Art. 6.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  La spesa a carico della provincia autonoma di Bolzano per gli
interventi  finanziari previsti dall'Art. 2, comma 2, viene stabilita
con la legge finanziaria annuale.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
      Bolzano, 5 novembre 2001
                             DURNWALDER
    Visto:
       Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano
                   vice prefetto vicario: Labrocca