Art. 4. Norme speciali 1. Restano ferme le disposizioni della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e successive modifiche in materia di demanio lacuale e quelle relative alle competenze in materia di demanio in zona portuale, anche fluviale, nonche' quelle di cui alla legge regionale 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica) relative alle competenze dei consorzi di bonifica. 2. Restano ferme le disposizioni della legge regionale 15 luglio 1997, n. 33 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle leggi regionali 7 giugno 1980, n. 82 e 30 aprile 1982, n. 24) e le normative collegate in materia di navigazione interna. La giunta regionale puo' avvalersi, tramite apposita convenzione, dell'agenzia per lo svolgimento delle proprie competenze in materia di navigazione interna.