Art. 7.
                       Fonti di finanziamento
    1. Le risorse finanziarie delle comunita' montane sono:
      a) le  risorse  finanziarie  del fondo regionale della montagna
per  gli  interventi speciali, di cui all'Art. 3, comma 2 della legge
regionale n. 10/1998;
      b) le  risorse finanziarie destinate alle comunita' montane per
il  perseguimento  delle  finalita'  di cui agli articoli 1 e 2 della
legge  3 dicembre  1971,  n.  1102 (Nuove norme per lo sviluppo della
montagna), nonche' le risorse statali riferentesi alla legge 23 marzo
1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n.
1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna);
      c) le  risorse  finanziarie  di  cui  all'Art. 1, comma 52-bis,
lettera b),  della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del
sistema  delle  autonomie locali in Lombardia. Attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti locali in
attuazione  del  capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), destinate
all'incentivazione della gestione associata di funzioni.
    2.  Le risorse di cui al comma 1, lettera a) e b), sono assegnate
secondo  i  criteri  di cui all'Art. 3, comma 5, lettera a), b), c) e
d), della legge regionale n. 10/1998.
    3.  Per quanto concerne le risorse finanziarie di cui al comma 1,
lettera  a),  i  progetti  possono  essere  finanziati nell'ambito di
un'autorizzazione  triennale,  in relazione allo stato di avanzamento
degli  stessi ed alle previsioni contenute nel bilancio regionale. La
Regione  per  la  realizzazione dei progetti finanzia le spese per le
opere  e  gli  interventi,  oggetto di rendicontazione, per una quota
minima  del  90%  dello stanziamento. A valere sulla rimanente quota,
possono  essere  finanziate  le  spese di progettazione preliminare e
definitiva  di  cui all'Art. 16, commi 3 e 4, della legge 11 febbraio
1994,  n.  109  (legge  quadro  in  materia  di  lavori  pubblici)  e
successive  modificazioni, e le spese tecniche ed amministrative, che
concorrono alla realizzazione ed attuazione dei progetti stessi.
    4.  L'adozione  degli  strumenti  di  programmazione  o  il  loro
adeguamento  e'  condizione  necessaria per accedere ai finanziamenti
regionali  di  cui  al  comma  1, lettera a) destinati alle comunita'
montane.
    5.  La  disposizione di cui al comma 4 trova applicazione decorsi
diciotto  mesi  dalla  pubblicazione  dei  decreti  costitutivi delle
comunita' montane.