Art. 7.
                  Costi da computare nella tariffa
    1.  La  tariffa  comprende  i  costi diretti e indiretti, i quali
comprendono le seguenti voci:
      a) costi della pulizia strade;
      b) costi  sostenuti  per  l'amministrazione, l'accertamento, la
riscossione, le controversie e la consulenza ambientale;
      c) spese di ammortamento e spese d'uso del capitale;
      d) l'importo  di  cui  all'Art.  8-bis  della legge provinciale
23 dicembre 1976, n. 57;
      e) costi  di  gestione  relativi  ai  rifiuti residui: costi di
raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento;
      f) costi  di  gestione relativi ai materiali riciclabili: costi
di  raccolta,  trattamento  e  riciclaggio  per  ogni singolo tipo di
materiale,  detratti  le  entrate  per la vendita del materiale e del
combustibile  da rifiuti (CDR), i costi per la raccolta di imballaggi
coperti  dal  Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), nonche' i costi
per  la raccolta di rifiuti da imballaggi terziari che vanno a carico
dei produttori e degli utilizzatori;
      g) costi di gestione del centro di riciclaggio: costi sostenuti
per il personale e costi di recupero e smaltimento;
      h) costi  per servizi speciali: raccolta, trasporto, recupero e
smaltimento di rifiuti organici, cartone, rifiuti ingombranti, oli da
cucina, rifiuti urbani pericolosi e altre tipologie di rifiuti.
    2.  I costi della pulizia strade, se non documentati come singola
voce   di   bilancio,   devono   essere  documentati  attraverso  una
elencazione  dettagliata.  In  assenza  di  questa  documentazione va
computato  come  costo della pulizia strade il 10 per cento dei costi
complessivi  del  servizio  viabilita', circolazione strade e servizi
connessi,   ad  esclusione  del  servizio  sgombero  neve,  ai  sensi
dell'Art.  3  del  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale
24 gennaio 2000, n. 1/L.
    3. Il gettito della tariffa rifiuti non deve superare l'ammontare
complessivo dei costi diretti ed indiretti relativi alla gestione dei
rifiuti  e  alla  pulizia  strade.  Eventuali eccedenze devono essere
pareggiate l'anno successivo in sede di calcolo della tariffa.