Art. 9. Determinazione del contributo 1. Il contributo e' concesso a ciascuna associazione, seguendo la graduatoria di cui all'art. 7 sino all'esaurimento delle disponibilita' dei fondi, nella misura di seguito specificata con riferimento ai punteggi ottenuti in base al medesimo art. 7: Punteggio totale Contributo sulla spesa ammessa -- -- da 12 a 18 punti 50% da 7 a 11 punti 30% sotto i 7 punti 0% 2. A parita' di punteggio e' data priorita' al programma di iniziative che ha acquisito il maggior punteggio con riferimento alla lettera a) e, in subordine, alla lettera b) dell'allegato A. Nel caso di ulteriore parita' la priorita' e' individuata in relazione alla data di presentazione delle domande.