Art. 9.
                 Esenzioni dalla tariffa e riduzioni
    1. Nel regolamento sulla tariffa rifiuti possono essere stabiliti
i  criteri  per  la  concessione  di  esenzioni  o  riduzioni in casi
particolari,  ad  esempio  a favore di chiese, aree cimiteriali o per
categorie di persone socialmente svantaggiate.
    2.  Le  minori  entrate  derivanti  da  esenzioni dalla tariffa o
riduzioni,  ad  eccezione  di quelle di cui all'Art. 5, devono essere
coperte  mediante  prelievo  di  fondi  dal  bilancio  comunale e non
attraverso  le  tariffe  dovute  dalle  altre  categorie  soggette  a
tariffa.