Art. 5.
               Contributi per far fronte a costi fissi
    1.  La  quota  di  fondi  finalizzata a far fronte ai costi fissi
delle  associazioni  e' ripartita in parti uguali tra le associazioni
di cui all'Art. 1 che hanno presentato domanda di agevolazione.
    2.  Si  considerano  costi  fissi sostenuti dalle associazioni le
seguenti spese:
      a) spese  di  gestione,  comprese quelle derivanti dal costo di
personale  e collaboratori imputabile alla gestione dell'attivita' di
difesa  e  tutela  dei  consumatori  e  degli utenti nonche' le spese
relative  alla  sede  dell'associazione o agli sportelli territoriali
concernenti  l'affitto,  la manutenzione ordinaria, il riscaldamento,
la   luce,   l'acqua,   il  gas,  le  pulizie,  la  telefonia  fissa,
l'assicurazione e la vigilanza;
      b) spese postali, cancelleria;
      c) spese   per   l'acquisto   e   la  manutenzione  di  arredi,
attrezzature   e   altri   beni   mobili  durevoli  strumentali  alla
realizzazione dell'attivita'; spese per la manutenzione di hardware e
software;
      d) spese   di   viaggio  relative  all'esercizio  di  sportelli
territoriali   localizzati   fuori   dal   comune   in  cui  ha  sede
l'associazione, nonche' al coordinamento con la struttura nazionale.
    3.  La  giunta  provinciale,  con  propria  deliberazione assunta
sentito  il  comitato per i problemi del consumo e dell'utenza di cui
all'Art.  2  della  legge  provinciale  21  aprile 1997, n. 8 (per la
tutela  dei consumatori e degli utenti), puo' specificare o integrare
i costi fissi riconosciuti ai sensi del comma 1.
    4.   Nel  caso  in  cui  i  costi  fissi  esposti  dalla  singola
associazione  nella  domanda  di  contributo risultino inferiori alla
quota  di  competenza  ai  sensi  del  comma  1, la quota medesima e'
conseguentemente  ridotta  e  la somma in esubero e' ripartita tra le
restanti associazioni.