Art. 10.
                      Disposizione transitoria
    1.  I  comuni  di  cui  all'Art.  7-bis,  comma  5,  della  legge
provinciale  6 settembre  1973, n. 61, possono determinare negli anni
2001  e  2002  la  tariffa  base  per le utenze domestiche in base al
numero  delle  persone  che,  secondo  i  dati  anagrafici,  occupano
l'unita' abitativa e in base alle superfici occupate.