Art. 3.
  Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture
    1.  Alla  legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in
materia di tutela ambientale ed ecologica) sono apportate le seguenti
modifiche:
      a) dopo l'art. 24 e' aggiunto il seguente Titolo V-bis:

                            Titolo V-bis
             CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' NATURALE

    Art.  24-bis  (Carta  naturalistica  della  Lombardia).  -  1. La
Regione   persegue   il   mantenimento  di  un  adeguato  livello  di
biodiversita'  in  un'ottica  di  sviluppo  sostenibile,  promuovendo
l'integrazione  delle misure di conservazione del patrimonio naturale
nelle politiche socio-economiche e territoriali.
    2.   A  tal  fine  costituisce,  in  condivisione  con  gli  enti
territoriali  infraregionali,  un sistema informativo georeferenziato
dei   dati   naturalistici,  denominato  "Carta  naturalistica  della
Lombardia",  in  grado  di  fornire  ai soggetti decisori, ai diversi
livelli,  le  indicazioni  per la pianificazione e gestione integrata
del territorio.
    Art.  24-ter  (Tutela  degli  habitat  e  delle  specie animali e
vegetali  di  interesse  comunitario). - 1. La Regione, in attuazione
della direttiva 92/43/CEE dispone, in collaborazione con il Ministero
dell'ambiente,   con   deliberazioni   della   giunta  regionale,  le
necessarie misure e modalita' per:
      a) la definizione della rete ecologica europea "Natura 2000";
      b) la   gestione  della  rete  suddetta  anche  attraverso  gli
strumenti  di pianificazione e gestione delle aree regionali protette
e l'attuazione di opere di conservazione e ripristino;
      c) il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e
delle specie animali e vegetali di interesse comunitario;
      d) la  valutazione  di incidenza di piani e progetti sulle zone
di protezione speciale e sulle zone speciali di conservazione;
      e) la verifica di coerenza di piani e progetti finanziati con i
fondi  dell'Unione  europea  con  la  rete  ecologica europea "Natura
2000";
      f) la  definizione  di  regolamenti  per la tutela della specie
animali e vegetali di cui all'art. 13 della direttiva 92/43/CEE.";
    b) dopo l'art. 25 e' aggiunto il seguente art. 25-bis:
    "Art.  25-bis  (Attivita' di informazione, formazione, educazione
ed etica ambientale). - 1. La Regione realizza iniziative e attivita'
di  informazione,  formazione, educazione ed etica ambientale volte a
promuovere:
      a)   una  strategia  di  informazione  e  comunicazione,  anche
attraverso la realizzazione diretta di eventi e manifestazioni;
      b) attivita'   di   tipo   didattico-sperimentale   in   ambito
scolastico;
      c) lo  sviluppo delle attivita' nei centri delle aree regionali
protette e nei centri regionali di educazione ambientale;
      d) iniziative   di  collaborazione  con  gli  enti  locali,  le
associazioni  e  le  cooperative  senza  scopo  di lucro aventi tra i
propri fini istituzionali la protezione dell'ambiente.
    2.  Le  attivita' di indirizzo e di organizzazione delle funzioni
in  materia  di informazione, formazione e educazione ambientale sono
svolte   dalla   Regione   in   riferimento   al   sistema  nazionale
Informazione,  formazione  educazione  ambientale  (INFEA), di cui al
documento  della  conferenza Stato-Regioni approvato nella seduta del
23 novembre  2000,  e  comprendono  in  particolare la promozione, la
verifica   e  l'orientamento  per  tutti  i  soggetti  che  intendono
confrontarsi e riferirsi al predetto sistema nazionale.
    3.    Sono   individuati   come   strumenti   per   la   gestione
tecnico-operativa in materia:
      a) le  reti  regionali  per  l'educazione  ambientale:  rete di
riferimento   per   l'educazione   ambientale;   rete  di  educazione
ambientale del sistema parchi;
      b) il   sistema   di  valutazione,  fondato  su  indicatori  di
qualita', su scala regionale e territoriale.
    4.  Per  il  conseguimento  delle  finalita'  di  cui al presente
articolo  sono  finanziati  gli  investimenti e gli interventi per lo
sviluppo  del  sistema  formativo  ambientale,  della  cultura  della
sostenibilita'  ambientale,  della programmazione partecipata e della
gestione dei conflitti ambientali.".
    2. Alla legge regionale 16 settembre 1983, n. 80 (Istituzione del
parco naturale dell'Adda Nord) e' apportata le seguente modifica:
      a) il comma 1 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
      "1.  La  gestione  del  parco e' affidata ad un consorzio fra i
comuni  di:  Airuno, Bottanuco, Brivio, Calco, Calolziocorte, Calusco
d'Adda,  Canonica  d'Adda,  Capriate  S.  Gervasio,  Casirate d'Adda,
Cassano  d'Adda, Cisano Bergamasco, Cornate d'Adda, Fara-Gera d'Adda,
Galbiate,  Garlate,  Imbersago,  Lecco,  Maigrate,  Medolago, Merate,
Monte  Marenzo, Olginate, Paderno d'Adda, Pescate, Pontida, Robbiate,
Solza,  Suisio,  Trezzo d'Adda, Trucazzano, Vaprio d'Adda, Vercurago,
Verderio  Superiore,  Villa  d'Adda e le province di Bergamo, Lecco e
Milano.".
    3.  Alla legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2 (Norme urbanistiche
per  la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e
dei  parchi  naturali  d'interesse  regionale.  Istituzione del parco
lombardo della Valle del Ticino), e' apportata la seguente modifica:
      a) il  secondo  capoverso  del  primo  comma  dell'art.  9,  e'
sostituito dal seguente:
      "provincia  di  Milano:  Abbiategrasso, Bernate Ticino, Vesate,
Boffalora  Ticino,  Buscate,  Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo,
Cuggiono,   Magenta,   Morimondo,  Motta  Visconti,  Nosate,  Ozzero,
Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Turbigo, Vanzaghello.".
    4.  Alla  legge  regionale  5 gennaio  2000,  n.  1 "Riordino del
sistema   delle   autonomie  in  Lombardia.  Attuazione  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dallo  Stato  alle  Regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del  capo  I  della  legge  15  marzo 1997, n. 59)", sono
apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 76 dell'art. 3, e' sostituito dal seguente:
      "76.  Sono lavori pubblici sussidiati i lavori eseguiti da enti
pubblici,   nonche'   quelli  eseguiti  da  soggetti  privati,  fatta
eccezione  per  i  lavori  di  edilizia  residenziale  pubblica,  che
beneficiano   di  finanziamento  regionale,  o  di  altri  contributi
pubblici,  anche  cumulativi,  assegnati  in  attuazione  di  piani e
programmi  approvati dalla Regione, di importo pari o superiore al 50
per cento dell'importo progettuale.";
      b) la  lettera b) del comma 78 dell'art. 3, e' sostituita dalla
seguente:
      "b)   verifica  della  congruita'  tecnico  amministrativa  dei
progetti  di  lavori  pubblici alle disposizioni previste dai piani e
programmi  regionali,  ai  sensi  dei  commi  93, 94, 95 e 96, e' con
riferimento  alla  normativa  vigente  ed  agli  standard  tecnici ed
economici attinenti al settore delle opere pubbliche;";
      c) il comma 86 dell'art. 3, e' sostituito dal seguente:
      "86.  Il  Consiglio  regionale  dei lavori pubblici e' composto
dall'assessore regionale competente in materia di lavori pubblici che
lo  presiede,  dal direttore generale competente in materia di lavori
pubblici  in qualita' di vice-presidente che nomina il segretario tra
i funzionari della propria direzione, nonche' da:
        a) un  numero di esperti non superiore a nove per le seguenti
materie:  idraulica,  impianti  tecnologici,  viabilita',  ingegneria
sanitaria,   ingegneria   edile,   chimica   e  biologica,  geologia,
strutture, architettura e beni culturali e architettonici;
        b) due esperti in legislazione sui lavori pubblici;
        c) un  esperto  da  scegliersi  tra  tre  nominativi indicati
dall'associazione regionale di categoria degli ingegneri;
        d) un  esperto  da  scegliersi  tra  tre  nominativi indicati
dall'associazione regionale di categoria degli architetti;
        e) un  esperto  da  scegliersi  tra  tre  nominativi indicati
dall'associazione regionale di categoria dei geometri;
        f) un esperto designato dall'ANCI Lombardia;
        g) un esperto designato dall'UPL;
        h) i  dirigenti responsabili delle unita' organizzative della
direzione competente in materia di lavori pubblici;
        i) un   dirigente   responsabile   di   unita'  organizzativa
competente  nelle sottospecificate materie, designato dagli assessori
competenti:  territorio  e urbanistica, trasporti, ambiente, sanita',
istruzione, lavoro, assistenza, bilancio, agricoltura;
        l) il dirigente dell'avvocatura regionale o suo delegato;
        m) un   dirigente  della  direzione  generale  competente  in
materia di affari generali.";
      d) il comma 93 dell'art. 3, e' sostituito dal seguente:
      "93.   Compete  al  consiglio  regionale  dei  lavori  pubblici
esprimere pareri obbligatori in merito a:
        a) strumenti,   programmatori   predisposti  dalle  direzioni
generali che riguardano la realizzazione di opere pubbliche;
        b) progetti di lavori pubblici sussidiati di cui al comma 76,
di  qualsiasi  natura  e di importo pari o superiore a 7,5 milioni di
euro  e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al
5 per cento dell'importo contrattuale;
        c)  progetti  di  lavori  pubblici  di  competenza  regionale
importo  pari  o  superiore a 7,5 milioni di euro e relative varianti
comportanti  una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo
contrattuale;
        d) vertenze  relative ai progetti di cui alle lettere a) e b)
sorte  con  le  imprese in corso d'opera, per importi superiori al 10
per  cento  dell'importo  contrattuale,  nonche'  sulle  proposte  di
risoluzione  o  rescissione  di  contratti, qualora non siano gia' in
corso  azioni  giudiziarie  o trattative per addivenire ad un accordo
bonario;
        e) ogni  altro  oggetto  previsto  da disposizioni di legge o
regolamentari.";
      e) il comma 96 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
      "96.  Sono  assoggettati  al  parere  delle  strutture tecniche
regionali periferiche competenti in materia di lavori pubblici:
        a) i  progetti di lavori sussidiati d'importo inferiore a 7,5
milioni  di euro, fermi restando i limiti stabiliti dal comma 77, per
i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, e relative varianti
se   comportanti   una maggiore   spesa  superiore  al  5  per  cento
dell'importo contrattuale;
        b) i  progetti  di  lavori  pubblici  di competenza regionale
d'importo inferiore a 7,5 milioni di euro;
        c) le proroghe contrattuali superiori a novanta giorni.";
      f) il comma 98 dell'art. 3, e' sostituito dal seguente:
      "98. I pareri di cui ai commi 93 e 96 sono resi rispettivamente
entro  novanta  e  sessanta  giorni dalla data di presentazione della
richiesta  e  sono  soggetti  al  silenzio  assenso.  Per  i progetti
relativi  agli  interventi  previsti in accordo di programma quadro i
pareri  sono  resi  entro  quarantacinque  giorni  e sono soggetti al
silenzio assenso.";
      g) dopo  il comma 98 dell'art. 3 sono inseriti i seguenti commi
98-bis e 98-ter:
      "98-bis.  Per  i progetti di cui alle lettere a) e b) del comma
96,  inferiori  a 100 mila euro, il responsabile del procedimento, ai
sensi  dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro
in  materia  di  lavori  pubblici),  assevera  la  congruita' tecnico
amministrativa  alle  disposizioni  previste  dai  piani  e programmi
regionali.
    98-ter.  Per  i lavori eseguiti da enti pubblici o da privati, ad
eccezione   dei   lavori   di  edilizia  residenziale  pubblica,  che
beneficiano   di   finanziamenti  regionali  o  di  altri  contributi
pubblici,  anche  cumulativi,  assegnati  in  attuazione  di  piani e
programmi   approvati  dalla  Regione,  inferiori  al  50  per  cento
dell'importo  progettuale, il responsabile del procedimento, ai sensi
dell'art.  7  della legge n. 109/1994, assevera la congruita' tecnico
amministrativa  dei  progetti e dei lavori eseguiti alle disposizioni
previste dai piani e programmi regionali.".
    5.  Alla  legge  regionale  30 novembre  1982,  n.  66 (Norme per
l'erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici
generali) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente:
      "Art.  1.  -  La  Regione, al fine di favorire la dotazione, da
parte   di   enti   e   comuni,  di  strumenti  di  pianificazione  e
programmazione  urbanistici ed allo scopo di creare le condizioni per
una corretta gestione del territorio, eroga contributi:
      a) per  l'adozione  di  strumenti  urbanistici  generali aventi
contenuti e procedure previsti dalla legislazione vigente;
      b) per   la   realizzazione   di  un  sistema  di  informazione
terriitoriale  e/o  della  cartografia tecnica secondo i criteri e le
indicazioni deliberati dalla giunta regionale;
      c) per  l'approvazione  dei  documenti  di inquadramento di cui
all'art. 5 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 (Disciplina dei
programmi integrati di intervento).";
      b) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
      "Art.  4.  -  I  piani di riparto sono predisposti dalla giunta
regionale  entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio
di riferimento.
    Nell'assegnazione dei contributi di cui alla lettera a) dell'art.
1, sono privilegiati: le comunita' montane fino ad un massimo del 20%
delle risorse disponibili, i consorzi o le associazioni tra i comuni,
i comuni:
      inferiori ai 5.000 abitanti;
      privi di strumenti urbanistici;
      montani;
      con  strumenti  urbanistici  approvati  prima  dell'entrata  in
vigore  della  legge  regionale  15 aprile  1975,  n.  51 (Disciplina
urbanistica  del territorio regionale e misura di salvaguardia per la
tutela del patrimonio naturale e paesistico);
      inseriti  in piani esecutivi regionali o impegnati da programmi
regionali di valorizzazione ambientale o paesaggistica.
    Nell'assegnazione dei contributi di cui alla lettera b) dell'art.
1,  sono  privilegiati  gli  enti che attuano i programmi oggetto del
contributo con personale in servizio nei comuni singoli o associati.
    I  parametri  di  valutazione  delle istanze di contributo di cui
alla  lettera  c)  dell'art.  1  vengono  annualmente precisati dalla
giunta regionale.";
      c) l'art. 5 e' sostituito dal seguente:
      "Art. 5. - Il contributo di cui alla lettera a) dell'art. 1, e'
dato  per i soli piani adottati successivamente all'entrata in vigore
della  presente legge, in conto capitale nella misura massima del 60%
delle   spese  previste  nella  relazione  allegata  alla  domanda  e
riconosciute ammissibili.
    Il  contributo di cui al primo comma e' erogato il 30% al momento
della  esecutivita'  della  deliberazione, con la quale si conferisce
l'incarico   di   progettazione;   il   rimanente   70%   al  momento
dell'esecutivita'  della  deliberazione  sulle  controdeduzioni  alle
osservazioni al progetto di piano.
    Il  contributo di cui alla lettera b) dell'art. 1, e' dato per le
deliberazioni  consiliari  approvate  successivamente  all'entrata in
vigore  della  presente legge, in conto capitale nella misura massima
del  60% delle spese previste nella relazione allegata alla domanda e
riconosciute ammissibili.
    Il  contributo  di  cui  al  terzo comma e' erogato per il 30% al
momento dell'esecutivita' della deliberazione dell'organo competente,
con  la  quale  si  conferisce  l'incarico  per  la realizzazione del
sistema  informativo  territoriale; per il rimanente 70% per stati di
avanzamento dei programmi di lavoro concordati.
    Il contributo di cui alla lettera c) dell'art. 1 e' dato in conto
capitale  nella  misura  massima  del  60% delle spese previste nella
relazione allegata alla domanda e riconosciute ammissibili.
    Il  contributo  di  cui  al quinto comma e' erogato per il 30% al
momento  dell'esecutivita' della deliberazione dell'organo competente
con  la quale si conferisce l'incarico per la redazione del documento
di  inquadramento; per il rimanente 70% al momento della esecutivita'
della deliberazione di approvazione del documento medesimo.";
      d) l'art. 8, e' sostituito dal seguente:
      "Art.  8. - I contributi sono erogati con decreto del dirigente
competente.".
    6.  Alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 41 (Prevenzione del
rischio   geologico,   idrogeologico  e  sismico  mediante  strumenti
urbanistici  generali  e  loro  varianti),  e'  apportata la seguente
modifica:
      a) il comma 1 dell'art. 7, e' sostituito dal seguente:
      "1.  La  giunta  regionale,  ove  lo studio geologico sia stato
predisposto ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, su richiesta del
comune  interessato,  provvede  ad  erogare allo stesso un contributo
nella   misura   massima  dell'80%  della  spesa  per  gli  incarichi
professionali  e  nei  limiti  degli  stanziamenti a disposizione per
l'esercizio  finanziario  in  corso.  La  giunta  regionale definisce
annualmente   le   modalita'   ed   i   tempi  per  l'erogazione  dei
contributi.".
    7.    La    Regione   contribuisce   con   finanziamenti   propri
all'attuazione  del  programma  Urban Italia di iniziativa nazionale,
oggetto  di  finanziamento  statale ai sensi dell'art. 145, comma 86,
della  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato "legge finanziaria
2001").
    8.  Alla legge regionale 23 marzo 1998, n. 8 (Norme in materia di
costruzione,  esercizio  e  vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e
dei  bacini  di  accumulo  di competenza regionale) sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) il comma 1 dell'art. 3, e' sostituito dal seguente:
      "1.  Ogni  intervento  riguardante la costruzione o la modifica
strutturale  di  opere  esistenti  di  cui  all'art. 1, comma 1, deve
essere  preceduto  da  un  progetto  di  massima,  redatto secondo le
specifiche  competenze  professionali da tecnici iscritti ai relativi
albi,   da  presentarsi  all'ufficio  provinciale  del  genio  civile
territorialmente  competente  unitamente, ove previsto, alla relativa
domanda di concessione di derivazione d'acqua ed alla richiesta della
pronuncia  di  compatibilita'  ambientale  di cui alla legge 8 luglio
1986,  n.  349  (Istituzione  del  Ministero dell'ambiente e norme in
materia di danno ambientale).";
      b) dopo l'art. 14, e' aggiunto il seguente art. 14-bis:
        "Art. 14-bis (Svolgimento delle attivita' tecniche). - 1. Nel
caso  in  cui le attivita' tecniche previste dalla presente legge non
possano  essere  svolte  direttamente,  la  Regione puo' avvalersi di
soggetti  pubblici  o  privati  di  provata  esperienza  nel settore,
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.".
    9.   Alla  legge  regionale  7 giugno  1980,  n.  94  (Norme  per
interventi  per lo smaltimento dei rifiuti), e' apportata la seguente
modifica:
      a) il comma 2 dell'art. 31-bis, e' sostituito dal seguente:
      "2.  I  comuni che intendono fruire dei contributi devono farne
richiesta alla Regione allegando copia dell'ordinanza che ha disposto
l'esecuzione  dei  lavori,  dei  documenti  comprovanti  le  spese da
sostenere per la progettazione ovvero copia del progetto, nonche' del
preventivo di massima dei lavori medesimi.".
    10.  Alla  legge  regionale  14 agosto  1999,  n. 16 (Istituzione
dell'agenzia  regionale  per la protezione dell'ambiente - ARPA) sono
apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 2 dell'art. 3, e' sostituito dal seguente:
      "2.  L'ARPA  puo'  fornire  prestazioni  a  favore  di soggetti
privati,   limitatamente  a  servizi  informativi  e  formativi,  con
esclusione  di  qualsiasi  attivita'  di  consulenza e progettazione,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento organizzativo, purche'
tale   attivita'   non  risultino  incompatibili  con  l'esigenza  di
imparzialita' nell'esercizio delle attivita' tecniche di controllo ad
essa  affidate e non pregiudichino il perseguimento prioritario delle
finalita'  pubbliche;  le  prestazioni  a  tali soggetti privati sono
remunerate  secondo  apposito  tariffario  approvato dal consiglio di
amministrazione  dell'agenzia,  su  proposta  del  direttore generale
della medesima.";
      b) l'art. 11, e' sostituito dal seguente:
    "Art. 11 (Organi dell'ARPA). - 1. Sono organi dell'ARPA:
      a) il presidente;
      b) il consiglio di amministrazione;
      c) il collegio dei revisori.
    2.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'ARPA  e' composto da
cinque  membri,  tra  cui  il  presidente,  di  comprovata esperienza
tecnico  scientifica  in  materia  ambientale e dura in carica cinque
anni;  l'incarico  di  presidente  e'  subordinato, qualora lo stesso
provenga  dai  ruoli  della Regione o di enti da essa dipendenti o di
altre  amministrazioni  pubbliche,  al  collocamento in aspettativa o
fuori   ruolo   o  all'applicazione  di  istituto  analogo  da  parte
dell'amministrazione di provenienza.
    3.  Il  consiglio  di  amministrazione  ed il suo presidente sono
nominati dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.
    4.  In  caso  di  carenza  di funzionamento o di gravi e ripetute
violazioni  di  disposizioni  normative,  o  di mancata realizzazione
delle   priorita'   strategiche,   ovvero   di   gravi  irregolarita'
amministrative  e contabili, il consiglio regionale puo', su proposta
della giunta, con provvedimento motivato, revocare il presidente o un
componente  del  consiglio  di  amministrazione, ovvero sciogliere il
consiglio  di  amministrazione.  Con  l'avvio  delle procedure per la
ricostituzione  dell'organo,  il  presidente  della  giunta regionale
nomina  un commissario per la gestione ordinaria fino alla nomina del
nuovo  consiglio  di  amministrazione  e  comunque per un periodo non
superiore a novanta giorni.
    5.  Gli  emolumenti  spettanti al presidente ed ai componenti del
consiglio   di   amministrazione   sono   determinati   dalla  giunta
regionale";
      c) l'art. 12 e' sostituito dal seguente:
      "Art.  12  (Competenze  del  consiglio  di  amministrazione). -
1. Compete al consiglio di amministrazione:
      a) su proposta del presidente:
        a1) nominare il direttore generale;
        a2)  approvare  la  relazione  annuale  sull'attivita' svolta
dall'agenzia da inviare al presidente della giunta regionale;
        a3) approvare il bilancio di previsione e relative variazioni
ed il conto consuntivo;
        a4)  approvare  il  piano pluriennale di attivita' sulla base
degli  indirizzi  generali determinati ai sensi del comma 4 dell'art.
17;
      b) su proposta del direttore generale, approvare:
        b1)  i  regolamenti  contabili  ed  organizzativi,  in cui e'
definita la dotazione organica;
        b2)  il  bilancio  di  esercizio  ai sensi dell'art. 2423 del
codice civile;
        b3) il tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati;
        b4)  i  programmi  di  lavoro  annuali  sulla  base del piano
pluriennale di attivita'.
    2.  Il  consiglio  di  amministrazione si riunisce periodicamente
anche  su  richiesta  di almeno tre componenti; le deliberazioni sono
assunte  con  il  voto  favorevole della maggioranza dei presenti; in
caso di parita' prevale il voto del presidente.
    3. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettera b1) sono trasmesse
alla  giunta  regionale  per  l'approvazione  entro trenta giorni dal
ricevimento;  trascorso  tale  termine  senza  che  la  giunta si sia
espressa  si intendono approvate. Le deliberazioni di cui al comma 1,
lettere  b3)  e b4), approvate dal consiglio di amministrazione, sono
comunicate alla giunta regionale.
    4.  Le  deliberazioni  di  cui  al  comma  1, lettere a3) e a4) e
lettera  b2)  sono  trasmesse alla giunta regionale per la ratifica o
l'approvazione da parte del consiglio regionale.";
      d) l'art. 13 e' sostituito dal seguente:
      "Art.  13 (Competenze del presidente). - 1. Il presidente e' il
rappresentante   legale   dell'ARPA;   presiede   il   consiglio   di
amministrazione  e  lo  convoca  stabilendo l'ordine del giorno della
seduta.
    2. Compete al presidente:
      a) verificare  l'attuazione del piano pluriennale approvato dal
consiglio di amministrazione;
      b) presentare   al   consiglio   di  amministrazione  entro  il
30 aprile  di  ogni anno una relazione sullo stato di avanzamento del
piano pluriennale;
      c) proporre    al    consiglio    di   amministrazione,   entro
quarantacinque giorni dalla nomina, il direttore generale dell'ARPA;
      d) nominare,  su  proposta  del  direttore  generale,  il  vice
direttore ed i direttori di settori e di dipartimento;
      e) proporre  l'approvazione  del  piano  pluriennale sulla base
degli  indirizzi generali determinati ai sensi del comma 4, dell'art.
17;
      f) proporre   l'approvazione   del  bilancio  di  previsione  e
relative variazioni e il conto consuntivo.";
      e) l'art. 14, e' sostituito dal seguente:
      "Art. 14 (Collegio dei revisori). - 1. Il collegio dei revisori
dei  conti  dura  in carica cinque anni ed e' composto da tre membri,
tra cui il presidente, iscritti al registro dei revisori contabili di
cui  al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il collegio ed il
presidente  sono  nominati  dal  consiglio  regionale;  l'incarico e'
revocabile  dal consiglio regionale. La giunta regionale determina le
indennita' di funzione spettanti ai componenti del collegio.
    2.  Il  collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di
verifica  contabile, attua le verifiche trimestrali di cassa e vigila
sulla   regolarita'   contabile  e  sulla  efficienza  amministrativa
dell'agenzia;  predispone  la  relazione  esplicativa  al bilancio di
previsione  e  la relazione sull'andamento della gestione riferita al
conto consuntivo.
    3.  Il  presidente del collegio dei revisori comunica i risultati
della    attivita'    del   collegio   medesimo   al   consiglio   di
amministrazione.";
    f) l'art. 15, e' sostituito dal seguente:
    "Art.  15  (Il direttore generale). - 1. Il direttore generale e'
responsabile     dell'attivita'    gestionale    dell'agenzia,    sia
amministrativa  che  contrattuale  che  economico-contabile, anche in
relazione  all'attuazione  del  piano  annuale  di  attivita'  ed  al
coordinamento  delle  attivita'  di  strutture  centrali  e di quelle
periferiche.
    2. In particolare il direttore generale predispone:
      a) i   regolamenti   contabili  e  organizzativi,  compresa  la
dotazione organica;
      b) i tariffari;
      c) il  bilancio  di  previsione,  il  conto  consuntivo  ed  il
bilancio d'esercizio;
      d) il piano pluriennale di attivita';
      e) il programma di lavoro annuale.
    3.  Il  direttore  generale deve essere in possesso di diploma di
laurea  ed  avere competenze ed esperienze professionali coerenti con
le funzioni da svolgere.
    4.  Il  rapporto  di lavoro del direttore generale e' regolato da
contratto   di   diritto  privato  di  durata  massima  quinquennale,
collegata  al mandato del consiglio di amministrazione; l'incarico, a
tempo  pieno,  e' incompatibile con quello di componente di organi di
amministrazione  di  enti  pubblici  o privati e con cariche elettive
pubbliche;  l'incarico  e' subordinato, qualora il direttore provenga
dai ruoli della Regione, di enti dalla medesima dipendenti o di altre
pubbliche  amministrazioni,  al  collocamento  in aspettativa o fuori
ruolo    o    all'applicazione   di   istituto   analogo   da   parte
dell'amministrazione di provenienza.";
      g) il comma 4 dell'art. 16, e' soppresso;
      h) l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 16, e' sostituito dal
seguente:
      "Il  direttore  generale dell'ARPA individua, con proprio atto,
il  personale  cui e' riconosciuta la qualifica di agente o ufficiale
di  polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura
penale.  Al  suddetto  personale  e' rilasciato apposito tesserino di
riconoscimento.";
      i) il comma 4 dell'art. 17, e' sostituito dal seguente:
      "4.   Il  presidente  della  giunta  regionale,  o  l'assessore
competente  ove  delegato,  determina  le  priorita'  strategiche  di
intervento  dell'ARPA in coerenza con i contenuti del PRS e del DPEFR
approvati dal consiglio regionale.";
      l) il comma 2 dell'art. 19, e' sostituito dal seguente:
      "2.  Il  rapporto  di  lavoro  dei  direttori  di settore e dei
direttori  dei  dipartimenti  e'  regolato  da  contratto  di diritto
privato  di  durata  quinquennale;  l'incarico  e' a tempo pieno, non
compatibile con ogni altra attivita' professionale e, per i direttori
dei  dipartimenti,  con  cariche  elettive  pubbliche;  l'incarico e'
subordinato,  qualora  i  direttori  di  settore  e  i  direttori dei
dipartimenti  provengano  dai  ruoli  della Regione o di enti da essa
dipendenti  o  di  altri  enti  locali  o  di  altre  amministrazioni
pubbliche,   al   collocamento   in   aspettativa  o  fuori  ruolo  o
all'applicazione   di   istituto   analogo   da  parte  dell'ente  di
provenienza.";
      m) l'art. 23, e' sostituito dal seguente:
      "Art.   23  (Contabilita'  e  bilancio).  -  1.  L'ARPA  ha  un
patrimonio ed un bilancio propri.
    2. L'esercizio finanziario dell'ARPA coincide con l'anno solare.
    3.  Il  regolamento  contabile  dell'ARPA  deve essere redatto in
coerenza  con  i  principi della contabilita' economico patrimoniale;
per  l'attivita'  contrattuale  si  applicano  le  norme  delle leggi
regionali di riferimento.".
    11.  In  coerenza con il nuovo riparto di competenze tra organi e
direttore  generale,  di  cui  agli  articoli 12, 13 e 15 della legge
regionale  n. 16/1999, cosi' come modificata dal comma 10, si procede
al  rinnovo  del  consiglio di amministrazione dell'agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente legge. L'attuale consiglio di amministrazione
resta  in  carica  per  gli  atti  di ordinaria amministrazione e per
quelli necessari ed urgenti fino all'insediamento del nuovo consiglio
di amministrazione.
    12.  Alla  legge  regionale  11 maggio  2001,  n. 11 (Norme sulla
protezione   ambientale  dall'esposizione  a  campi  elettromagnetici
indotti  dai  impianti  fissi  per  le  telecomunicazione  e  per  la
radiotelevisione) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 8 dell'art. 4, e' sostituito dal seguente:
      "8.  E'  comunque  vietata  l'installazione  di impianti per le
telecomunicazioni   e   per   la  radiotelevisione  entro  il  limite
inderogabile  di  75 metri di distanza dal perimetro di proprieta' di
asili,   edifici   scolastici,   nonche'   strutture  di  accoglienza
socio-assistenziali,  ospedali,  carceri, oratori, parchi gioco, case
di  cura,  residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e
relative pertinenze.";
      b) l'art. 8, e' sostituito dal seguente:
      "Art.  8 (Impianti temporanei per la telefonia mobile). - 1. Si
definiscono  impianti  temporanei per la telefonia mobile le stazioni
radio di terra del servizio di telefonia mobile (stazioni radio base)
destinati  ad  operare  per un periodo di tempo limitato per esigenze
funzionali  temporanee o in attesa della realizzazione di un impianto
fisso,  e  che,  comunque,  non  siano in attivita' per un periodo di
tempo superiore a centottanta giorni:
    2.  Gli impianti temporanei di cui al comma 1, con potenza totale
al  connettore  d'antenna  non  superiore  a  7  W,  hanno i medesimi
obblighi previsti per gli impianti di cui all'art. 6, comma1, lettera
a).  Il  comune  puo'  chiedere al gestore una diversa localizzazione
dell'impianto.
    3.  Gli impianti temporanei di cui al comma 1, con potenza totale
al  connettore  d'antenna superiore a 7 W ma non superiore a 20 W, in
deroga a quanto stabilito dall'art. 7, sono soggetti agli obblighi di
comunicazione  stabiliti  all'art.  6,  comma  1,  lettera  a)  e non
necessitano  dell'autorizzazione  di  cui  all'art. 7. Il comune puo'
chiedere al gestore una diversa localizzazione dell'impianto.
    4.  Scaduti  i  termini  temporali di esercizio specificati nella
comunicazione  inviata  ai  sensi dei commi precedenti l'impianto non
potra' essere mantenuto attivo a copertura della stessa area.".
    13.  Alla  legge  regionale  29 ottobre  1998, n. 22 (Riforma del
trasporto  pubblico  locale  in  Lombardia), e' apportata la seguente
modifica:
      a) il  comma  3 dell'art. 20, cosi' come modificato dalla legge
12 gennaio  2002,  n.  1  (Interventi  per  lo sviluppo del trasporto
pubblico regionale e locale), e' sostituito dal seguente:
    "3.   Per  garantire  condizioni  e  criteri  di  equita'  ed  un
trattamento  non  discriminatorio  degli  operatori  per l'accesso al
mercato  del  territorio  regionale, la proprieta' delle reti e degli
impianti  spetta  agli  enti  locali,  qualora  siano  essenziali per
l'espletamento  del  servizio  del  trasporto pubblico locale e siano
stati  finanziati  con risorse pubbliche, con particolare riferimento
al   materiale   rotabile   metrotranviario,  alle  reti  e  relative
infrastrutture e ai depositi ubicati nelle aree urbane.".
    14. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la
disciplina  della  coltivazione  di  sostanze  minerali  di  cava) e'
apportata la seguente modifica:
      a)  dopo il comma 5 dell'art. 11, e' aggiunto il seguente comma
5-bis:
      "5-bis.   Gli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo  hanno
efficacia a partire dal 31 luglio 2002, o prima di tale data nel caso
fossero emanati i criteri di cui al comma 2.".