Art. 6. Procedure amministrative per l'installazione di nuovi impianti stradali 1. La domanda di autorizzazione e' presentata al sindaco del comune dove si intende realizzare l'impianto e deve indicare, con dichiarazione sostitutiva - autocertificazione - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000: a) le generalita', il domicilio ed il codice fiscale del richiedente, o nel caso di societa' del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'Art. 2250, commi 1 e 2 del codice civile; b) la localita' in cui si intende installare l'impianto; c) la dettagliata composizione del nuovo impianto e degli eventuali impianti da chiudere; d) autocertificazione contenente l'esistenza dei requisiti previsti all'Art. 5; e) dichiarazione dell'avvenuta presentazione del progetto al comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui all'Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 12 gennaio 1998. 2. Alla domanda sono inoltre allegati: a) perizia giurata, redatta da tecnici competenti, iscritti ai relativi albi professionali, per la sottoscrizione del progetto presentato, contenente le dichiarazioni di conformita' del progetto rispetto alle presenti norme, disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, prescrizioni fiscali, sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, tutela dei beni storici e artistici nonche' alle norme di indirizzo programmatico regionale, nonche' il rispetto delle distanze di effettiva percorrenza da altri impianti esistenti; attestante inoltre il rispetto delle caratteristiche delle aree, individuate dal comune in attuazione dell'Art. 2 del decreto legislativo n. 32/1998 e successive modifiche. Nel caso in cui il comune non abbia provveduto a recepire le predette norme, si dovra' attestare il rispetto delle caratteristiche delle aree in sintonia con quanto dettato dalla deliberazione di giunta regionale n. 6/48714 del 29 febbraio 2000 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 11 S.O. del 13 marzo 2000, nonche' il rispetto delle norme previste dal presente regolamento; b) attestazione della disponibilita' dell'area con sottoscrizione autenticata del proprietario. Nel caso in cui l'area interessata realizzazione del nuovo impianto sia pubblica, si deve altresi' allegare attestazione del comune interessato che confermi l'avvenuta assegnazione dell'area attraverso indizione di gara pubblica; c) modelli Das (ex HTER 16) concernenti la dimostrazione che gli impianti destinati alla chiusura sono attivi e funzionanti o copia dell'autorizzazione alla sospensione dell'esercizio; d) copie delle concessioni/autorizzazioni degli impianti oggetto di trasferimento e concentrazione; e) disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista; e nel caso di impianti da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali, l'interessato dovra' inoltre provvedere ad inoltrare, all'ente proprietario della strada con l'evidenziazione che trattasi di nuovo impianto stradale, copia della domanda recante il timbro di ricevuta del comune e corredata della documentazione prevista, nonche' della ulteriore documentazione indicata ai sotto elencati punti f), g), h), i): f) rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:5000 della zona interessata all'impianto; g) rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 700 metri a cavallo dell'impianto per la viabilita' ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie: incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate di autolinee ed posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale; h) rilievo come il precedente con inserito lo stato di progetto; i) una planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo dove sia evidenziata la superficie del terreno demaniale oggetto di occupazione. L'ente proprietario provvedera' a comunicare al comune ed al richiedente il proprio parere di conformita' entro il termine di settantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza stessa. 3. Nel caso in cui il comune ravvisi la necessita' di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne da' tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di cui all'Art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 32/1998, che iniziera' a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione competente, degli elementi richiesti. In caso di mancata integrazione, il comune decide in base alla documentazione in atti. Il termine non sara' interrotto da eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima. Contestualmente alla presentazione dell'istanza per il rilascio di autorizzazione petrolifera, il richiedente avvia le procedure di natura edilizia, secondo le norme vigenti in materia. Copia della domanda, corredata della documentazione che verra' individuata con successivo atto dirigenziale, con timbro e data di ricevimento o dell'avviso di ricevimento da parte del comune, e' trasmessa a cura dell'interessato alla Regione. 4. Il comune, fatta salva la procedura definita per il funzionamento dello sportello unico per le attivita' produttive, ricevuta la domanda relativa a nuovi impianti, provvede a: a) verificare la conformita' della domanda alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonche' il rispetto delle norme previste dal presente regolamento; b) verificare il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate, dal comune in attuazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 32/1998 e successive modifiche. Nel caso in cui il comune non abbia provveduto a recepire le predette norme, si dovra' verificare il rispetto delle caratteristiche delle aree in sintonia con quanto dettato dalla delibera di giunta regionale n. 6/48714 del 29 febbraio 2000 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 11, S.O. del 13 marzo 2000; c) acquisire il parere dell'A.S.L. competente per territorio, per gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 5 del decreto legislativo n. 32/1998, qualora il richiedente non abbia allegato all'istanza tale parere, cosi' come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001; d) acquisire il parere dell'ARPA competente per territorio per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente; e) richiedere alla Regione, ai sensi dell'Art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 32/1998, il parere di conformita' al piano e l'individuazione delle priorita' cronologiche delle domande pervenute, in relazione all'osservanza delle norme di indirizzo programinatico della rete; f) acquisire il parere preventivo del comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, attestante la conformita' del progetto dell'impianto alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia, qualora, il richiedente, non abbia allegato all'istanza tale parere, cosi' come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001; g) acquisire il preventivo parere dell'ufficio tecnico di finanza, territorialmente competente, attestante l'osservanza della normativa tributaria; h) acquisire il nulla-osta dei comuni ove sono ubicati gli impianti oggetto di eventuale chiusura volontaria; i) provvedere, nel caso in cui, l'area interessata all'apertura del nuovo impianto sia sottoposta al vincolo paesaggistico, agli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 18/1997; j) acquisire il previsto parere di conformita' dell'ente proprietario della strada (ANAS o provincia) sulla base della documentazione direttamente inoltrata dal richiedente all'ente proprietario, cosi' come previsto al precedente Art. 6, comma 1; gli enti coinvolti nella procedura devono trasmettere i pareri di competenza, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta al comune e per conoscenza al soggetto richiedente. Nel caso in cui la regione esprima parere di non conformita' alla programmazione regionale, il comune rigetta l'istanza e ne da' comunicazione alla regione ed agli enti coinvolti nel procedimento. Trascorsi novanta giorni dalla data risultante dal protocollo del comune, la domanda si considera accolta se non e' comunicato al richiedente il diniego. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione petrolifera, il comune completa il procedimento edilizio ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 32/1998, e trasmette copia dell'autorizzazione alla regione e ai comuni contermini il giorno stesso del rilascio. L'autorizzazione si intende revocata se entro due anni dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso il nuovo impianto non sara' attivato, salvo proroghe per motivate ragioni. 5. I comuni nei cui territori sono ubicati gli impianti per i quali il richiedente propone la volontaria chiusura, per la realizzazione di un nuovo impianto di carburanti in un altro comune, possono procedere alla diretta intestazione dell'autorizzazione relativa all'impianto che viene chiuso, dandone comunicazione alla regione, alle seguenti condizioni: a) l'impianto, oggetto di chiusura sia: unico sul territorio comunale; non ci sia altro punto vendita ad una distanza di effettiva percorrenza inferiore a km. 10; b) deve essere compatibile con le norme di sicurezza ambientale; c) deve essere coperto da regolare certificato di prevenzione incendi in corso di validita'; d) deve rispettare i requisiti di compatibilita' previsti dal presente regolamento; e) non puo' piu' essere ceduto a terzi, ne' trasferito in luogo diverso dal territorio comunale; f) acquisizione delle attrezzature dell'impianto, con atto regolarmente registrato all'ufficio del registro competente per territorio; agli impianti cosi' autorizzati non potranno essere applicati i benefici previsti all'Art. 6 del decreto legislativo n. 32/1998. 6. Il richiedente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione ha i seguenti requisiti soggettivi: a) ha compiuto il diciottesimo anno di eta'; b) e' cittadino italiano, o ente italiano o degli Stati dell'Unione europea, oppure societa' avente la sede sociale in Italia o nei predetti Stati, oppure persona fisica o giuridica avente nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' Italiane all'esercizio dell'attivita' di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione; l'autorizzazione non puo' essere rilasciata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro: c) che siano stati dichiarati falliti; d) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena di reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, al massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni; e) che siano sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, o siano stati dichiarati delinquenti abituali; f) che abbiano riportato nel quinquennio, precedente condanna per violazioni costituenti delitti, a termini del decreto-legge n. 271 del 5 maggio 1957, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 474 del 2 luglio 1957 e successive modificazioni; l'accertamento delle summenzionate condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione puo' essere effettuato d'ufficio. 7. In caso di trasferimento della titolarita' di un impianto di distribuzione carburanti, attivo e funzionante o in regolare sospensiva, le parti interessate ne danno comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio tecnico di finanza entro quindici giorni dall'atto di compravendita o della cessione del ramo d'azienda, di cui deve esserne allegata copia regolarmente registrata all'ufficio del registro' competente per territorio. 8. L'esercizio degli impianti non puo' essere sospeso, salva l'osservanza del turno feriale, senza l'autorizzazione del comune, di durata definita, rilasciata su motivata richiesta. La richiesta di sospensiva deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il regolare esercizio dell'impianto (modelli DAS relativi agli ultimi 3 rifornimenti e/o fotocopia del registro di carico e scarico). Ove l'interruzione del servizio sia operata per motivi di sicurezza o di particolare gravita', le domande di sospensiva possono essere presentate al comune entro trenta giorni successivi all'interruzione. La sospensiva puo' essere autorizzata per un periodo massimo di 12 mesi, e potra' essere prorogata solo per documentati motivi, che devono essere segnalati al comune prima del termine dell'originaria scadenza, o nel caso in cui il titolare abbia presentato domanda di volontario trasferirnento/concentrazione dell'impianto. In tutti gli altri casi la proroga della sospensiva non puo' essere autorizzata. Qualora il titolare dell'autorizzazione non comunichi la riattivazione dell'impianto entro il termine di scadenza della sospensiva, il comune provvede all'accertamento della riapertura dell'impianto. Nel caso in cui l'impianto risulti chiuso, il comune provvede alla revoca dei titoli autorizzativi e ne ingiunge la rimozione, dandone comunicazione all'ente proprietario della strada nel caso di impianti realizzati in fregio a strade statali o provinciali. Per la realizzazione di nuovi impianti i richiedenti, possono chiedere il trasferimento della autorizzazione, ove necessario in base alla presente normativa, esclusivamente di impianti attivi o in regolare sospensiva, all'atto della presentazione dell'istanza, eccezione fatta per gi impianti le cui autorizzazioni sono state revocate per motivi di incompatibilita' cosi' come previsto all'art. 4. Gli impianti oggetto di trasferimento possono essere rimossi, previa autorizzazione del comune, solo successivamente alla presentazione dell'istanza di nuovo punto vendita. In caso di rigetto dell'istanza di nuovo punto vendita, gli impianti rimossi, a seguito dell'autorizzazione allo smantellamento da parte del comune, vengono automaticamente portati in detrazione dai dati di riferimento per la programmazione regionale. Agli effetti della programmazione regionale gli impianti vengono considerati rimossi dalla data di emissione dell'autorizzazione comunale, indipendentemente dalla data di effettiva rimozione. Le autorizzazioni relative agli impianti rimossi senza la preventiva autorizzazione comunale sono considerate decadute a tutti gli effetti. 9. Nel caso di nuovi impianti, il comune, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, nominera' una commissione di collaudo composta da rappresentanti di: comune; vigili del fuoco; ufficio tecnico di finanza; ARPA Lombardia. Il sopralluogo per il collaudo dovra' essere eseguito entro sessanta giorni dalla richiesta ed i lavori verranno svolti alla presenza del titolare dell'autorizzazione o suo delegato. La commissione accerta la funzionalita', la sicurezza e l'idoneita' tecnica delle attrezzature installate, nonche' la generale conformita' dell'impianto al progetto presentato con la domanda di autorizzazione. Sara' cura del comune, entro il termine di quindici giorni, a trasmettere: al comando provinciale dei vigili del fuoco, all'ufficio tecnico di finanza, all'A.S.L. e all'ARPA territorialmente competente, copia del verbale di collaudo, ai fini del conseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi e del registro di carico e scarico dei carburanti. Una copia del verbale verra' trasmessa al titolare dell'autorizzazione ed alla Regione Lombardia. Qualora, durante le operazioni di collaudo, siano accertate irregolarita', viene assegnato un termine massimo di sessanta giorni, per provvedere alla loro eliminazione o ove si renda necessario si dispone la rinnovazione del collaudo. Le spese di collaudo sono a carico del richiedente. In attesa del collaudo e su richiesta della societa', il sindaco puo' concedere l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili, previa presentazione della sotto elencata documentazione: a) perizia giurata redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformita' delle opere nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, ambientale, fiscale e stradale nonche' la corretta esecuzione dei lavori in conformita' al progetto approvato e comunicato; b) richiesta ai vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del titolare con l'impegno, da parte di quest'ultimo, all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai vigili del fuoco. Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione del prodotto G.P.L. e del prodotto metano.