Accordo tra la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia  e  le  province  autonome  di Trento e Bolzano sulla gestione
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
                               Art. 1.
           Competenze regionali e delle province autonome
    1.  In attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270,
e successive modifiche, le norme del presente accordo disciplinano le
modalita'  gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto
zooprofilattico  sperimentale  delle  Venezie,  di  seguito  chiamato
semplicemente  istituto,  nonche'  le  funzioni  spettanti  agli enti
cogerenti  in  ordine  alla vigilanza amministrativa, all'indirizzo e
alla verifica sull'istituto medesimo.
                               Art. 2.
                        Disposizioni generali
    1. L'istituto ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e'
dotato  di  autonomia  amministrativa,  gestionale e tecnica. Esso ha
sede in Legnaro (Padova).
    2.  L'istituto,  nell'assolvimento dei compiti previsti dall'Art.
3,  opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale come strumento
tecnico-scientifico  della Regione del Veneto, della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, delle province autonome di Bolzano e Trento ed
assicura   agli   enti  cogerenti  ed  ai  servizi  veterinari  delle
rispettive  aziende  unita'  sanitarie  locali  le  prestazioni  e la
collaborazione  tecnicoscientifica  necessarie all'espletamento delle
funzioni in materia di igiene e sanita' veterinaria.
                               Art. 3.
                               Compiti
    1.  L'istituto  svolge  attivita'  di  accertamento  dello  stato
sanitario  degli  animali  e  di  salubrita'  dei prodotti di origine
animale, nonche' di ricerca scientifica sperimentale veterinaria.
    2.  Ciascun  ente  cogerente  definisce nell'ambito della propria
programmazione gli obiettivi generali, le priorita' e l'indirizzo per
l'attivita'   dell'istituto,   prevedendo  inoltre  le  modalita'  di
raccordo  con  i rispettivi dipartimenti di prevenzione delle aziende
unita'  sanitarie  locali, con le agenzie regionali e provinciali per
la  protezione dell'ambiente, nonche' con le istituzioni o aziende di
sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche eventualmente operanti
nel rispettivo territorio.
    3.  L'istituto,  conformemente  a  quanto  stabilito  dal decreto
legislativo  30 giugno  1993,  n.  270, e successive modifiche, e dal
regolamento  ministeriale  approvato  con  decreto del Ministro della
sanita' 16 febbraio 1994, n. 190, provvede in particolare ai seguenti
compiti:
      a) la  ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e
sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
      b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle
zoonosi;
      c) gli     accertamenti     analitici     ed     il    supporto
tecnico-scientifico  ed  operativo  necessari  alle azioni di polizia
veterinaria  e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed
eradicazioni;
      d) la  ricerca  in  materia di igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo
per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni
animali;
      e) il  supporto  tecnico-scientifico ed operativo all'azione di
farmacovigilanza veterinaria;
      f) la  sorveglianza  epidemiologica  nell'ambito  della sanita'
animale,  igiene  delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti
di  origine  animale, avvalendosi del centro epidemiologico presso la
sede dell'istituto;
      g) l'esecuzione   degli   esami   e   delle  analisi  necessari
all'attivita' di controllo sull'alimentazione animale;
      h) l'esecuzione   degli   esami   e   delle  analisi  necessari
all'attivita' di controllo sugli alimenti di origine animale;
      i) lo  studio,  la  sperimentazione  di  tecnologie e metodiche
necessarie  al  controllo  sulla salubrita' degli alimenti di origine
animale e dell'alimentazione animale;
      l) la  formazione  di  personale  specializzato nel campo della
zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;
      m) l'attuazione di iniziative statali, regionali o provinciali,
anche  in  collaborazione  con  le  universita',  per  la formazione,
l'aggiornamento  e  la  specializzazione  di  veterinari  e  di altri
operatori;
      n) l'effettuazione  di  ricerche  di base e finalizzate, per lo
sviluppo  delle conoscenze nell'igiene e sanita' veterinaria, secondo
programmi  e anche mediante convenzioni con universita' e istituti di
ricerca italiani e stranieri, nonche' su richiesta dello Stato, delle
Regioni e delle province autonome e di enti pubblici e privati;
      o) l'assolvimento   di   ogni   altro   compito   di  interesse
veterinario  che  venga loro demandato dalle Regioni o dalle province
autonome,  oppure  dallo  Stato,  sentite  le  Regioni  e le province
autonome interessate;
      p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore
veterinario anche esteri;
      q) la  elaborazione  ed  applicazione  dei  metodi  alternativi
all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
      r) la  propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori
per  la  bonifica  zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento
igienico delle produzioni animali.
    4. L'istituto inoltre:
      a) opera  come  strumento tecnico-scientifico della Regione del
Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle province
autonome  di  Bolzano e Trento nell'ambito dei piani nazionali per la
profilassi   delle   epizoozie   nonche'  nell'ambito  dei  piani  di
eradicazione   e   risanamento,  miglioramento  ed  incremento  della
zootecnica  e delle produzioni animali disposti dalle Regioni e dalle
province autonome;
      b) svolge  attivita'  finalizzata  allo  sviluppo  del  sistema
produttivo agro-alimentare delle Regioni e delle province autonome;
      c) effettua  su  disposizioni  delle  Regioni  e delle province
autonome  verifiche  sui  laboratori  che,  ai  sensi delle normative
vigenti, esercitano attivita' collegata agli autocontrolli;
      d) effettua  le  necessarie  verifiche e studi sperimentali sui
rischi  per la popolazione umana legati alla presenza di animali e al
consumo di prodotti di origine animale;
      e) provvede  ad  ogni ulteriore compito, servizio o prestazione
ad   esso   demandati   dalle   Regioni  e  dalle  province  autonome
singolarmente   o  congiuntamente,  compatibilmente  con  le  risorse
disponibili,  fermo  restando  l'espletamento  dei  compiti di cui al
comma 3.
                               Art. 4.
                             Produzione
    1.  L'istituto puo' essere incaricato dal Ministero della sanita'
e   dalle   Regioni  e  dalle  province  autonome  cogerenti,  previa
assunzione  dei  relativi  oneri, a produrre e distribuire farmaci ad
azione  immunologica  secondo quanto previsto dall'Art. 4 del decreto
del Ministro della sanita' 16 febbraio 1994, n. 190.
                               Art. 5.
               Prestazioni nell'interesse dei privati
    1.  L'istituto  puo'  stipulare  convenzioni  o  contratti per la
fornitura  di  servizi  e per l'erogazione di prestazioni, a soggetti
privati,  ad  aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e
private.
    2.  Le modalita', i criteri e le condizioni per lo svolgimento da
parte   dell'istituto  delle  attivita'  previste  al  comma  1  sono
stabilite  dal comitato di indirizzo e programmazione di cui all'Art.
20;  in  ogni caso l'istituto puo' espletare tali attivita' solo dopo
aver assicurato l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
    3. Su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto, la
giunta  regionale della Regione del Veneto, di concerto con la giunta
della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia-Giulia  e delle giunte delle
province autonome di Bolzano e Trento, approva le tariffe con proprio
provvedimento.
                               Art. 6.
                   Organizzazione e funzionamento
    1.  I  laboratori  diagnostici  gia'  operanti  nell'ambito della
Regione  del  Veneto,  della Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia e
delle  province autonome di Bolzano e Trento continuano a svolgere la
propria   attivita',   quali  sezioni  periferiche  dell'istituto;  i
laboratori  diagnostici  sono  dotati  di autonomia operativa e di un
proprio  budget  annuale  approvato  dal consiglio di amministrazione
dell'istituto.
    2.  L'istituzione  di  nuovi laboratori periferici o la eventuale
soppressione  di  quelli  gia'  operanti  e'  disposta  con  apposito
provvedimento  della  giunta della Regione o della provincia autonoma
competente  per territorio su proposta del comitato di indirizzo e di
programmazione.
    3.  L'organizzazione  interna  ed  il funzionamento dell'istituto
sono  stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi
dell'istituto,  di  cui all'Art. 9 del presente accordo, nel rispetto
dei seguenti principi:
      a) che   nell'ambito   dell'organizzazione   sia   prevista  la
possibilita'  di  individuare,  a  fronte  delle  esigenze degii enti
cogerenti, modalita' di coordinamento tecnico-organizzativo;
      b) che  l'organizzazione  della  sede  centrale e delle sezioni
periferiche  sia  definita,  al fine di assicurare l'erogazione delle
prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione degli enti
cogerenti,  secondo criteri di economicita' di gestione ed in stretto
collegamento  con i servizi veterinari delle Regioni e delle province
autonome e delle aziende unita' sanitarie locali;
      c) che  la previsione, con riferimento agli ambiti territoriali
degli  enti  cogerenti,  sia  frutto  di consultazioni da parte degli
organi   dell'istituto  con  le  organizzazioni  professionali  degli
operatori  economici  e con quelle dei consumatori per la definizione
del programma di attivita' dell'istituto.
    4.  L'istituto  opera  secondo  le  normative  vigenti in tema di
qualita' dei servizi.
                               Art. 7.
                        Organi dell'istituto
    1. Sono organi dell'istituto:
      a) il consiglio di amministrazione;
      b) il direttore generale;
      c) il collegio dei revisori.
                               Art. 8.
                    Consiglio di amministrazione
    1. Il consiglio di amministrazione e' composto da sei membri, dei
quali  uno  designato  dal Ministero della sanita', due dalla Regione
del  Veneto,  uno  dalla  Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, uno
dalla  provincia  autonoma di Bolzano ed uno dalla provincia autonoma
di   Trento,   scelti   tra   esperti,   anche  di  organizzazione  e
programmazione, in materia di sanita'.
    2.  Il consiglio di amministrazione e' nominato dalla Regione del
Veneto;  a tal fine le Regioni e le province autonome provvedono alle
designazioni  di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla ricezione
di  apposita richiesta inoltrata dalla Regione del Veneto; in sede di
prima applicazione del presente accordo la Regione del Veneto inoltra
la   predetta   richiesta   di   designazione   agli  enti  cogerenti
successivamente all'entrata in vigore dell'ultima legge delle Regioni
o delle province autonome di approvazione dell'accordo.
    3. Non possono far parte del consiglio di amministrazione:
      a) i  membri  dei  consigli  delle  Regioni  e  delle  province
autonome;
      b) coloro  che  hanno rapporti commerciali e comunque di utenza
con l'istituto;
      c) coloro  che  abbiano  lite  pendente  con l'istituto ovvero,
avendo  un  debito  liquido  ed  esigibile verso di esso, siano stati
regolarmente  costituiti  in mora, ai sensi dell'Art. 1219 del codice
civile,  ovvero  si  trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello
stesso articolo;
      d) coloro  per  i  quali le rispettive disposizioni regionali e
provinciali  vietano  di  assumere la carica di amministratore presso
enti dipendenti delle Regioni e delle province autonome.
    4. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalla carica
in caso di:
      a) scioglimento del consiglio;
      b) dimissioni volontarie;
      c) incompatibilita' sopravvenuta ai sensi del comma 3;
      d) condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati
che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;
      e) assenza   ingiustificata   a   tre  sedute  consecutive  del
consiglio di amministrazione.
    5. Il presidente del consiglio di amministrazione, al verificarsi
delle  condizioni  di  cui  alle  lettere  b),  c) ed e) del comma 4,
informa   senza  ritardo  il  presidente  della  giunta  regionale  o
provinciale  competente.  Quest'ultimo  contesta la sussistenza delle
condizioni  di cui alle lettere c) ed e) all'interessato, il quale ha
dieci  giorni  di  tempo per controdedurre; trascorso tale termine il
presidente  della  giunta  regionale  o provinciale competente decide
definitivamente.
    6.  In caso di cessazione anticipata di un componente, la Regione
del  Veneto mette in atto le procedure per la sostituzione secondo le
modalita'  previste  dai  commi  1  e  2; i nuovi nominati restano in
carica fino alla scadenza del consiglio.
    7.  Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed
i suoi componenti non possono essere confermati piu' di una volta.
    8. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente di
norma  ogni  bimestre  ed  ogniqualvolta lo richiedano, indicando gli
argomenti da trattare, almeno due dei suoi componenti.
    9.  Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la
presenza  di  almeno  quattro  dei  suoi  componenti. Alle sedute del
consiglio  partecipa  il  direttore  generale  con  voto  consultivo,
nonche'  il  direttore  sanitario  e  il direttore amministrativo che
svolge  funzioni  di  segretario. In caso di parita' di voti espressi
prevale il voto del presidente.
    10.  La  misura  delle  indennita'  spettanti  al  presidente, al
vice-presidente  ed  ai  membri  del  consiglio di amministrazione e'
stabilita  dalla giunta della Regione del Veneto nella misura massima
del  quaranta  per  cento  dell'indennita' prevista per i consiglieri
della Regione del Veneto, differenziandola in relazione alle funzioni
ricoperte.
                               Art. 9.
              Funzioni del consiglio di amministrazione
    1.  Il  consiglio  di amministrazione ha compiti di indirizzo, di
coordinamento e di verifica delle attivita' dell'istituto.
    2.   In  particolare  nell'ambito  delle  proprie  competenze  il
consiglio di amministrazione:
      a) elegge il presidente ed il vice-presidente;
      b) predispone  lo  statuto, le modificazioni dello stesso, e lo
trasmette  per  l'approvazione  alle  giunte  delle  Regioni  e delle
province autonome cogerenti;
      c) adotta  il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi
dell'istituto  e  le  relative  dotazioni  organiche  su proposta del
direttore generale;
      d) definisce,  sulla  base  delle  indicazioni  contenute negli
strumenti  di  programmazione  degli  enti  cogerenti,  gli indirizzi
generali per la programmazione pluriennale dell'istituto;
      e) approva il piano triennale di attivita' e degli investimenti
e  la  relazione  programmatica  annuale  predisposti  dal  direttore
generale  e  trasmette  le  relative  osservazioni  alle giunte delle
Regioni e delle province autonome e al direttore generale;
      f) verifica  la  coerenza del piano triennale delle attivita' e
degli  investimenti  predisposto dal direttore generale rispetto agli
indirizzi  previsti  dai  piani  sanitari  regionali o delle province
autonome,  inviando le proprie osservazioni alle giunte delle Regioni
e delle province autonome ed al direttore generale;
      g) approva  il  bilancio  preventivo  economico  annuale  e  il
bilancio di esercizio, predisposti dal direttore generale;
      h) valuta   ed   approva   la   relazione   gestionale  annuale
sull'attivita'   svolta   dall'istituto,  predisposta  dal  direttore
generale,  trasmettendo  alle  giunte  delle Regioni e delle province
autonome ed al direttore generale le relative osservazioni;
      i) propone   il  tariffario  delle  prestazioni  da  sottoporre
all'approvazione  della giunta della Regione del Veneto conformemente
all'Art. 5, comma 3.
                              Art. 10.
            Scioglimento del consiglio di amministrazione
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione  puo'  essere  sciolto con
provvedimento  della giunta della Regione del Veneto, di concerto con
la  Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome
di  Bolzano  e  Trento,  in  caso di dimissioni della maggioranza dei
componenti  o  di  ripetute  e  gravi  violazioni  delle disposizioni
normative  e  statutarie  o  per il verificarsi di situazioni tali da
compromettere   il   regolare  funzionamento  dell'istituto.  Con  il
medesimo provvedimento di scioglimento e' nominato un commissario, al
quale  sono  attribuite  le  funzioni  e  le competenze del disciolto
consiglio  di  amministrazione  ed  a cui spetta un'indennita' pari a
quella di un componente del consiglio stesso.
    2.  Il  consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel
termine di tre mesi dalla data del provvedimento di scioglimento.
                              Art. 11.
 Il presidente e il vice-presidente del consiglio di amministrazione
    1.  Nella prima seduta il consiglio di amministrazione elegge tra
i  suoi  membri,  a  maggioranza  assoluta dei componenti, il proprio
presidente.  Nella  medesima  seduta  e  con  le  stesse modalita' il
consiglio  elegge il vice-presidente che sostituisce il presidente in
caso di assenza o di impedimento dello stesso.
                              Art. 12.
                       Compiti del presidente
    1. Il presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli dalle
leggi,  dallo  statuto  e  dai  regolamenti;  in  particolare formula
l'ordine  del  giorno  delle  sedute del consiglio di amministrazione
anche  su proposta dei singoli consiglieri e del direttore generale e
presiede il consiglio medesimo.
    2.   Lo   statuto   individua  le  competenze  del  consiglio  di
amministrazione,  che possono essere esercitate dal presidente in via
d'urgenza   per   garantire   il   funzionamento   dell'istituto;   i
provvedimenti  assunti  dal presidente del consiglio in via d'urgenza
devono  essere  ratificati  dal  consiglio  stesso nella prima seduta
successiva alla loro adozione.
                              Art. 13.
                        Il direttore generale
    1.   Il   direttore   generale   ha   la   rappresentanza  legale
dell'istituto  e  provvede  alla  gestione  generale dello stesso; in
particolare il direttore generale:
      a) sovrintende al funzionamento dell'istituto;
      b) predispone   ed  adotta  il  bilancio  preventivo  economico
annuale  e  il bilancio di esercizio, sottoponendoli all'approvazione
del consiglio di amministrazione;
      c) predispone     la     relazione    programmatica    annuale,
trasmettendola per l'approvazione al consiglio di amministrazione;
      d) assume  tutti  gli  atti relativi alla gestione giuridica ed
economica   del   personale   secondo   le   modalita'  previste  dal
regolamento;
      e) stipula  i  contratti  e  le  convenzioni ed assume le spese
proposte dai dirigenti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
      f) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi
dell'istituto e le relative dotazioni organiche, nonche' le eventuali
variazioni al consiglio di amministrazione;
      g) predispone  il  piano  triennale  delle  attivita'  e  degli
investimenti   in  attuazione  degli  obiettivi  previsti  dai  piani
sanitari  degli  enti  cogerenti  ed  in  coerenza  con gli indirizzi
generali stabiliti dal consiglio di amministrazione;
      h) predispone la relazione programmatica annuale sull'attivita'
svolta  dall'istituto  e la sottopone al consiglio di amministrazione
per l'approvazione;
      i) predispone e applica il tariffario di cui all'Art. 5.
    2.  Il  direttore  generale e' nominato con delibera della giunta
della  Regione  del  Veneto  di  concerto con la giunta della Regione
autonoma  del  Friuli-Venezia  Giulia  e  le  giunte  delle  province
autonome  di  Bolzano  e  Trento,  tra  i  soggetti  in  possesso dei
requisiti  previsti  dall'Art.  3,  comma  3, del decreto legislativo
19 giugno  1999,  n.  229;  in mancanza di concerto, su richiesta del
presidente  della  giunta  della  Regione  del  Veneto, provvede alla
nomina il Ministro della sanita'.
    3.  Il direttore generale e' coadiuvato da un direttore sanitario
e  da  un  direttore amministrativo. Il direttore amministrativo e il
direttore  sanitario  sono  nominati  con  provvedimento motivato del
direttore  generale.  Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla
data  di  nomina  del  nuovo  direttore  generale  e  possono  essere
riconfermati.  Il  direttore  sanitario e il direttore amministrativo
possono  essere  sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale
con provvedimento motivato.
    4.  Il  rapporto  di lavoro del direttore generale, del direttore
amministrativo  e  del direttore sanitario e' a tempo pieno, regolato
da  contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile e
non  puo'  comunque  protrarsi  oltre il settantesimo anno di eta'. I
contenuti   di   tale  contratto,  ivi  compresi  i  criteri  per  la
determinazione  degli  emolumenti,  sono  quelli previsti del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.
    5. Il contratto di lavoro del direttore generale e' stipulato dal
presidente della giunta della Regione del Veneto.
    6.  In caso di assenza e di impedimento del direttore generale le
relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario.
    7.  Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti
una situazione di grave disavanzo, o in caso di violazione di leggi o
di  principi di buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione,
la  giunta  della  Regione del Veneto di concerto con la giunta della
Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  e le giunte delle province
autonome  di  Bolzano e Trento, risolve il contratto dichiarandone la
decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale.
    8.  Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato da ultimo
dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
                              Art. 14.
                      Il collegio dei revisori
    1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri:
      a) due  designati  a  rotazione rispettivamente dalle Regioni e
dalle province autonome, scelti tra i revisori contabili iscritti nel
registro  previsto  dall'Art.  1  del  decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n. 88, recante "Attuazione della direttiva (C.E.E.) n. 253/84,
relativa  all'abilitazione  delle persone incaricate del controllo di
legge dei documenti contabili";
      b) uno designato dal Ministero del tesoro.
    2. Il direttore generale convoca il collegio per la prima seduta.
    3. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.
    4.  Il  presidente  del  collegio e' eletto dai revisori all'atto
della prima seduta tra i componenti di desiguazione regionale o delle
province autonome.
    5.  Il collegio dei revisori vigila sull'attivita' amministrativa
dell'istituto e sull'osservanza delle leggi ed in particolare:
      a) verifica   la   regolare  tenuta  della  contabilita'  e  la
corrispondenza   del   rendiconto   generale  alle  risultanze  delle
scritture contabili;
      b) esamina  il  bilancio pluriennale di previsione, il bilancio
preventivo economico annuale nonche' il bilancio di esercizio;
      c) verifica  la  corrispondenza di quanto indicato alla lettera
a),  ed  informa  il  controllo  sugli  atti  ai  principi  contenuti
nell'Art. 2403 del codice civile;
      d) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e puo'
chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'istituto.
    6.    I    revisori   possono   in   qualsiasi   momento,   anche
individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
    7.  Ai  componenti del collegio dei revisori spetta un'indennita'
secondo   quanto   previsto  dall'Art.  13  del  decreto  legislativo
27 gennaio 1992, n. 88.
                              Art. 15.
                     Il direttore amministrativo
    1.  Il  direttore  amministrativo  e'  un  laureato in discipline
giuridiche  o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo
anno  di  eta'  e  che  abbia  svolto  per  almeno  cinque  anni  una
qualificata  attivita'  di direzione tecnica o amministrativa in enti
pubblici  o  privati  o in strutture sanitarie pubbliche o private di
media o grande dimensione.
    2.  Il  direttore  amministrativo dirige i servizi amministrativi
dell'istituto  e  fornisce  parere  obbligatorio  per  i  profili  di
legittimita'  al  direttore generale sugli atti relativi alle materie
di competenza.
                              Art. 16.
                       Il direttore sanitario
    1. Il direttore sanitario e' un medico veterinario in possesso di
documentate   competenze   nel   settore   della   sanita'   pubblica
veterinaria,  che  non  abbia  compiuto il sessantacinquesimo anno di
eta'  e  che  abbia  svolto  per  almeno  cinque anni una qualificata
attivita'   di   direzione  tecnico-sanitaria  in  enti  o  strutture
sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
    2.  Il  direttore  sanitario  dirige  i servizi tecnico-sanitari,
nonche'   l'attivita'   scientifica  di  ricerca  e  fornisce  parere
obbligatorio  per  i profili tecnici al direttore generale sugli atti
relativi alle materie di competenza.
                              Art. 17.
                              Personale
    1.   Il   rapporto  di  lavoro  del  personale  dell'istituto  e'
disciplinato  dalle  disposizioni  contenute  nel decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  502,  come  da  ultimo modificata dal decreto
legislativo  19 giugno  1999,  n.  229,  e  nel  decreto  legislativo
3 febbraio  1993,  n.  29,  come  da  ultimo  modificato  dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
    2.  Ai  concorsi  per  l'assunzione  in  istituto  si  applica il
regolamento previsto dal comma 1 dell'Art. 18 del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  502,  come  da  ultimo modificato dal decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
                              Art. 18.
                 Ripartizione quote di finanziamento
    1. Il finanziamento dell'istituto e' assicurato:
      a) dallo Stato, a norma delle leggi vigenti;
      b) dalle  Regioni,  dalle  province  autonome  e  dalle aziende
unita'  sanitarie  locali  per  le  prestazioni  poste a carico delle
stesse;
      c) dalle  aziende  unita'  sanitarie  locali con le quote degli
introiti  derivanti  dai  contributi  riscossi  per le prestazioni di
ispezione e controllo sanitario;
      d) dai   proventi  diversi  disciplinati  con  i  provvedimenti
regionali di cui all'Art. 5.
    2. Il finanziamento dell'istituto e' inoltre assicurato:
      a) da   finanziamenti  statali,  regionali  e  provinciali  per
l'erogazione  di  servizi  e  compiti  aggiuntivi a quelli menzionati
all'Art. 3 del presente accordo;
      b) da  contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed
associazioni   interessati   alla  difesa  sanitaria  del  patrimonio
zootecnico   e   al   miglioramento   e  controllo  delle  produzioni
zootecniche e alimentari;
      c) dai redditi del proprio patrimonio;
      d) dagli utili derivanti dalle attivita' di produzione;
      e) dagli   introiti   per   la   fornitura  di  servizi  e  per
l'erogazione di prestazioni a pagamento;
      f) da ogni altra entrata percepita dall'istituto.
    3. Le quote percentuali della ripartizione dei contributi erogati
dalla  Regione  del  Veneto,  dalla  Regione  autonoma Friuli-Venezia
Giulia  e  dalle  province autonome di Bolzano e Trento cogerenti per
quanto  riguarda  i  finanziamenti  di cui all'Art. 2, comma 2, della
presente  legge  di  riordino  sono  stabilite  in  base  ai seguenti
criteri:
      a) consistenza del patrimonio zootecnico: 50 per cento;
      b) consistenza della popolazione residente: 20 per cento;
      c) numero dei laboratori periferici: 15 per cento;
      d) estensione della superficie territoriale: 15 per cento.
    4.  Le  quote  percentuali  della ripartizione di cui al comma 3,
possono   essere   aggiornate   dal   comitato   di  indirizzo  e  di
programmazione  di  cui  all'Art. 20 in relazione alla variazione dei
parametri di cui al comma 3.
                              Art. 19.
                             Patrimonio
    1. Il patrimonio dell'istituto e' costituito da beni appartenenti
a titolo di proprieta' al momento dell'entrata in vigore del presente
accordo  e  da quelli che pervengono all'istituto per donazione o per
altro titolo.
    2. In caso di scioglimento dell'istituto i beni che compongono il
patrimonio sono trasferiti alla Regione o alla provincia autonoma nel
cui territorio insistono i beni stessi.
    3. L'istituto adotta, conformemente a quanto previsto dal decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive modifiche, le
norme  di  gestione  contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie
della Regione ove ha sede l'istituto medesimo.
                              Art. 20.
              Comitato di indirizzo e di programmazione
    1.  E'  istituito  il  comitato  di indirizzo e di programmazione
formato dai presidenti delle Regioni e delle province autonome ovvero
dagli assessori dai medesimi delegati.
    2.  Il  comitato  e'  convocato  dal  presidente o dall'assessore
delegato della Regione del Veneto almeno una volta all'anno.
    3.  Alle sedute del comitato partecipano senza diritto di voto il
presidente  del  consiglio di amministrazione e il direttore generale
dell'istituto.
    4. Al comitato di indirizzo e programmazione compete:
      a) definire  gli  obiettivi specifici di comune interesse delle
Regioni  e  delle  province  autonome o in relazione alle particolari
esigenze  di  un  territorio  regionale  o  provinciale  per  il  cui
raggiungimento sono rese disponibili le necessarie risorse;
      b) valutare  e  verificare,  in  occasione  della presentazione
della   relazione   gestionale  annuale  dell'istituto,  i  risultati
raggiunti complessivamente e con riferimento agli obiettivi specifici
assegnati;
      c) aggiornare  le  quote  di  ripartizione  di cui all'Art. 18,
comma 3.
                              Art. 21.
                              Controlli
    1.  Sono  sottoposti  all'approvazione  degli  enti  cogerenti  i
seguenti atti dell'istituto:
      a) il  bilancio  pluriennale di previsione e il piano triennale
delle attivita';
      b) il  bilancio  preventivo  economico annuale e il bilancio di
esercizio;
      c) il regolamento di cui alla lettera c), comma 2, dell'Art. 9;
      d) il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica;
      e) la  deliberazione  dei  programmi  di  spesa pluriennali e i
provvedimenti  che  disciplinano  l'attuazione  dei contratti e delle
convenzioni.
    2.  Gli  atti  di  cui  al comma 1, entro dieci giorni dalla loro
adozione,  sono  trasmessi ai presidenti delle giunte delle Regioni e
delle  province  autonome;  i  predetti  atti  si intendono approvati
qualora  le  giunte  delle  Regioni  e delle province autonome non si
siano pronunciate entro quaranta giorni dalla data di ricevimento.
    3.  Nel caso l'atto fosse oggetto di richiesta di chiarimenti, il
termine  di  cui  al  comma 1 e' interrotto ed incomincia a decorrere
nuovamente successivamente al ricevimento dei chiarimenti.
                              Art. 22.
                     Norme finali e transitorie
    1.  Il direttore dell'istituto in servizio alla data d'entrata in
vigore   dell'ultima   delle   leggi   regionali   e  provinciali  di
approvazione  del  presente  accordo  assume  la  carica di direttore
generale.    Detto    incarico   viene   mantenuto   per   sei   mesi
dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.
    2.  Il  presidente della giunta regionale del Veneto, di concerto
con  le  altre Regioni e province autonome interessate, provvede alla
stipula del relativo contratto.