Art. 7. Valutazione delle domande 1. Il dirigente del servizio competente in materia di commercio approva la graduatoria dei programmi di iniziative presentati dalle associazioni secondo l'ordine di priorita' determinato dal totale dei punteggi conseguiti, attribuito a ciascuna associazione secondo quanto stabilito dall'allegato A. 2. La graduatoria di cui al comma 1 e' approvata su proposta del comitato per i problemi del consumo e dell'utenza. I rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti che hanno presentato domanda di contributo non possono partecipare alla seduta del comitato nella quale e' formulata la predetta proposta.