Art. 2.
                     Approvazione della tariffa
    1.  I comuni deliberano annualmente la tariffa rifiuti per l'anno
successivo,  entro  i  termini  per  l'approvazione  del  bilancio di
previsione, e comunicano il relativo provvedimento entro il 30 giugno
all'ufficio provinciale gestione rifiuti.