Art. 7.
           Indennita' giornaliera per degenza ospedaliera
    1.  L'indennita'  giornaliera  per  degenza  ospedaliera  di  cui
all'art.  23 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive
modifiche,  e'  corrisposta  previa  presentazione di certificazione,
rilasciata  dal  reparto ospedaliero competente, attestante la durata
della  degenza  e  recante l'annotazione "malattia" quale causa della
degenza medesima.