(Pubblicata  nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 10 dell'8 marzo 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
          Disposizioni in materia di assetto istituzionale
    1.  Alla  legge  regionale  21 febbraio  2000,  n.  8 (Interventi
regionali  per  la  sicurezza  dei  comuni)  e' apportata la seguente
modifica:
      a) la  lettera  c) del comma 1 dell'art. 3, e' sostituita dalla
seguente:
      "c)  in  tutti  gli  altri  casi,  con procedura di accordo tra
comuni  che  complessivamente  abbiano  un numero di almeno diecimila
abitanti  o  con  un  minimo  di  sette addetti di polizia municipale
coinvolti  nel  progetto,  o  laddove  non  raggiungano  tali entita'
numeriche,  con procedura di accordo tra almeno cinque comuni. A tali
progetti possono partecipare anche province e comunita' montane.".
    2.   La   Regione,   previa   convenzione   e  nell'ambito  della
disponibilita'  di  bilancio,  puo' erogare annualmente un contributo
finanziario  e  puo'  concedere in comodato l'uso di beni regionali a
favore del CRAL - Regione Lombardia.
    3.  Alla  legge  regionale 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del
Corpo forestale regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 1 dell'art. 1, e' sostituito dal seguente:
      "1.  Ai  fini  dell'espletamento  delle funzioni di vigilanza e
controllo nelle materie di competenza regionale concernenti la tutela
del  patrimonio  forestale  ed  agro-silvo-pastorale,  connesse  alla
valorizzazione dell'ambiente naturale, alla disciplina dell'attivita'
venatoria  e  all'assetto  del  territorio,  e'  istituito  il  Corpo
forestale regionale.";
      b) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:
      "Art. 2 (Funzioni del Corpo forestale regionale). - 1. II Corpo
forestale  regionale, fatte salve le competenze statali in materia di
tutela   dell'ambiente   e   dell'ecosistema,  esercita  funzioni  di
vigilanza  e  controllo,  compreso l'accertamento delle violazioni in
materia  forestale,  agro-silvo-pastorale e del territorio rurale, ed
in particolare:
        a) polizia forestale e del territorio rurale;
        b) vigilanza sulle aree protette regionali;
        c) vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari nel
settore agro-silvo-pastorale.
    2.  Il  Corpo  forestale  regionale esercita altresi' le seguenti
funzioni:
      a) previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi;
      b) controllo  in  ordine  alla commercializzazione e detenzione
degli  animali  selvatici,  il  ricevimento  di  denunce,  i visti su
certificati   di  importazione,  il  ritiro  dei  permessi  errati  o
falsificati,   l'autorizzazione   alla   detenzione   temporanea,  ad
eccezione  della  normativa  di  cui  alla  convenzione sul commercio
internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate
di  estinzione  (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975,
n.  874  (Ratifica  ed  esecuzione  della  convenzione  sul commercio
internazionale  delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
firmata a Washington).
    3. Il Corpo forestale regionale svolge attivita' di supporto alla
Regione  e agli enti locali nelle seguenti materie per gli aspetti di
competenza regionale:
      a) prevenzione   e   controllo   delle   malattie  infettive  e
parassitarie della fauna selvatica e ittica;
      b) monitoraggio  della patologie forestali di origine biotica e
abiotica;
      c) monitoraggio delle risorse agro-silvo-pastorali e naturali;
      d) monitoraggio del dissesto idrogeologico;
      e) gestione del demanio forestale regionale;
      f) divulgazione,  formazione  ed  informazione,  anche  a scopo
didattico sui temi delle foreste e del territorio rurale;
      g) usi civici;
      h) certificazione del materiale forestale di riproduzione;
      i) certificazione di qualita' ambientale;
      j)  supporto  all'attivita'  di  protezione  civile  e pubblico
soccorso.
    4. Il Corpo forestale regionale, con le modalita' di cui all'art.
3,  svolge  attivita'  di supporto anche a favore delle province, dei
comuni,  delle  comunita'  montane  e  di  altri  enti  pubblici, nei
seguenti ambiti:
      a) vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne;
      b) vigilanza nel settore agro-silvo-pastorale;
      c) vincolo idrogeologico;
      d) consulenza  e  assistenza  tecnica  ai  proprietari  di beni
silvo-pastorali e agli operatori economici del settore forestale;
      e) vigilanza e controllo in materia di cave.
    5.  Il Corpo forestale regionale esercita funzioni di vigilanza e
controllo nei settori forestale, territoriale e agro-silvo-pastorale,
con  particolare  riferimento agli ambiti di cui alle lettere a), b),
c),  e),  del  comma 4, in sostituzione degli enti locali competenti,
qualora  questi per qualsiasi motivo omettano di intervenire. In tali
casi  il  Corpo  forestale  regionale  interviene previa segnalazione
all'ente  competente  e  da'  notizia  allo stesso degli accertamenti
eseguiti, dei rilievi effettuati e dei provvedimenti adottati.".
    4. In fase di prima attuazione dell'art. 122 della Costituzione e
in  attesa  di  una  disciplina  organica della materia, la carica di
consigliere  regionale  e'  incompatibile  con quella di presidente e
assessore  provinciale, di sindaco e assessore di comuni capoluogo di
provincia,  nonche'  con  quella di sindaco e assessore di comuni con
popolazione superiore a 100.000 abitanti.