Art. 5.
    Raccolta di rifiuti fuori dalle zone di raccolta obbligatoria
    1.  Chiunque  occupi  oppure  conduca  locali  o  aree  adibiti a
qualsiasi  uso,  che  si  trovino  al  di  fuori  di zone di raccolta
obbligatorie, e' obbligato a conferire i rifiuti al piu' vicino punto
di raccolta.
    2.  Nelle zone di cui al comma 1 ed in zone al di fuori dell'area
centrale, nelle quali il servizio di raccolta viene svolto con minore
frequenza,  la  tariffa  puo'  essere ridotta in considerazione della
minore  ricorrenza  della  raccolta  e della distanza dal piu' vicino
punto di raccolta.