Art. 2.
                Tipologia dei contributi concedibili
    1.  Alle  associazioni  di cui all'art. 1 puo' essere concesso un
contributo per far fronte ai costi fissi di funzionamento per le sedi
e  gli  sportelli  che operano in provincia di Trento e un contributo
per  lo svolgimento dell'attivita' parametrato alle iniziative svolte
dalla singola associazione.
    2.  La giunta provinciale provvede annualmente a ripartire tra le
tipologie  di  agevolazioni di cui al comma 1 i fondi disponibili per
gli interventi in favore associazioni di cui all'art. 1.