Art. 9. Distacchi nell'interesse pubblico 1. Qualora il distacco risulti necessario per costruire o sistemare vie pubbliche o per regolare torrenti o fiumi, l'autorizzazione puo' essere concessa a prescindere dal reddito residuo del maso. 2. Il maso chiuso deve, su richiesta del proprietario o della proprietaria, venire espropriato integralmente, qualora in seguito all'espropriazione parziale progettata venga a mancare la qualifica di maso chiuso a norma dell'art. 2.