Art. 7. Costi da computare nella tariffa 1. La tariffa comprende i costi diretti e indiretti, i quali comprendono le seguenti voci: a) costi della pulizia strade; b) costi sostenuti per l'amministrazione, l'accertamento, la riscossione, le controversie e la consulenza ambientale; c) spese di ammortamento e spese d'uso del capitale; d) l'importo di cui all'Art. 8-bis della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57; e) costi di gestione relativi ai rifiuti residui: costi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento; f) costi di gestione relativi ai materiali riciclabili: costi di raccolta, trattamento e riciclaggio per ogni singolo tipo di materiale, detratti le entrate per la vendita del materiale e del combustibile da rifiuti (CDR), i costi per la raccolta di imballaggi coperti dal Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), nonche' i costi per la raccolta di rifiuti da imballaggi terziari che vanno a carico dei produttori e degli utilizzatori; g) costi di gestione del centro di riciclaggio: costi sostenuti per il personale e costi di recupero e smaltimento; h) costi per servizi speciali: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti organici, cartone, rifiuti ingombranti, oli da cucina, rifiuti urbani pericolosi e altre tipologie di rifiuti. 2. I costi della pulizia strade, se non documentati come singola voce di bilancio, devono essere documentati attraverso una elencazione dettagliata. In assenza di questa documentazione va computato come costo della pulizia strade il 10 per cento dei costi complessivi del servizio viabilita', circolazione strade e servizi connessi, ad esclusione del servizio sgombero neve, ai sensi dell'Art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale 24 gennaio 2000, n. 1/L. 3. Il gettito della tariffa rifiuti non deve superare l'ammontare complessivo dei costi diretti ed indiretti relativi alla gestione dei rifiuti e alla pulizia strade. Eventuali eccedenze devono essere pareggiate l'anno successivo in sede di calcolo della tariffa.