarazione  dell'avvenuta  presentazione  del progetto al
comando  provinciale  dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui
all'Art.  2  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 37 del
12 gennaio 1998.
    2. Alla domanda sono inoltre allegati:
      a) perizia  giurata, redatta da tecnici competenti, iscritti ai
relativi  albi  professionali,  per  la  sottoscrizione  del progetto
presentato,  contenente  le dichiarazioni di conformita' del progetto
rispetto   alle   presenti   norme,   disposizioni   degli  strumenti
urbanistici   vigenti,  prescrizioni  fiscali,  sicurezza  sanitaria,
ambientale  e  stradale,  tutela dei beni storici e artistici nonche'
alle  norme di indirizzo programmatico regionale, nonche' il rispetto
delle  distanze di effettiva percorrenza da altri impianti esistenti;
attestante  inoltre  il  rispetto  delle  caratteristiche delle aree,
individuate   dal  comune  in  attuazione  dell'Art.  2  del  decreto
legislativo  n.  32/1998  e  successive modifiche. Nel caso in cui il
comune  non  abbia provveduto a recepire le predette norme, si dovra'
attestare  il  rispetto  delle caratteristiche delle aree in sintonia
con quanto dettato dalla deliberazione di giunta regionale n. 6/48714
del  29 febbraio  2000  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione  Lombardia  n. 11 S.O. del 13 marzo 2000, nonche' il rispetto
delle norme previste dal presente regolamento;
      b) attestazione     della    disponibilita'    dell'area    con
sottoscrizione  autenticata  del proprietario. Nel caso in cui l'area
interessata  realizzazione  del  nuovo impianto sia pubblica, si deve
altresi'  allegare  attestazione  del comune interessato che confermi
l'avvenuta   assegnazione  dell'area  attraverso  indizione  di  gara
pubblica;
      c) modelli  Das  (ex  HTER 16) concernenti la dimostrazione che
gli  impianti  destinati  alla  chiusura  sono attivi e funzionanti o
copia dell'autorizzazione alla sospensione dell'esercizio;
      d) copie   delle   concessioni/autorizzazioni   degli  impianti
oggetto di trasferimento e concentrazione;
      e) disegni    planimetrici   dell'impianto   sottoscritti   dal
responsabile   tecnico   del   progetto  con  l'evidenziazione  della
segnaletica prevista; e nel caso di impianti da realizzarsi in fregio
a   strade   statali  o  provinciali,  l'interessato  dovra'  inoltre
provvedere  ad  inoltrare,  all'ente  proprietario  della  strada con
l'evidenziazione che trattasi di nuovo impianto stradale, copia della
domanda  recante  il  timbro di ricevuta del comune e corredata della
documentazione   prevista,  nonche'  della  ulteriore  documentazione
indicata ai sotto elencati punti f), g), h), i):
      f) rilievo  aerofotogrammetrico  in  scala  1:5000  della  zona
interessata all'impianto;
      g) rilievo  in  scala  1:2000 dello stato di fatto in cui siano
evidenziati,  entro i limiti di 700 metri a cavallo dell'impianto per
la  viabilita'  ordinaria  e  di  900  metri  per le strade a quattro
corsie:  incroci,  biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi,
gallerie,  piazzole  di sosta, fermate di autolinee ed posizionamento
della segnaletica verticale ed orizzontale;
      h) rilievo   come  il  precedente  con  inserito  lo  stato  di
progetto;
      i) una  planimetria  in scala 1:200 con tabella di calcolo dove
sia  evidenziata  la  superficie  del  terreno  demaniale  oggetto di
occupazione.
    L'ente  proprietario  provvedera'  a  comunicare  al comune ed al
richiedente  il  proprio  parere  di  conformita' entro il termine di
settantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.
    3.  Nel  caso in cui il comune ravvisi la necessita' di acquisire
altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda,
ne   da'  tempestiva  comunicazione  al  richiedente,  con  invito  a
provvedere  entro  il  termine di trenta giorni dal ricevimento della
stessa.  Tale  richiesta sospende il termine di cui all'Art. 1, comma
3,  del  decreto  legislativo  n.  32/1998, che iniziera' a decorrere
nuovamente  dalla  data di ricevimento, da parte dell'amministrazione
competente,   degli   elementi   richiesti.   In   caso   di  mancata
integrazione, il comune decide in base alla documentazione in atti.
    Il  termine  non sara' interrotto da eventuali richieste di nuovi
elementi integrativi, successive alla prima.
    Contestualmente  alla  presentazione dell'istanza per il rilascio
di  autorizzazione  petrolifera, il richiedente avvia le procedure di
natura edilizia, secondo le norme vigenti in materia.
    Copia  della  domanda,  corredata della documentazione che verra'
individuata  con  successivo  atto dirigenziale, con timbro e data di
ricevimento  o  dell'avviso  di  ricevimento  da parte del comune, e'
trasmessa a cura dell'interessato alla Regione.
    4.   Il   comune,  fatta  salva  la  procedura  definita  per  il
funzionamento  dello  sportello  unico  per  le attivita' produttive,
ricevuta la domanda relativa a nuovi impianti, provvede a:
      a) verificare  la  conformita'  della domanda alle disposizioni
degli  strumenti  urbanistici  vigenti, alle prescrizioni fiscali e a
quelle   concernenti   la   sicurezza  ambientale  e  stradale,  alle
disposizioni per la tutela dei beni ambientali, storici ed artistici,
nonche' il rispetto delle norme previste dal presente regolamento;
      b) verificare  il  rispetto  delle  caratteristiche  delle aree
individuate,  dal  comune  in  attuazione  dell'art.  2  del  decreto
legislativo  n.  32/1998  e  successive modifiche. Nel caso in cui il
comune  non  abbia provveduto a recepire le predette norme, si dovra'
verificare  il  rispetto delle caratteristiche delle aree in sintonia
con  quanto dettato dalla delibera di giunta regionale n. 6/48714 del
29 febbraio  2000  pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia n. 11, S.O. del 13 marzo 2000;
      c) acquisire  il  parere dell'A.S.L. competente per territorio,
per gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 5 del decreto legislativo
n.  32/1998,  qualora  il  richiedente non abbia allegato all'istanza
tale  parere,  cosi'  come  previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001;
      d) acquisire  il parere dell'ARPA competente per territorio per
gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;
      e) richiedere  alla  Regione,  ai sensi dell'Art. 1 comma 2 del
decreto  legislativo  n. 32/1998, il parere di conformita' al piano e
l'individuazione   delle   priorita'   cronologiche   delle   domande
pervenute,  in  relazione  all'osservanza  delle  norme  di indirizzo
programinatico della rete;
      f) acquisire  il  parere preventivo del comando provinciale dei
vigili   del   fuoco   territorialmente   competente,  attestante  la
conformita'  del  progetto  dell'impianto  alle  norme  tecniche e di
sicurezza  vigenti  in  materia,  qualora,  il richiedente, non abbia
allegato all'istanza tale parere, cosi' come previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001;
      g) acquisire  il  preventivo  parere  dell'ufficio  tecnico  di
finanza,  territorialmente  competente, attestante l'osservanza della
normativa tributaria;
      h) acquisire  il  nulla-osta  dei  comuni  ove sono ubicati gli
impianti oggetto di eventuale chiusura volontaria;
      i) provvedere, nel caso in cui, l'area interessata all'apertura
del  nuovo  impianto  sia  sottoposta  al vincolo paesaggistico, agli
adempimenti previsti dalla legge regionale n. 18/1997;
      j) acquisire   il  previsto  parere  di  conformita'  dell'ente
proprietario  della  strada  (ANAS  o  provincia)  sulla  base  della
documentazione   direttamente   inoltrata  dal  richiedente  all'ente
proprietario,  cosi' come previsto al precedente Art. 6, comma 1; gli
enti  coinvolti  nella  procedura  devono  trasmettere  i  pareri  di
competenza,  entro  trenta  giorni dal ricevimento della richiesta al
comune e per conoscenza al soggetto richiedente.
    Nel caso in cui la regione esprima parere di non conformita' alla
programmazione  regionale,  il  comune  rigetta  l'istanza  e  ne da'
comunicazione alla regione ed agli enti coinvolti nel procedimento.
    Trascorsi novanta giorni dalla data risultante dal protocollo del
comune,  la  domanda  si  considera  accolta  se non e' comunicato al
richiedente     il     diniego.     Contestualmente    al    rilascio
dell'autorizzazione  petrolifera,  il comune completa il procedimento
edilizio  ai  sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 32/1998, e
trasmette   copia   dell'autorizzazione  alla  regione  e  ai  comuni
contermini il giorno stesso del rilascio.
    L'autorizzazione  si  intende  revocata se entro due anni dal suo
rilascio  o  dalla maturazione del silenzio assenso il nuovo impianto
non sara' attivato, salvo proroghe per motivate ragioni.
    5.  I  comuni  nei  cui territori sono ubicati gli impianti per i
quali   il   richiedente  propone  la  volontaria  chiusura,  per  la
realizzazione  di un nuovo impianto di carburanti in un altro comune,
possono   procedere  alla  diretta  intestazione  dell'autorizzazione
relativa  all'impianto  che  viene chiuso, dandone comunicazione alla
regione, alle seguenti condizioni:
      a) l'impianto, oggetto di chiusura sia:
        unico sul territorio comunale;
        non  ci  sia altro punto vendita ad una distanza di effettiva
percorrenza inferiore a km. 10;
      b) deve   essere   compatibile   con   le  norme  di  sicurezza
ambientale;
      c) deve  essere  coperto da regolare certificato di prevenzione
incendi in corso di validita';
      d) deve  rispettare  i requisiti di compatibilita' previsti dal
presente regolamento;
      e) non puo' piu' essere ceduto a terzi, ne' trasferito in luogo
diverso dal territorio comunale;
      f) acquisizione  delle  attrezzature  dell'impianto,  con  atto
regolarmente  registrato  all'ufficio  del  registro  competente  per
territorio;
agli  impianti  cosi'  autorizzati  non  potranno  essere applicati i
benefici previsti all'Art. 6 del decreto legislativo n. 32/1998.
    6.   Il   richiedente   l'autorizzazione  per  l'installazione  e
l'esercizio  di  un impianto stradale di distribuzione carburanti per
autotrazione ha i seguenti requisiti soggettivi:
      a) ha compiuto il diciottesimo anno di eta';
      b) e'  cittadino  italiano,  o  ente  italiano  o  degli  Stati
dell'Unione europea, oppure societa' avente la sede sociale in Italia
o  nei  predetti  Stati,  oppure  persona  fisica  o giuridica avente
nazionalita'  di  Stati  che  ammettano  i  cittadini,  gli enti e le
societa'  Italiane  all'esercizio  dell'attivita' di distribuzione di
carburanti per uso di autotrazione;
l'autorizzazione  non  puo'  essere  rilasciata,  salvo  che  abbiano
ottenuto la riabilitazione, a coloro:
      c) che siano stati dichiarati falliti;
      d) che  abbiano  riportato,  con sentenza passata in giudicato,
condanna  per un delitto non colposo per il quale la legge commina la
pena  di  reclusione  non  inferiore,  nel  minimo,  a due anni o, al
massimo,  a  cinque anni, ovvero condanna che importi la interdizione
dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;
      e) che  siano sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della
legge  n.  1423  del  27 dicembre  1956,  o  siano  stati  dichiarati
delinquenti abituali;
      f) che  abbiano  riportato nel quinquennio, precedente condanna
per  violazioni  costituenti  delitti, a termini del decreto-legge n.
271 del 5 maggio 1957, convertito in legge, con modificazioni, con la
legge n. 474 del 2 luglio 1957 e successive modificazioni;
l'accertamento  delle  summenzionate  condizioni ostative al rilascio
dell'autorizzazione puo' essere effettuato d'ufficio.
    7.  In  caso di trasferimento della titolarita' di un impianto di
distribuzione   carburanti,   attivo  e  funzionante  o  in  regolare
sospensiva,  le  parti  interessate ne danno comunicazione al comune,
alla  regione  e all'ufficio tecnico di finanza entro quindici giorni
dall'atto  di  compravendita  o della cessione del ramo d'azienda, di
cui  deve  esserne allegata copia regolarmente registrata all'ufficio
del registro' competente per territorio.
    8.  L'esercizio  degli  impianti  non  puo' essere sospeso, salva
l'osservanza del turno feriale, senza l'autorizzazione del comune, di
durata definita, rilasciata su motivata richiesta.
    La   richiesta   di   sospensiva   deve   essere   corredata   da
documentazione  atta a dimostrare il regolare esercizio dell'impianto
(modelli  DAS  relativi  agli ultimi 3 rifornimenti e/o fotocopia del
registro di carico e scarico).
    Ove  l'interruzione  del  servizio  sia  operata  per  motivi  di
sicurezza o di particolare gravita', le domande di sospensiva possono
essere   presentate   al   comune   entro  trenta  giorni  successivi
all'interruzione.
    La  sospensiva  puo' essere autorizzata per un periodo massimo di
12  mesi,  e potra' essere prorogata solo per documentati motivi, che
devono  essere  segnalati al comune prima del termine dell'originaria
scadenza,  o  nel caso in cui il titolare abbia presentato domanda di
volontario trasferirnento/concentrazione dell'impianto.
    In  tutti  gli  altri  casi  la proroga della sospensiva non puo'
essere autorizzata.
    Qualora   il   titolare   dell'autorizzazione  non  comunichi  la
riattivazione  dell'impianto  entro  il  termine  di  scadenza  della
sospensiva,  il  comune  provvede  all'accertamento  della riapertura
dell'impianto.
    Nel  caso  in  cui  l'impianto risulti chiuso, il comune provvede
alla  revoca  dei  titoli  autorizzativi  e ne ingiunge la rimozione,
dandone  comunicazione all'ente proprietario della strada nel caso di
impianti realizzati in fregio a strade statali o provinciali.
    Per  la  realizzazione  di  nuovi impianti i richiedenti, possono
chiedere  il  trasferimento  della  autorizzazione, ove necessario in
base  alla presente normativa, esclusivamente di impianti attivi o in
regolare   sospensiva,  all'atto  della  presentazione  dell'istanza,
eccezione  fatta  per  gi  impianti  le cui autorizzazioni sono state
revocate  per motivi di incompatibilita' cosi' come previsto all'art.
4.
    Gli  impianti  oggetto  di  trasferimento possono essere rimossi,
previa   autorizzazione   del   comune,   solo  successivamente  alla
presentazione dell'istanza di nuovo punto vendita.
    In  caso  di  rigetto  dell'istanza  di  nuovo punto vendita, gli
impianti  rimossi,  a seguito dell'autorizzazione allo smantellamento
da  parte  del  comune, vengono automaticamente portati in detrazione
dai dati di riferimento per la programmazione regionale.
    Agli  effetti della programmazione regionale gli impianti vengono
considerati  rimossi  dalla  data  di  emissione  dell'autorizzazione
comunale, indipendentemente dalla data di effettiva rimozione.
    Le   autorizzazioni  relative  agli  impianti  rimossi  senza  la
preventiva  autorizzazione comunale sono considerate decadute a tutti
gli effetti.
    9.  Nel  caso  di  nuovi  impianti,  il  comune, su richiesta del
titolare  dell'autorizzazione,  nominera' una commissione di collaudo
composta da rappresentanti di:
      comune;
      vigili del fuoco;
      ufficio tecnico di finanza;
      ARPA Lombardia.
    Il  sopralluogo  per  il  collaudo  dovra'  essere eseguito entro
sessanta  giorni  dalla  richiesta  ed  i lavori verranno svolti alla
presenza del titolare dell'autorizzazione o suo delegato.
    La   commissione   accerta   la  funzionalita',  la  sicurezza  e
l'idoneita'   tecnica   delle  attrezzature  installate,  nonche'  la
generale  conformita'  dell'impianto  al  progetto  presentato con la
domanda di autorizzazione.
    Sara'  cura  del  comune,  entro il termine di quindici giorni, a
trasmettere: al comando provinciale dei vigili del fuoco, all'ufficio
tecnico   di   finanza,   all'A.S.L.   e   all'ARPA  territorialmente
competente,  copia  del  verbale di collaudo, ai fini del conseguente
rilascio  del  certificato  di  prevenzione incendi e del registro di
carico  e  scarico  dei  carburanti.  Una  copia  del  verbale verra'
trasmessa al titolare dell'autorizzazione ed alla Regione Lombardia.
    Qualora,  durante  le  operazioni  di  collaudo,  siano accertate
irregolarita', viene assegnato un termine massimo di sessanta giorni,
per  provvedere  alla  loro eliminazione o ove si renda necessario si
dispone la rinnovazione del collaudo.
    Le spese di collaudo sono a carico del richiedente.
    In  attesa del collaudo e su richiesta della societa', il sindaco
puo' concedere l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a
centottanta  giorni,  prorogabili,  previa  presentazione della sotto
elencata documentazione:
      a) perizia  giurata  redatta da un tecnico iscritto al relativo
albo   professionale,  attestante  la  conformita'  delle  opere  nel
rispetto  delle  norme  di sicurezza sanitaria, ambientale, fiscale e
stradale  nonche' la corretta esecuzione dei lavori in conformita' al
progetto approvato e comunicato;
      b) richiesta ai vigili del fuoco del certificato di prevenzione
incendi   da   parte   del   titolare  con  l'impegno,  da  parte  di
quest'ultimo,  all'osservanza  delle  prescrizioni  o  condizioni  di
esercizio imposte dai vigili del fuoco.
    Sono   escluse   dall'esercizio  provvisorio  le  apparecchiature
destinate  al contenimento o all'erogazione del prodotto G.P.L. e del
prodotto metano.