Art. 9. Esenzioni dalla tariffa e riduzioni 1. Nel regolamento sulla tariffa rifiuti possono essere stabiliti i criteri per la concessione di esenzioni o riduzioni in casi particolari, ad esempio a favore di chiese, aree cimiteriali o per categorie di persone socialmente svantaggiate. 2. Le minori entrate derivanti da esenzioni dalla tariffa o riduzioni, ad eccezione di quelle di cui all'Art. 5, devono essere coperte mediante prelievo di fondi dal bilancio comunale e non attraverso le tariffe dovute dalle altre categorie soggette a tariffa.