Art. 49. Autorizzazione alla giunta provinciale a emanare regolamenti di esecuzione 1. La giunta provinciale e' autorizzata a definire dettagliatamente con regolamento di esecuzione il diritto al mantenimento vita natural durante del coniuge superstite. 2. La giunta provinciale e' inoltre autorizzata ad individuare con regolamento di esecuzione quale formazione e' riconosciuta ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera c). 3. La giunta provinciale e' altresi' autorizzata a definire con regolamento di esecuzione i criteri per la stima del prezzo di assunzione ai sensi dell'art. 20.