Allegato Regolamento recante disposizioni per l'emissione dei mandati informatici Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento reca disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei pagamenti della provincia autonoma di Trento mediante l'introduzione del mandato informatico, ai sensi degli articoli 41-bis e 41-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della provincia autonoma di Trento), in seguito denominata "legge di contabilita'". Art. 2. Firma digitale 1. Alla firma digitale dei mandati informatici, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), si applicano le disposizioni di cui al capo II, sezione V, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 2. La giunta provinciale individua gli elementi per la costituzione e la gestione del sistema di sicurezza per l'attivazione e l'utilizzo della firma digitale, nonche' i soggetti e le strutture della provincia competenti all'espletamento delle attivita' ivi indicate. Art. 3. Mandato informatico 1. Il mandato informatico e' il documento informatico che sostituisce i titoli di spesa cartacei di cui all'art. 59 della legge di contabilita' e ne contiene gli stessi elementi, con l'esclusione dell'importo in lettere; i predetti elementi sono individuati con deliberazione della giunta provinciale. 2. La provincia provvede al pagamento delle spese mediante mandati informatici, ad esclusione dei pagamenti anticipati previsti dalla convenzione tra la tesoreria e la provincia di cui all'art. 3 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della provincia autonoma di Trento). 3. Il mandato informatico e' sottoscritto con la firma digitale dal dirigente generale preposto al dipartimento competente in materia di affari finanziari o dai funzionari individuati dall'art. 70, primo comma, della legge di contabilita'. 4. Con l'apposizione di un'unica firma digitale puo' essere sottoscritto un singolo mandato oppure un gruppo di mandati opportunamente selezionati. In ogni caso, il sistema informatico deve rappresentare senza ambiguita' gli elementi di ciascun mandato cui la firma si riferisce. 5. A seguito della sottoscrizione con firma digitale, i mandati informatici sono immediatamente e automaticamente trasmessi e messi a disposizione del tesoriere. 6. In presenza di problemi tecnologici che impediscano l'interscambio per via telematica dei dati relativi a mandati gia' inoltrati al tesoriere, la provincia provvedera' con le modalita' stabilite per i pagamenti anticipati dalla convenzione di cui al comma 2. Art. 4. Mandati infarmatici relativi alla corresponsione di emolumenti al personale 1. I mandati informatici che riguardano la corresponsione degli emolumenti al personale provinciale in servizio ed in quiescenza, nonche' al presidente della provincia ed ai componenti della giunta provinciale, sono emessi cumulativamente per capitoli di spesa e riportano a livello complessivo gli importi lordi, gli importi netti da pagare e le ritenute applicate. 2. Al fine di consentire il pagamento dei predetti emolumenti, al tesoriere e' trasmesso, a cura della Societa' informatica Trentina S.p.a. l'elenco su supporto informatico dei soggetti beneficiari, gli importi netti spettanti e le modalita' di pagamento dei medesimi. Al tesoriere e' inoltre trasmessa, a cura della struttura provinciale competente al trattamento economico del personale, una comunicazione firmata dal rispettivo dirigente che indica il totale complessiva degli importi netti in pagamento, nonche' un supporto cartaceo che riporta i medesimi elementi indicati sul supporto informatico. 3. Il tesoriere verifica che il totale complessivo degli importi netti in pagamento comunicati dalla struttura provinciale competente al trattamento economico del personale corrisponda a quello dell'elenco di cui al comma 2. Art. 5. Annullamento del mandato emesso e non ancora sottoscritto 1. Il mandato successivamente alla sua emissione da parte dei servizi del dipartimento competente in materia di affari finanziari e prima della sua sottoscrizione con firma digitale non puo' essere modificato. Qualora sia necessario procedere alla modifica del mandato emesso, deve esserne disposto l'annullamento. In tal caso il mandato ed il relativo annullamento non devono essere sottoscritti con la firma digitale. Al tesoriere e' data comunicazione dell'annullamento del mandato con un documento informatico sottoscritta nelle forme e dai soggetti di cui all'art. 3, comma 3. Art. 6. Annullamento del mandato informatico 1. Il mandato informatico gia' sottoscritto con firma digitale puo' essere annullato solo qualora il tesoriere non abbia gia' provveduto al relativo pagamento. 2. Nel caso in cui si debba procedere all'annullamento del mandato, la provincia trasmette per via telematica al tesoriere la prenotazione di blocco del mandato, contenente il numero, la data e l'importo del mandato stesso. Il tesoriere, qualora non abbia gia' provveduto al pagamento, con la restituzione di una evidenza informatica alla provincia, autorizza l'annullamento del mandato. Qualora il mandato sia gia' stato pagato, l'evidenza informatica del tesoriere riporta il diniego all'annullamento del mandato. 3. L'annullamento del mandato informatico di cui al comma 1 e' un documento informatico, che contiene il numero e la data di emissione, l'esercizio finanziario, il numero, la data e l'importo del mandato da annullare. Il documento sottoscritto con la firma digitale dai soggetti di cui all'art. 3, comma 3. Art. 7. Rettifica del mandato informatico 1. Il mandato informatico gia' pagato non puo' essere annullato e puo' essere rettificato solo per la correzione di elementi non essenziali di specificazione del mandato come individuati dalla giunta provinciale nella delibera di cui all'art. 3, comma 1. Tale rettifica puo' essere disposta solo prima dell'avvenuta conservazione di cui all'art. 10 e comunque prima dell'approvazione da parte della giunta provinciale del rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario nel quale il medesimo mandato e' stato emessa. 2. La rettifica del mandato informatico e' un documento informatico che contiene il numero e la data, l'esercizio finanziario, il numero e la data del mandato da rettificare, il nuovo valore assunto dai dati rettificati; il documento e' sottoscritto con la firma digitale dai soggetti di cui all'art. 3, comma 3. Art. 8. Riduzione del mandato informatico 1. Qualora un mandato informatico sia emesso come ordine di accreditamento relativo ad aperture di credito a favore di funzionari delegati, alla chiusura dell'esercizio finanziario, il medesimo puo' essere ridotto alle somme effettivamente pagate, ai sensi dell'art. 63, camma 5, della legge di contabilita'. 2. La riduzione del mandato informatico e' un dacumento informatico che riporta il numero e la data, l'esercizio finanziario, il numero e la data del mandato da ridurre, l'importo della riduzione; il documento e' sottoscritto con la firma digitale dai soggetti di cui all'art. 3, comma 3. Art. 9. Mandati informatici inestinti 1. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, i mandati informatici per i quali il tesoriere non ha potuto provvedere in tutto o in parte al pagamento, sono quietanzati ai sensi dell'art. 61, comma 4, della legge di contabilita'. 2. Il tesoriere trasmette alla provincia l'evidenza dei mandati inestinti per le successive verifiche ai fini dell'eventuale riemissione degli stessi. Art. 10. Modalita' di conservazione del mandato informatico 1. Il mandato informatico costituisce informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare riproduzioni e copie. 2. Gli obblighi di conservazione e riproduzione dei mandati informatici si intendono soddisfatti con il ricorso a soluzioni tecnologiche e procedure conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, in base a quanto disposto dall'art. 6 e dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 3. I mandati informatici devono essere conservati dalla provincia per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di emissione dei medesimi. Art. 11. Conservazione della documentazione cartacea 1. Le liquidazioni di spesa e la documentazione allegata per le quali sono stati emessi i mandati informatici, sono conservate dalla struttura provinciale competente all'emissione dei mandati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di emissione degli stessi. Art. 12. Modalita' di interscambio dati tra la provincia ed il tesoriere 1. La provincia ed il tesoriere definiscono in un apposito protocollo le modalita' operative per l'esecuzione dei pagamenti tramite i mandati informatici. In particolare il protocollo definisce le specifiche tecniche e le modalita' di interscambio dei dati per via telematica, le modalita' ed i tempi per l'effettivo pagamento dei medesimi mandati e per la comunicazione alla provincia dell'avvenuto pagamento, l'eventuale documentazione cartacea che deve essere comunque inoltrata al tesoriere a supporto del mandato informatico, le disposizioni per il pagamento dei mandati urgenti, le modalita' di aggiornamento delle coordinate bancarie nonche' le modalita' di conservazione delle quietanze. Art. 13. Conto giudiziale del tesoriere 1. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto da parte della giunta provinciale, la provincia presenta alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti il conto giudiziale del tesoriere di cui agli articoli 630 e 635 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato). A tale fine, il tesoriere trasmette il conto della propria gestione al Servizio entrate e credito entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. 2. La documentazione giustificativa del conto giudiziale rimane in custodia presso il tesoriere per un periodo di dieci anni, ai sensi dell'art. 633 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e non viene allegata al conto giudiziale. 3. Qualora la Corte dei conti lo richieda, la provincia fornisce la documentazione di spesa richiesta. Art. 14. Accesso ai dati contabili da parte della Corte dei conti 1. La provincia assicurera' alla Corte dei conti, secondo le modalita' e le decorrenze che saranno stabilite tra il presidente della provincia ed il presidente della sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige della Corte dei conti, l'accesso ai dati contabili rilevanti per l'attivita' dell'organo di controllo. Art. 15. Efficacia del regolamento 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dai mandati da emettere con riferimento all'esercizio finanziario 2002. Art. 16. R i n v i o 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Art. 17. Disposizioni finali 1. Il presente regolamento non si applica ai pagamenti effettuati dai funzionari delegati ai sensi dell'art. 62 della legge di contabilita' ed ai pagamenti disposti nell'ambito dei servizi di cassa ed economato ai sensi dell'art. 66 della legge di contabilita'. Art. 18. Disposizioni di coordinamento con la legge di contabilita' 1. Nei casi indicati nel comma 8 dell'art. 60 della legge di contabilita' l'apposizione delle quietanze sui mandati informatici e' effettuata secondo le modalita' definite ai sensi dell'art. 12. 2. Qualora si verifichino per i mandati informatici le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 61 della legge di contabilita' si applicano le disposizioni dell'art. 9, comma 1.