Art. 7. Fonti di finanziamento 1. Le risorse finanziarie delle comunita' montane sono: a) le risorse finanziarie del fondo regionale della montagna per gli interventi speciali, di cui all'Art. 3, comma 2 della legge regionale n. 10/1998; b) le risorse finanziarie destinate alle comunita' montane per il perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), nonche' le risorse statali riferentesi alla legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna); c) le risorse finanziarie di cui all'Art. 1, comma 52-bis, lettera b), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), destinate all'incentivazione della gestione associata di funzioni. 2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a) e b), sono assegnate secondo i criteri di cui all'Art. 3, comma 5, lettera a), b), c) e d), della legge regionale n. 10/1998. 3. Per quanto concerne le risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera a), i progetti possono essere finanziati nell'ambito di un'autorizzazione triennale, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle previsioni contenute nel bilancio regionale. La Regione per la realizzazione dei progetti finanzia le spese per le opere e gli interventi, oggetto di rendicontazione, per una quota minima del 90% dello stanziamento. A valere sulla rimanente quota, possono essere finanziate le spese di progettazione preliminare e definitiva di cui all'Art. 16, commi 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni, e le spese tecniche ed amministrative, che concorrono alla realizzazione ed attuazione dei progetti stessi. 4. L'adozione degli strumenti di programmazione o il loro adeguamento e' condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali di cui al comma 1, lettera a) destinati alle comunita' montane. 5. La disposizione di cui al comma 4 trova applicazione decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione dei decreti costitutivi delle comunita' montane.