Art. 7.
                      Valutazione delle domande
    1.  Il  dirigente del servizio competente in materia di commercio
approva  la  graduatoria dei programmi di iniziative presentati dalle
associazioni secondo l'ordine di priorita' determinato dal totale dei
punteggi  conseguiti,  attribuito  a  ciascuna  associazione  secondo
quanto stabilito dall'allegato A.
    2.  La graduatoria di cui al comma 1 e' approvata su proposta del
comitato  per  i problemi del consumo e dell'utenza. I rappresentanti
delle   associazioni   dei  consumatori  e  degli  utenti  che  hanno
presentato  domanda di contributo non possono partecipare alla seduta
del comitato nella quale e' formulata la predetta proposta.