Allegato B
                              (Art. 8.)
                          Spese ammissibili
    a) spese per consulenze e collaborazioni esterne (sia prestazioni
occasionali che coordinate e continuative);
    b) spese  per  attivita' di protezione contro i pregiudizi recati
agli  interessi  economici dei consumatori ed utenti, contro i rischi
per   la   salute   e  la  sicurezza  degli  stessi  e  attivita'  di
informazione, educazione e formazione del consumatore e dell'utente;
    c) spese  per  stampa e distribuzione di materiale informativo di
propria  produzione  inerente  agli  ambiti  di  intervento di cui al
precedente punto.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Trento, 26 novembre 2001
                               DELLAI