Art. 5. Raccolta di rifiuti fuori dalle zone di raccolta obbligatoria 1. Chiunque occupi oppure conduca locali o aree adibiti a qualsiasi uso, che si trovino al di fuori di zone di raccolta obbligatorie, e' obbligato a conferire i rifiuti al piu' vicino punto di raccolta. 2. Nelle zone di cui al comma 1 ed in zone al di fuori dell'area centrale, nelle quali il servizio di raccolta viene svolto con minore frequenza, la tariffa puo' essere ridotta in considerazione della minore ricorrenza della raccolta e della distanza dal piu' vicino punto di raccolta.