Art. 8.
                        Calcolo della tariffa
    1.  Il comune suddivide i costi complessivi da coprire tramite la
tariffa  rifiuti  tra  le  categorie  "utenze  domestiche"  e  "altre
utenze".
    2. La tariffa rifiuti e' composta dalle seguenti voci:
      a) tariffa base;
      b) tariffa   commisurata   alla   quantita',  la  quale  -  ove
prescritto - e' rapportata al quantitativo minimo di svuotamento;
      c) eventuale tariffa per servizi speciali.
    3.  La tariffa base deve coprire almeno il 30 per cento dei costi
complessivi  per la pulizia strade e la gestione dei rifiuti. I costi
fissi  di  cui  all'Art.  7, comma 1, lettere a), b) c), sono coperti
dalla tariffa base.
    4.  Per  la  categoria  utenze  domestiche  la tariffa base ed il
quantitativo minimo di svuotamento sono determinati in base al numero
delle  persone  che,  secondo  i  dati  anagrafici, occupano l'unita'
abitativa.  La  tariffa a persona deve essere differenziata a seconda
della  dimensione  della  famiglia,  al  fine  di non svantaggiare le
famiglie numerose.
    5.  La  tariffa base per la categoria "altre utenze" e' calcolata
tenendo conto di uno o piu' dei seguenti criteri:
      a) quantita' dei rifiuti residui dell'anno precedente;
      b) grado di utilizzo del servizio;
      c) dimensione del contenitore assegnato;
      d) superficie occupata.
    6.  Il  quantitativo  minimo  di  svuotamento  per persona per la
categoria  utenze domestiche e' fissato nella misura del 75 per cento
della  quantita'  di  rifiuti residui che, nell'anno precedente nello
stesso comune, e' stata prodotta in media per persona nella categoria
utenze  domestiche,  escluse  le  seconde abitazioni. I comuni di cui
all'Art. 7-bis, comma 5, della legge provinciale 6 settembre 1973, n.
61,  possono  utilizzare, ai fini del calcolo del quantitativo minimo
di  svuotamento, anche i risultati di indagini rappresentative svolte
all'interno del comune stesso. In ogni caso il quantitativo minimo di
svuotamento  non  puo'  essere  inferiore a 180 litri, pari a 40 kg a
persona.
    7.  Per  le seconde abitazioni la tariffa base ed il quantitativo
minimo  di  svuotamento sono determinati o sulla base di un numero da
uno  a quattro persone per unita' abitativa, o calcolando una persona
per ogni 25 m2 interi di superficie abitativa, osservando in entrambi
i  casi  il  limite  massimo  di  quattro  persone per abitazione. Il
quantitativo  minimo  di  svuotamento  per  persona viene ridotto, in
considerazione  del  ridotto  utilizzo della seconda abitazione, alla
meta' del quantitativo minimo di svuotamento di cui al comma 6.
    8.  Per  la categoria "altre utenze" il regolamento sulla tariffa
rifiuti   puo'   prevedere   altresi'   un   quantitativo  minimo  di
svuotamento.
    9.  I  costi  per  la  raccolta,  il recupero o lo smaltimento di
particolari frazioni di rifiuti urbani sono addebitati esclusivamente
agli utilizzatori del servizio dedicato.