Art. 9.
                    Determinazione del contributo
    1. Il contributo e' concesso a ciascuna associazione, seguendo la
graduatoria   di   cui   all'art.   7   sino   all'esaurimento  delle
disponibilita'  dei  fondi,  nella  misura di seguito specificata con
riferimento ai punteggi ottenuti in base al medesimo art. 7:


    Punteggio totale    Contributo sulla spesa ammessa
           --                         --
 da 12 a 18 punti                     50%
 da 7 a 11 punti                      30%
 sotto i 7 punti                       0%

    2.  A  parita'  di  punteggio  e'  data priorita' al programma di
iniziative che ha acquisito il maggior punteggio con riferimento alla
lettera a) e, in subordine, alla lettera b) dell'allegato A. Nel caso
di  ulteriore  parita'  la priorita' e' individuata in relazione alla
data di presentazione delle domande.