Art. 5. Contributi per far fronte a costi fissi 1. La quota di fondi finalizzata a far fronte ai costi fissi delle associazioni e' ripartita in parti uguali tra le associazioni di cui all'Art. 1 che hanno presentato domanda di agevolazione. 2. Si considerano costi fissi sostenuti dalle associazioni le seguenti spese: a) spese di gestione, comprese quelle derivanti dal costo di personale e collaboratori imputabile alla gestione dell'attivita' di difesa e tutela dei consumatori e degli utenti nonche' le spese relative alla sede dell'associazione o agli sportelli territoriali concernenti l'affitto, la manutenzione ordinaria, il riscaldamento, la luce, l'acqua, il gas, le pulizie, la telefonia fissa, l'assicurazione e la vigilanza; b) spese postali, cancelleria; c) spese per l'acquisto e la manutenzione di arredi, attrezzature e altri beni mobili durevoli strumentali alla realizzazione dell'attivita'; spese per la manutenzione di hardware e software; d) spese di viaggio relative all'esercizio di sportelli territoriali localizzati fuori dal comune in cui ha sede l'associazione, nonche' al coordinamento con la struttura nazionale. 3. La giunta provinciale, con propria deliberazione assunta sentito il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza di cui all'Art. 2 della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 (per la tutela dei consumatori e degli utenti), puo' specificare o integrare i costi fissi riconosciuti ai sensi del comma 1. 4. Nel caso in cui i costi fissi esposti dalla singola associazione nella domanda di contributo risultino inferiori alla quota di competenza ai sensi del comma 1, la quota medesima e' conseguentemente ridotta e la somma in esubero e' ripartita tra le restanti associazioni.