Art. 2. Disposizioni in materia di sviluppo economico 1. Alla legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura) e' apportata la seguente modifica: a) la lettera c) del paragrafo 4 dell'allegato A e' sostituita dalla seguente: "c) sono, altresi', imprenditori agricoli a titolo principale: c.1) le societa' semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice, aventi per oggetto sociale esclusivamente attivita' agricole e formate da almeno la meta' dei soci che siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le societa' in accomandita semplice la percentuale si riferisce ai soci accomandatairi; c.2) le societa' cooperative agricole di conduzione e di servizi, nonche' quelle di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, aventi per oggetto sociale esclusivamente attivita' agricole, quando per l'esercizio di tali attivita' utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci. Almeno la meta' dei soci della cooperativa deve essere comunque in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale; c.3) le societa' di capitali aventi per oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attivita' agricola di conduzione, di trasformazione, condizionamento e commercializzazione della produzione agricola e zootecnica ed il cui capitale sociale sia sottoscritto per oltre il cinquanta per cento da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tale fine lo statuto puo' prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditori agricoli a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalita' e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, e' tenuto a darne comunicazione all'organo di amministrazione della societa' entro quindici giorni. Per il riconoscimento si richiede altresi' che l'approvvigionamento dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici da trasformare non ecceda il limite quantitativo della meta' di quelli complessivamente trasformati.". 2. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 dell'art. 41, e' sostituito dal seguente: "3. Il controllo, esercitato selettivamente viene praticato, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; qualora l'istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le province predispongono piani di abbattimento. I piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province stesse che potranno altresi' avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonche' delle guardie forestali, degli agenti venatori volontari provinciali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e delle guardie dipendenti dalle aziende faunistico-venatorie, nonche' degli operatori espressamente autorizzati dalle province, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica."; b) il comma 5 dell'art. 41, e' sostituito dal seguente: "5. Le province, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possono autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali e agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture provinciali, piani di abbattimento delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province stesse con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi e da operatori espressamente autorizzati dalle province, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica.".