Art. 2. Tipologia dei contributi concedibili 1. Alle associazioni di cui all'art. 1 puo' essere concesso un contributo per far fronte ai costi fissi di funzionamento per le sedi e gli sportelli che operano in provincia di Trento e un contributo per lo svolgimento dell'attivita' parametrato alle iniziative svolte dalla singola associazione. 2. La giunta provinciale provvede annualmente a ripartire tra le tipologie di agevolazioni di cui al comma 1 i fondi disponibili per gli interventi in favore associazioni di cui all'art. 1.