Art. 3. C o m p e t e n z e 1. All'adozione dei provvedimenti spettanti, ai sensi dell'accordo allegato, alla Regione del Veneto, alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Bolzano e di Trento, gli enti cogerenti provvedono secondo i rispettivi ordinamenti.