Art. 6. Disposizioni finanziarie 1. La spesa a carico della provincia autonoma di Bolzano per gli interventi finanziari previsti dall'Art. 2, comma 2, viene stabilita con la legge finanziaria annuale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Bolzano, 5 novembre 2001 DURNWALDER Visto: Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano vice prefetto vicario: Labrocca