Art. 46. Ricorso alla commissione provinciale per i masi chiusi l. Contro le decisioni della commissione locale per i masi chiusi e' ammesso ricorso alla commissione provinciale per i masi chiusi entro 30 giorni dalla data di notifica delle stesse. 2. Ha facolta' di ricorrere chiunque abbia un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione.