Art. 3.
Modalita' di iscrizione all'albo provinciale delle persone casalinghe
    1.  L'iscrizione  ha  effetto  dalla data in cui e' presentata la
domanda. Qualora l'iscrizione sia richiesta entro trenta giorni dalla
data   di   cessazione   di  un'attivita'  soggetta  a  contribuzione
previdenziale  essa  ha  effetto  dal  giorno successivo alla data di
cessazione del periodo assicurativo.
    2.  La  cancellazione dall'albo puo' essere disposta su richiesta
dell'interessato o con provvedimento del direttore della ripartizione
provinciale  servizio  sociale,  quando  vengano  meno i requisiti di
legge.