Art. 8. Spese ammissibili 1. Le spese ammissibili relative ai programmi di iniziative di cui all'art. 6 sono definite dall'allegato B) al presente regolamento. 2. La giunta provinciale, con propria deliberazione assunta sentito il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza, puo' specificare o integrare le spese ammissibili definite ai sensi del comma 1. 3. Le spese ammissibili sono riconosciute nell'ammontare massimo fissato, per ciascuna associazione, nel limite dell'80 per cento dei fondi destinati, ai sensi dell'art. 2, ai contributi per lo svolgimento dell'attivita'.