Art. 2.
            Disposizioni in materia di sviluppo economico
    1.  Alla  legge  regionale  7 febbraio  2000, n. 7 (Norme per gli
interventi   regionali  in  agricoltura)  e'  apportata  la  seguente
modifica:
      a) la  lettera c) del paragrafo 4 dell'allegato A e' sostituita
dalla seguente:
      "c) sono, altresi', imprenditori agricoli a titolo principale:
        c.1)   le   societa'  semplici,  in  nome  collettivo  ed  in
accomandita  semplice,  aventi  per  oggetto  sociale  esclusivamente
attivita' agricole e formate da almeno la meta' dei soci che siano in
possesso   della   qualifica   di   imprenditore  agricolo  a  titolo
principale. Per le societa' in accomandita semplice la percentuale si
riferisce ai soci accomandatairi;
        c.2)  le  societa'  cooperative  agricole  di conduzione e di
servizi,  nonche'  quelle  di  trasformazione dei prodotti agricoli e
zootecnici,  aventi  per  oggetto  sociale  esclusivamente  attivita'
agricole,   quando  per  l'esercizio  di  tali  attivita'  utilizzino
prevalentemente prodotti conferiti dai soci. Almeno la meta' dei soci
della cooperativa deve essere comunque in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale;
        c.3)  le  societa'  di  capitali  aventi  per oggetto sociale
l'esercizio  esclusivo  dell'attivita'  agricola  di  conduzione,  di
trasformazione,    condizionamento    e   commercializzazione   della
produzione  agricola  e  zootecnica  ed  il  cui capitale sociale sia
sottoscritto  per  oltre  il  cinquanta  per  cento  da  imprenditori
agricoli  a  titolo  principale.  Tale  condizione  deve  permanere e
comunque  essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote
o  azioni.  A  tale  fine  lo  statuto  puo'  prevedere un diritto di
prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditori
agricoli  a  titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la
stessa  qualifica  intenda  trasferire  a  terzi a titolo oneroso, in
tutto  o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando
le  modalita'  e  i  tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che
perde  la  qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, e'
tenuto  a  darne  comunicazione  all'organo  di amministrazione della
societa'  entro  quindici  giorni.  Per il riconoscimento si richiede
altresi'  che l'approvvigionamento dal mercato di prodotti agricoli e
zootecnici  da  trasformare  non  ecceda il limite quantitativo della
meta' di quelli complessivamente trasformati.".
    2.  Alla  legge  regionale  16 agosto  1993,  n. 26 (Norme per la
protezione  della  fauna  selvatica  e  per la tutela dell'equilibrio
ambientale  e  disciplina dell'attivita' venatoria) sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) il comma 3 dell'art. 41, e' sostituito dal seguente:
      "3. Il controllo, esercitato selettivamente viene praticato, di
norma,   mediante   l'utilizzo   di   metodi   ecologici,  su  parere
dell'Istituto  nazionale  per  la fauna selvatica; qualora l'istituto
verifichi    l'inefficacia   dei   predetti   metodi,   le   province
predispongono  piani  di  abbattimento. I piani devono essere attuati
dalle guardie venatorie dipendenti dalle province stesse che potranno
altresi'  avvalersi  dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali
si   attuano   i  piani  medesimi,  purche'  muniti  di  licenza  per
l'esercizio  venatorio, nonche' delle guardie forestali, degli agenti
venatori  volontari  provinciali  e  delle guardie comunali munite di
licenza  per  l'esercizio  venatorio e delle guardie dipendenti dalle
aziende  faunistico-venatorie,  nonche' degli operatori espressamente
autorizzati dalle province, selezionati attraverso specifici corsi di
preparazione alla gestione faunistica.";
      b) il comma 5 dell'art. 41, e' sostituito dal seguente:
      "5. Le province, per comprovate ragioni di protezione dei fondi
coltivati e degli allevamenti, possono autorizzare, su proposta delle
organizzazioni  professionali e agricole maggiormente rappresentative
a  livello regionale, tramite le loro strutture provinciali, piani di
abbattimento  delle  forme  domestiche  di  specie selvatiche e delle
forme  inselvatichite  di  specie  domestiche  attuati  dalle guardie
venatorie  dipendenti dalle province stesse con la collaborazione dei
proprietari  o  conduttori  dei  fondi  sui  quali si attuano i piani
medesimi  e  da  operatori  espressamente autorizzati dalle province,
selezionati  attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione
faunistica.".