Art. 7.
               Ammodernamento degli impianti esistenti
    1.  Per l'ammodernamento di impianti esistenti sono rispettate le
seguenti indicazioni:
      a) requisiti  degli  impianti:  gli  impianti esistenti possono
essere  ammodernati  ai sensi del presente regolamento qualora non si
trovino  nelle  condizioni  di  incompatibilita'  di  cui all'Art. 4,
l'ammodernamento  e'  soggetto  ad  autorizzazione  tranne  nei  casi
previsti  all'Art.  2,  comma 1,  lettera  e) o dove i seguenti punti
fanno esplicito riferimento al solo obbligo di comunicazione.
    Anche  nell'ammodernamento  di  impianti  esistenti  deve  essere
garantito il rispetto delle indicazioni di cui all'art. 5, comma 4;
      b) introduzione  del  servizio  self-service con pre-pagamento:
l'installazione  di  apparecchiatura self-service pre-pagamento negli
impianti   esistenti,   puo'   essere  realizzata  a  condizione  che
l'impianto  sia  dotato di area di rifornimento adeguatamente coperta
da  idonea  pensilina  ed  eroghi almeno le benzine e gasolio, con la
sola   comunicazione  al  comune  contenente  autocertificazione  nel
rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo.
    Il  comune  puo'  concedere deroghe a impianti che non rispettano
tali  condizioni  se trattasi dell'unico impianto carburanti presente
nel territorio comunale;
      c) trasformazione   di  un  impianto  servito  in  self-service
pre-pagamento:  la  trasformazione  del  sistema  di  erogazione,  da
servito  a  esclusivamente  self-service pre-pagamento degli impianti
esistenti  puo'  essere  autorizzata,  nel  rispetto  delle procedure
previste  dal  presente  regolamento,  nell'ipotesi  in cui vi sia un
unico  impianto  nel  comune,  erogante almeno benzine e gasolio e in
assenza di altri impianti a distanza inferiore a km 5.
    In tali casi la trasformazione dell'impianto costituisce, a tutti
gli  effetti,  nuova  autorizzazione  da rilasciarsi in base a quanto
stabilito al precedente Art. 5, comma 2.
    Il   titolare   dell'autorizzazione   di   impianti   funzionanti
eselusivamente  con  apparecchiature  self-service pre-pagamento deve
obbligatoriamente provvedere a:
      1)  garantire  la  sorveglianza  degli  impianti  con personale
qualificato, ai fini della sicurezza degli utenti;
      2)  ottemperare  tempestivamente  ad  ogni  altra  ed eventuale
prescrizione emanata dalle autorita' competenti;
      d) introduzione   del   servizio   self-service  con  pagamento
posticipato:  l'introduzione  delle  apparecchiature  per il servizio
self-service   con  pagamento  posticipato  puo'  essere  autorizzato
qualora  l'impianto  sia dotato di quanto previsto al precedente Art.
5,   comma   1,  lettera c),  punti  1),  2),  3)  o  la  domanda  di
ammodernamento ne preveda l'inserimento;
      e) introduzione   di   servizi   e  attivita'  integrative:  e'
liberamente  consentita  l'installazione  su  impianti  esistenti  di
colonnine  per  l'alimentazione di autovetture elettriche, nonche' le
attrezzature  necessarie  per  l'esercizio di noleggio di autovetture
elettriche, a condizione che vengano rispettate le norme di sicurezza
vigenti in materia.
    L'ammodernamento  di  un impianto esistente con l'introduzione di
attivita'  relative  alla  somministrazione di alimenti e bevande, e'
autorizzabile a condizione che:
      1)  le  superfici  dell'area  di impianto siano quelle previste
dall'Art. 5, comma 1, lettera b);
      2)  l'impianto  sia dotato di quanto previsto all'Art. 5, comma
1, lettera c), punti 1), 2), 3), 4);
tali  condizioni  possono  essere derogate dal comune nel caso in cui
l'impianto da ammodernare sia:
        unico sul territorio comunale;
        dichiarato compatibile;
        distante  piu'  di  km  10  da  altro  impianto  (km. 5 nelle
comunita' montane);
      f) ristrutturazione  dell'impianto  in  loco:  l'ammodernamento
puo'  avvenire,  senza  modificarne  la localizzazione, attraverso la
totale   ristrutturazione  dell'impianto  comportante  modifiche  non
comprese  tra  quelle  previste  all'Art.  2, comma 1, lettera e),nel
rispetto,di tutte le precedenti norme di cui al presente articolo;
      g) aggiunta  di  nuovi  prodotti  e' considerato ammodernamento
anche l'aggiunta di nuovi prodotti rispetto a quelli gia' erogati, in
particolare  nel  caso  di  aggiunta  g.p.l. e metano si applicano le
disposizioni di cui al precedente. Art. 5, comma 1, lettere e) ed f).
    2.  La richiesta di autorizzazione al comune per l'ammodernamento
degli impianti esistenti contiene:
      a) le  generalita',  il  domicilio  ed  il  codice  fiscale del
richiedente,  o  legale rapresentante; nonche' per le societa' i dati
di cui all'Art. 2250, commi 1 e 2, del codice civile;
      b) dettagliata composizione dell'impianto da modificare;
      c) perizia  giurata,  redatta  da  tecnici  competenti  per  la
sottoscrizione  del  progetto  presentato,  iscritti ai relativi albi
professionali,   contenente   le  dichiarazioni  di  conformita'  del
progetto  rispetto  alle presenti norme, disposizioni degli strumenti
urbanistici   vigenti,  prescrizioni  fiscali,  sicurezza  sanitaria,
ambientale  (con  particolare  riferimento  ai  sistemi  omologati di
recupero  dei vapori) e stradale, tutela dei beni storici e artistici
nonche' alle norme di indirizzo programmatico regionale, nonche', nel
caso  in  cui  il  presente regolamento lo preveda, il rispetto delle
distanze  di  effettiva percorrenza da altri impianti esistenti. Deve
inoltre  attestare  il  rispetto  delle  caratteristiche  delle aree,
individuata   dal  comune  in  attuazione  dell'Art.  2  del  decreto
legislativo  n.  32/1998,  e successive modifiche. Nel caso in cui il
comune  non  abbia provveduto a recepire le predette norme, si dovra'
attestare  il  rispetto  delle caratteristiche delle aree in sintonia
con quanto dettato dalla deliberazione di giunta regionale n. 6/48714
del  29 febbraio  2000  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
regione Lombardia n. 11, S.O. del 13 marzo 2000;
      d) in  assenza  della  verifica  di  compatibiita' da parte del
comune,   copia   dell'autocertificazione  nella  quale  il  titolare
dell'impianto  dichiari  che  l'impianto  non  ricade in alcuna delle
fattispecie  di  incompatibilita'  di  cui  all'art.  4  del presente
regolamento.
    La domanda e' corredata della sottoelencata documentazione:
      e) dichiarazione  dell'avvenuta  presentazione  del progetto al
comando  provinciale  dei vigili del fuoco, ai fini di cui all'Art. 2
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 37 del 21 gennaio
1998;
      g) disegni  planimetrici  dell'impianto  timbrati e firmati dal
responsabile tecnico del progetto;
      h) autocertificazione  relativa  al  rispetto  della  norma del
presente articolo.
    3.  Copia  della  domanda,  con  timbro  e  data di ricevimento o
dell'avviso  di ricevimento da parte del comune, e' trasmessa, a cura
dell'interessato alla regione.
    La  domanda  si  intende  assentita qualora il comune non formuli
motivate osservazioni entro novanta giorni dalla richiesta, salvo che
per  l'aggiunta  dei  prodotti  g.p.l.  e  metano, che, per motivi di
sicurezza, richiedono comunque autorizzazione espressa.
    Il  comune  contestualmente  al  rilascio  dell'autorizzazione ne
trasmette copia alla Regione.
    4.  Ai  fini dello snellimento dell'attivita' amministrativa e di
semplificazione   delle  procedure,  l'esercizio  provvisorio  di  un
impianto di distribuzione carburanti e' autorizzato dal comune previa
presentazione,  da  parte  dell'interessato,  della  perizia  giurata
redatta  da  un  tecnico  iscritto  al  relativo  albo professionale,
attestante  la  conformita' delle opere alle disposizioni di cui alla
d.c.r. n. VI/1309.
    L'interessato deve inoltre allegare copia della:
      ricevuta   del   comando   provinciale  dei  vigili  del  fuoco
dell'avvenuta  presentazione  della  dichiarazione di conformita' dei
lavori  come  previsto dall'Art. 3 comma 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 37 del 12 gennaio 1998;
      ricevuta di richiesta d'aggiornamento della licenza d'esercizio
presentata all'U.T.F.
    Una  volta  presentati  al  comune,  la  copia del certificato di
prevenzione incendi aggiornato, copia della licenza U.TF. aggiornata,
l'esercizio dell'impianto da provvisorio diventa definitivo.
    L'autorizzazione   all'esercizio  dell'impianto,  rilasciata  dal
comune a seguito della documentazione presentata dal richiedente, non
annulla  ne'  sostituisce i sopralluoghi previsti dalle normative dei
Vigili    del    fuoco,    dell'U.T.F.,   dall'A.S.L.   e   dall'ARPA
territorialmente competente.
    Sono   escluse   dall'esercizio   provvisorio  con  la  procedura
semplificata   di   cui  al  presente  articolo,  le  apparecchiature
destinate  al contenimento o all'erogazione del prodotto G.p.l. e del
prodotto  metano che devono comunque essere sottoposte a collaudo con
la procedura di cui all'Art. 6, comma 9.