Art. 6. Rapporti fra enti 1. La comunita' montana puo' stipulare convenzioni o costituire consorzi con altri enti locali per la gestione associata di funzioni e servizi. 2. I rapporti tra comuni che fanno parte di una stessa comunita' montana e quelli di ciascun comune con altri enti sono regolati secondo criteri di economicita', efficienza ed efficacia, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000 e tenuto conto delle forme di incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi disciplinate dalla giunta regionale. 3. I comuni esclusi dalle comunita' montane ai sensi di legge beneficiano comunque, per la parte di territorio montano, degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea, nonche' da leggi statali e regionali. 4. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi previsti dai piani e programmi della comunita' montana che richiedono per la loro complessita' l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il presidente della comunita' montana e' autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e con la disciplina prevista dall'Art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000.