Art. 5. Strumenti di programmazione 1. Sono strumenti di programmazione delle comunita' montane il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed il piano pluriennale di opere ed interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente decennale e triennale. 2. Per ogni area tematica, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi da perseguire e le priorita' d'intervento; contiene inoltre le indicazioni urbanistiche con cui concorrere alla predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale. 3. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio della comunita' montana e di ogni comune appartenente alla comunita' montana, puo' essere oggetto di osservazioni presentate entro i successivi trenta giorni. 4. Previa valutazione ed eventuale recepimento delle osservazioni formulate, il piano viene trasmesso, alla provincia competente che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento, a seguito di verifica della compatibilita' con gli obiettivi generali della programmazione economica, sociale e territoriale della Regione e della provincia stessa; trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano s'intende approvato. 5. In caso di comunita' montane interprovinciali e di eventuale disaccordo tra le province interessate, la giunta regionale, al fine di pervenire entro i successivi trenta giorni all'approvazione del piano, provvede, su istanza della comunita' montana, a convocare una conferenza dei servizi cui partecipa un rappresentante legittimato delle amministrazioni interessate; trascorso tale termine, senza che le amministrazioni interessate siano pervenute ad un accordo per l'approvazione del piano, lo stesso si intende approvato. 6. Agli aggiornamenti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5. 7. Contestualmente al piano pluriennale di sviluppo socio-economico, e' approvato dalla comunita' montana il piano pluriennale di opere ed interventi, di cui viene data comunicazione alla provincia. 8. Il piano di cui al comma 7 ed i relativi aggiornamenti annuali sono articolati in progetti concernenti opere ed interventi che la comunita' montana intende realizzare, avvalendosi prioritariamente degli strumenti di programmazione negoziata. 9. I comuni che costituiscono la comunita' montana concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione della comunita' montana stessa, adeguando i propri piani e programmi.