Art. 7. Ammodernamento degli impianti esistenti 1. Per l'ammodernamento di impianti esistenti sono rispettate le seguenti indicazioni: a) requisiti degli impianti: gli impianti esistenti possono essere ammodernati ai sensi del presente regolamento qualora non si trovino nelle condizioni di incompatibilita' di cui all'Art. 4, l'ammodernamento e' soggetto ad autorizzazione tranne nei casi previsti all'Art. 2, comma 1, lettera e) o dove i seguenti punti fanno esplicito riferimento al solo obbligo di comunicazione. Anche nell'ammodernamento di impianti esistenti deve essere garantito il rispetto delle indicazioni di cui all'art. 5, comma 4; b) introduzione del servizio self-service con pre-pagamento: l'installazione di apparecchiatura self-service pre-pagamento negli impianti esistenti, puo' essere realizzata a condizione che l'impianto sia dotato di area di rifornimento adeguatamente coperta da idonea pensilina ed eroghi almeno le benzine e gasolio, con la sola comunicazione al comune contenente autocertificazione nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo. Il comune puo' concedere deroghe a impianti che non rispettano tali condizioni se trattasi dell'unico impianto carburanti presente nel territorio comunale; c) trasformazione di un impianto servito in self-service pre-pagamento: la trasformazione del sistema di erogazione, da servito a esclusivamente self-service pre-pagamento degli impianti esistenti puo' essere autorizzata, nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento, nell'ipotesi in cui vi sia un unico impianto nel comune, erogante almeno benzine e gasolio e in assenza di altri impianti a distanza inferiore a km 5. In tali casi la trasformazione dell'impianto costituisce, a tutti gli effetti, nuova autorizzazione da rilasciarsi in base a quanto stabilito al precedente Art. 5, comma 2. Il titolare dell'autorizzazione di impianti funzionanti eselusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento deve obbligatoriamente provvedere a: 1) garantire la sorveglianza degli impianti con personale qualificato, ai fini della sicurezza degli utenti; 2) ottemperare tempestivamente ad ogni altra ed eventuale prescrizione emanata dalle autorita' competenti; d) introduzione del servizio self-service con pagamento posticipato: l'introduzione delle apparecchiature per il servizio self-service con pagamento posticipato puo' essere autorizzato qualora l'impianto sia dotato di quanto previsto al precedente Art. 5, comma 1, lettera c), punti 1), 2), 3) o la domanda di ammodernamento ne preveda l'inserimento; e) introduzione di servizi e attivita' integrative: e' liberamente consentita l'installazione su impianti esistenti di colonnine per l'alimentazione di autovetture elettriche, nonche' le attrezzature necessarie per l'esercizio di noleggio di autovetture elettriche, a condizione che vengano rispettate le norme di sicurezza vigenti in materia. L'ammodernamento di un impianto esistente con l'introduzione di attivita' relative alla somministrazione di alimenti e bevande, e' autorizzabile a condizione che: 1) le superfici dell'area di impianto siano quelle previste dall'Art. 5, comma 1, lettera b); 2) l'impianto sia dotato di quanto previsto all'Art. 5, comma 1, lettera c), punti 1), 2), 3), 4); tali condizioni possono essere derogate dal comune nel caso in cui l'impianto da ammodernare sia: unico sul territorio comunale; dichiarato compatibile; distante piu' di km 10 da altro impianto (km. 5 nelle comunita' montane); f) ristrutturazione dell'impianto in loco: l'ammodernamento puo' avvenire, senza modificarne la localizzazione, attraverso la totale ristrutturazione dell'impianto comportante modifiche non comprese tra quelle previste all'Art. 2, comma 1, lettera e),nel rispetto,di tutte le precedenti norme di cui al presente articolo; g) aggiunta di nuovi prodotti e' considerato ammodernamento anche l'aggiunta di nuovi prodotti rispetto a quelli gia' erogati, in particolare nel caso di aggiunta g.p.l. e metano si applicano le disposizioni di cui al precedente. Art. 5, comma 1, lettere e) ed f). 2. La richiesta di autorizzazione al comune per l'ammodernamento degli impianti esistenti contiene: a) le generalita', il domicilio ed il codice fiscale del richiedente, o legale rapresentante; nonche' per le societa' i dati di cui all'Art. 2250, commi 1 e 2, del codice civile; b) dettagliata composizione dell'impianto da modificare; c) perizia giurata, redatta da tecnici competenti per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritti ai relativi albi professionali, contenente le dichiarazioni di conformita' del progetto rispetto alle presenti norme, disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, prescrizioni fiscali, sicurezza sanitaria, ambientale (con particolare riferimento ai sistemi omologati di recupero dei vapori) e stradale, tutela dei beni storici e artistici nonche' alle norme di indirizzo programmatico regionale, nonche', nel caso in cui il presente regolamento lo preveda, il rispetto delle distanze di effettiva percorrenza da altri impianti esistenti. Deve inoltre attestare il rispetto delle caratteristiche delle aree, individuata dal comune in attuazione dell'Art. 2 del decreto legislativo n. 32/1998, e successive modifiche. Nel caso in cui il comune non abbia provveduto a recepire le predette norme, si dovra' attestare il rispetto delle caratteristiche delle aree in sintonia con quanto dettato dalla deliberazione di giunta regionale n. 6/48714 del 29 febbraio 2000 pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 11, S.O. del 13 marzo 2000; d) in assenza della verifica di compatibiita' da parte del comune, copia dell'autocertificazione nella quale il titolare dell'impianto dichiari che l'impianto non ricade in alcuna delle fattispecie di incompatibilita' di cui all'art. 4 del presente regolamento. La domanda e' corredata della sottoelencata documentazione: e) dichiarazione dell'avvenuta presentazione del progetto al comando provinciale dei vigili del fuoco, ai fini di cui all'Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 21 gennaio 1998; g) disegni planimetrici dell'impianto timbrati e firmati dal responsabile tecnico del progetto; h) autocertificazione relativa al rispetto della norma del presente articolo. 3. Copia della domanda, con timbro e data di ricevimento o dell'avviso di ricevimento da parte del comune, e' trasmessa, a cura dell'interessato alla regione. La domanda si intende assentita qualora il comune non formuli motivate osservazioni entro novanta giorni dalla richiesta, salvo che per l'aggiunta dei prodotti g.p.l. e metano, che, per motivi di sicurezza, richiedono comunque autorizzazione espressa. Il comune contestualmente al rilascio dell'autorizzazione ne trasmette copia alla Regione. 4. Ai fini dello snellimento dell'attivita' amministrativa e di semplificazione delle procedure, l'esercizio provvisorio di un impianto di distribuzione carburanti e' autorizzato dal comune previa presentazione, da parte dell'interessato, della perizia giurata redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformita' delle opere alle disposizioni di cui alla d.c.r. n. VI/1309. L'interessato deve inoltre allegare copia della: ricevuta del comando provinciale dei vigili del fuoco dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di conformita' dei lavori come previsto dall'Art. 3 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 12 gennaio 1998; ricevuta di richiesta d'aggiornamento della licenza d'esercizio presentata all'U.T.F. Una volta presentati al comune, la copia del certificato di prevenzione incendi aggiornato, copia della licenza U.TF. aggiornata, l'esercizio dell'impianto da provvisorio diventa definitivo. L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, rilasciata dal comune a seguito della documentazione presentata dal richiedente, non annulla ne' sostituisce i sopralluoghi previsti dalle normative dei Vigili del fuoco, dell'U.T.F., dall'A.S.L. e dall'ARPA territorialmente competente. Sono escluse dall'esercizio provvisorio con la procedura semplificata di cui al presente articolo, le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione del prodotto G.p.l. e del prodotto metano che devono comunque essere sottoposte a collaudo con la procedura di cui all'Art. 6, comma 9.