Art. 5.
                     Strumenti di programmazione
    1.  Sono  strumenti  di programmazione delle comunita' montane il
piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed il piano pluriennale
di  opere  ed interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente
decennale e triennale.
    2.  Per  ogni  area  tematica,  il  piano pluriennale di sviluppo
socio-economico,   in  coerenza  con  gli  obiettivi  generali  della
programmazione  economico-sociale e della pianificazione territoriale
regionale,  definisce  gli  obiettivi  da  perseguire  e le priorita'
d'intervento;  contiene  inoltre  le indicazioni urbanistiche con cui
concorrere   alla   predisposizione   del   piano   territoriale   di
coordinamento provinciale.
    3.  Il  piano pluriennale di sviluppo socio-economico, pubblicato
per trenta giorni all'albo pretorio della comunita' montana e di ogni
comune  appartenente  alla  comunita' montana, puo' essere oggetto di
osservazioni presentate entro i successivi trenta giorni.
    4. Previa valutazione ed eventuale recepimento delle osservazioni
formulate, il piano viene trasmesso, alla provincia competente che lo
approva  entro sessanta giorni dal ricevimento, a seguito di verifica
della  compatibilita' con gli obiettivi generali della programmazione
economica,  sociale  e  territoriale  della Regione e della provincia
stessa; trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano
s'intende approvato.
    5.  In  caso di comunita' montane interprovinciali e di eventuale
disaccordo  tra le province interessate, la giunta regionale, al fine
di  pervenire  entro  i successivi trenta giorni all'approvazione del
piano,  provvede, su istanza della comunita' montana, a convocare una
conferenza  dei  servizi  cui partecipa un rappresentante legittimato
delle  amministrazioni interessate; trascorso tale termine, senza che
le  amministrazioni  interessate  siano  pervenute  ad un accordo per
l'approvazione del piano, lo stesso si intende approvato.
    6.   Agli   aggiornamenti   del  piano  pluriennale  di  sviluppo
socio-economico  si  applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e
5.
    7.    Contestualmente    al   piano   pluriennale   di   sviluppo
socio-economico,  e'  approvato  dalla  comunita'  montana  il  piano
pluriennale  di  opere ed interventi, di cui viene data comunicazione
alla provincia.
    8. Il piano di cui al comma 7 ed i relativi aggiornamenti annuali
sono  articolati  in  progetti concernenti opere ed interventi che la
comunita'  montana  intende  realizzare, avvalendosi prioritariamente
degli strumenti di programmazione negoziata.
    9.  I  comuni  che  costituiscono la comunita' montana concorrono
alla  formazione  degli  strumenti  di programmazione della comunita'
montana stessa, adeguando i propri piani e programmi.