Art. 2.
                            Finanziamento
    1.  Il  finanziamento  dell'istituto e' assicurato secondo quanto
stabilito dall'Art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.
    2. In caso di inadeguatezza delle somme spettanti all'istituto ai
sensi  del comma 1 o per assicurare le risorse finanziarie necessarie
per  lo  svolgimento dei propri compiti o di quelli aggiuntivi comuni
rispetto  ai  programmi  concordati, gli enti cogerenti provvedono ad
erogare,  anche  in  via  anticipata,  all'istituto le relative somme
secondo   le  quote  di  riparto  previste  dall'Art.  18,  comma  3,
dell'accordo allegato.
    3.  Gli enti cogerenti possono concedere in uso gratuito immobili
per le esigenze di funzionamento dell'istituto. La provincia autonoma
di Bolzano puo' mettere a disposizione anche gratuitamente personale,
previe convenzioni da stipulare con l'istituto.