Art. 4.
           Decorrenza e termine dell'obbligo di pagamento
    1.  L'obbligo di pagamento della tariffa decorre dal primo giorno
del  mese successivo all'inizio dell'utenza e termina l'ultimo giorno
del mese nel corso del quale cessa effettivamente l'utenza.
    2.  Qualora  la  cessazione o riduzione dell'utenza non sia stata
comunicata  tempestivamente,  la tariffa non e' dovuta per il periodo
per  il  quale  viene provata la cessazione o riduzione dell'utenza o
per la quale la tariffa e' stata pagata dall'utente successivo.