Art. 10. Disposizione transitoria 1. I comuni di cui all'Art. 7-bis, comma 5, della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, possono determinare negli anni 2001 e 2002 la tariffa base per le utenze domestiche in base al numero delle persone che, secondo i dati anagrafici, occupano l'unita' abitativa e in base alle superfici occupate.