Art. 8.
                          Spese ammissibili
    1.  Le  spese  ammissibili relative ai programmi di iniziative di
cui   all'art.   6   sono   definite  dall'allegato  B)  al  presente
regolamento.
    2.  La  giunta  provinciale,  con  propria  deliberazione assunta
sentito  il  comitato  per i problemi del consumo e dell'utenza, puo'
specificare  o  integrare  le spese ammissibili definite ai sensi del
comma 1.
    3.  Le spese ammissibili sono riconosciute nell'ammontare massimo
fissato,  per ciascuna associazione, nel limite dell'80 per cento dei
fondi   destinati,  ai  sensi  dell'art.  2,  ai  contributi  per  lo
svolgimento dell'attivita'.