Art. 6.
                          Rapporti fra enti
    1.  La  comunita' montana puo' stipulare convenzioni o costituire
consorzi  con altri enti locali per la gestione associata di funzioni
e servizi.
    2.  I rapporti tra comuni che fanno parte di una stessa comunita'
montana  e  quelli  di  ciascun  comune  con altri enti sono regolati
secondo   criteri  di  economicita',  efficienza  ed  efficacia,  nel
rispetto  delle  disposizioni  del  decreto legislativo n. 267/2000 e
tenuto  conto  delle forme di incentivazione dell'esercizio associato
di funzioni e servizi disciplinate dalla giunta regionale.
    3.  I  comuni  esclusi  dalle comunita' montane ai sensi di legge
beneficiano  comunque,  per  la  parte  di  territorio montano, degli
interventi  speciali  per  la montagna stabiliti dall'Unione europea,
nonche' da leggi statali e regionali.
    4.  Per  la  definizione  e  l'attuazione di opere, di interventi
previsti dai piani e programmi della comunita' montana che richiedono
per  la  loro  complessita'  l'azione integrata e coordinata di altri
soggetti   pubblici,   il   presidente  della  comunita'  montana  e'
autorizzato  a  promuovere  accordi  di programma nei limiti e con la
disciplina prevista dall'Art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000.