Art. 4.
                           Norme speciali
    1. Restano ferme le disposizioni della legge regionale 29 ottobre
1998,  n.  22  (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e
successive  modifiche in materia di demanio lacuale e quelle relative
alle  competenze  in  materia  di  demanio  in  zona  portuale, anche
fluviale,  nonche'  quelle  di  cui  alla legge regionale 26 novembre
1984,  n.  59  (Riordino  dei  consorzi  di  bonifica)  relative alle
competenze dei consorzi di bonifica.
    2.  Restano ferme le disposizioni della legge regionale 15 luglio
1997,  n.  33  (Intesa  interregionale per la navigazione interna sul
fiume  Po  e  idrovie  collegate. Abrogazione delle leggi regionali 7
giugno  1980, n. 82 e 30 aprile 1982, n. 24) e le normative collegate
in   materia   di  navigazione  interna.  La  giunta  regionale  puo'
avvalersi,   tramite   apposita   convenzione,  dell'agenzia  per  lo
svolgimento  delle  proprie  competenze  in  materia  di  navigazione
interna.