Allegato B (Art. 8.) Spese ammissibili a) spese per consulenze e collaborazioni esterne (sia prestazioni occasionali che coordinate e continuative); b) spese per attivita' di protezione contro i pregiudizi recati agli interessi economici dei consumatori ed utenti, contro i rischi per la salute e la sicurezza degli stessi e attivita' di informazione, educazione e formazione del consumatore e dell'utente; c) spese per stampa e distribuzione di materiale informativo di propria produzione inerente agli ambiti di intervento di cui al precedente punto. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 26 novembre 2001 DELLAI