Allegato

                  Regolamento recante disposizioni
               per l'emissione dei mandati informatici
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.   Il   presente   regolamento   reca   disposizioni   per   la
semplificazione  e  l'accelerazione  dei  pagamenti  della  provincia
autonoma  di  Trento mediante l'introduzione del mandato informatico,
ai  sensi  degli  articoli 41-bis e 41-ter della legge provinciale 14
settembre  1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilita'
generale  della  provincia autonoma di Trento), in seguito denominata
"legge di contabilita'".
                               Art. 2.
                           Firma digitale
    1. Alla firma digitale dei mandati informatici, come definita dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia   di   documentazione   amministrativa),   si   applicano  le
disposizioni  di  cui al capo II, sezione V, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica.
    2.   La   giunta   provinciale  individua  gli  elementi  per  la
costituzione e la gestione del sistema di sicurezza per l'attivazione
e  l'utilizzo della firma digitale, nonche' i soggetti e le strutture
della  provincia  competenti  all'espletamento  delle  attivita'  ivi
indicate.
                               Art. 3.
                         Mandato informatico
    1.  Il  mandato  informatico  e'  il  documento  informatico  che
sostituisce i titoli di spesa cartacei di cui all'art. 59 della legge
di  contabilita'  e ne contiene gli stessi elementi, con l'esclusione
dell'importo  in  lettere;  i  predetti elementi sono individuati con
deliberazione della giunta provinciale.
    2.  La  provincia  provvede  al  pagamento  delle  spese mediante
mandati  informatici, ad esclusione dei pagamenti anticipati previsti
dalla  convenzione  tra la tesoreria e la provincia di cui all'art. 3
della  legge  provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria
della provincia autonoma di Trento).
    3.  Il  mandato informatico e' sottoscritto con la firma digitale
dal dirigente generale preposto al dipartimento competente in materia
di affari finanziari o dai funzionari individuati dall'art. 70, primo
comma, della legge di contabilita'.
    4.  Con  l'apposizione  di  un'unica  firma  digitale puo' essere
sottoscritto   un   singolo  mandato  oppure  un  gruppo  di  mandati
opportunamente selezionati. In ogni caso, il sistema informatico deve
rappresentare senza ambiguita' gli elementi di ciascun mandato cui la
firma si riferisce.
    5.  A  seguito della sottoscrizione con firma digitale, i mandati
informatici sono immediatamente e automaticamente trasmessi e messi a
disposizione del tesoriere.
    6.   In   presenza   di   problemi  tecnologici  che  impediscano
l'interscambio  per  via  telematica dei dati relativi a mandati gia'
inoltrati  al  tesoriere,  la  provincia provvedera' con le modalita'
stabilite  per  i  pagamenti  anticipati  dalla convenzione di cui al
comma 2.
                               Art. 4.
          Mandati infarmatici relativi alla corresponsione
                     di emolumenti al personale
    1.  I  mandati informatici che riguardano la corresponsione degli
emolumenti  al  personale  provinciale  in servizio ed in quiescenza,
nonche'  al  presidente della provincia ed ai componenti della giunta
provinciale,  sono  emessi  cumulativamente  per  capitoli di spesa e
riportano  a livello complessivo gli importi lordi, gli importi netti
da pagare e le ritenute applicate.
    2. Al fine di consentire il pagamento dei predetti emolumenti, al
tesoriere  e'  trasmesso,  a cura della Societa' informatica Trentina
S.p.a. l'elenco su supporto informatico dei soggetti beneficiari, gli
importi  netti spettanti e le modalita' di pagamento dei medesimi. Al
tesoriere  e'  inoltre  trasmessa, a cura della struttura provinciale
competente  al trattamento economico del personale, una comunicazione
firmata  dal  rispettivo  dirigente  che indica il totale complessiva
degli  importi  netti  in pagamento, nonche' un supporto cartaceo che
riporta i medesimi elementi indicati sul supporto informatico.
    3.  Il tesoriere verifica che il totale complessivo degli importi
netti  in pagamento comunicati dalla struttura provinciale competente
al   trattamento   economico   del  personale  corrisponda  a  quello
dell'elenco di cui al comma 2.
                               Art. 5.
      Annullamento del mandato emesso e non ancora sottoscritto
    1.  Il  mandato  successivamente  alla sua emissione da parte dei
servizi del dipartimento competente in materia di affari finanziari e
prima  della  sua  sottoscrizione  con firma digitale non puo' essere
modificato.  Qualora  sia  necessario  procedere  alla  modifica  del
mandato  emesso, deve esserne disposto l'annullamento. In tal caso il
mandato  ed  il  relativo annullamento non devono essere sottoscritti
con   la   firma   digitale.   Al  tesoriere  e'  data  comunicazione
dell'annullamento   del   mandato   con   un   documento  informatico
sottoscritta nelle forme e dai soggetti di cui all'art. 3, comma 3.
                               Art. 6.
                Annullamento del mandato informatico
    1.  Il  mandato  informatico gia' sottoscritto con firma digitale
puo'  essere  annullato  solo  qualora  il  tesoriere  non abbia gia'
provveduto al relativo pagamento.
    2.  Nel  caso  in  cui  si  debba  procedere all'annullamento del
mandato,  la  provincia  trasmette per via telematica al tesoriere la
prenotazione  di  blocco del mandato, contenente il numero, la data e
l'importo  del  mandato  stesso. Il tesoriere, qualora non abbia gia'
provveduto   al  pagamento,  con  la  restituzione  di  una  evidenza
informatica  alla  provincia,  autorizza  l'annullamento del mandato.
Qualora  il mandato sia gia' stato pagato, l'evidenza informatica del
tesoriere riporta il diniego all'annullamento del mandato.
    3. L'annullamento del mandato informatico di cui al comma 1 e' un
documento informatico, che contiene il numero e la data di emissione,
l'esercizio  finanziario,  il numero, la data e l'importo del mandato
da  annullare.  Il  documento  sottoscritto con la firma digitale dai
soggetti di cui all'art. 3, comma 3.
                               Art. 7.
                  Rettifica del mandato informatico
    1. Il mandato informatico gia' pagato non puo' essere annullato e
puo'  essere  rettificato  solo  per  la  correzione  di elementi non
essenziali  di  specificazione  del  mandato  come  individuati dalla
giunta  provinciale  nella  delibera di cui all'art. 3, comma 1. Tale
rettifica puo' essere disposta solo prima dell'avvenuta conservazione
di  cui all'art. 10 e comunque prima dell'approvazione da parte della
giunta  provinciale  del  rendiconto  generale relativo all'esercizio
finanziario nel quale il medesimo mandato e' stato emessa.
    2.   La   rettifica  del  mandato  informatico  e'  un  documento
informatico   che   contiene   il   numero  e  la  data,  l'esercizio
finanziario, il numero e la data del mandato da rettificare, il nuovo
valore assunto dai dati rettificati; il documento e' sottoscritto con
la firma digitale dai soggetti di cui all'art. 3, comma 3.
                               Art. 8.
                  Riduzione del mandato informatico
    1.  Qualora  un  mandato  informatico  sia  emesso come ordine di
accreditamento relativo ad aperture di credito a favore di funzionari
delegati,  alla chiusura dell'esercizio finanziario, il medesimo puo'
essere  ridotto  alle somme effettivamente pagate, ai sensi dell'art.
63, camma 5, della legge di contabilita'.
    2.   La   riduzione  del  mandato  informatico  e'  un  dacumento
informatico che riporta il numero e la data, l'esercizio finanziario,
il  numero  e  la  data  del  mandato  da  ridurre,  l'importo  della
riduzione;  il documento  e'  sottoscritto  con la firma digitale dai
soggetti di cui all'art. 3, comma 3.
                               Art. 9.
                    Mandati informatici inestinti
    1.   Alla   chiusura   dell'esercizio   finanziario,   i  mandati
informatici  per  i  quali  il  tesoriere non ha potuto provvedere in
tutto  o  in  parte al pagamento, sono quietanzati ai sensi dell'art.
61, comma 4, della legge di contabilita'.
    2.  Il  tesoriere trasmette alla provincia l'evidenza dei mandati
inestinti   per   le  successive  verifiche  ai  fini  dell'eventuale
riemissione degli stessi.
                              Art. 10.
         Modalita' di conservazione del mandato informatico
    1.  Il  mandato  informatico  costituisce informazione primaria e
originale da cui e' possibile effettuare riproduzioni e copie.
    2.  Gli  obblighi  di  conservazione  e  riproduzione dei mandati
informatici  si  intendono  soddisfatti  con  il  ricorso a soluzioni
tecnologiche  e  procedure  conformi  alle  regole  tecniche  dettate
dall'Autorita'  per  l'informatica nella pubblica amministrazione, in
base  a  quanto  disposto  dall'art.  6 e dall'art. 8 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle   disposizioni   legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa).
    3. I mandati informatici devono essere conservati dalla provincia
per  un  periodo di dieci anni decorrenti dalla data di emissione dei
medesimi.
                              Art. 11.
             Conservazione della documentazione cartacea
    1.  Le  liquidazioni di spesa e la documentazione allegata per le
quali  sono stati emessi i mandati informatici, sono conservate dalla
struttura  provinciale  competente  all'emissione  dei mandati per un
periodo  di  dieci  anni  decorrenti  dalla  data  di emissione degli
stessi.
                              Art. 12.
                   Modalita' di interscambio dati
                  tra la provincia ed il tesoriere
    1.  La  provincia  ed  il  tesoriere  definiscono  in un apposito
protocollo  le  modalita'  operative  per  l'esecuzione dei pagamenti
tramite i mandati informatici. In particolare il protocollo definisce
le  specifiche  tecniche  e le modalita' di interscambio dei dati per
via telematica, le modalita' ed i tempi per l'effettivo pagamento dei
medesimi  mandati e per la comunicazione alla provincia dell'avvenuto
pagamento,   l'eventuale  documentazione  cartacea  che  deve  essere
comunque  inoltrata  al tesoriere a supporto del mandato informatico,
le disposizioni per il pagamento dei mandati urgenti, le modalita' di
aggiornamento  delle  coordinate  bancarie  nonche'  le  modalita' di
conservazione delle quietanze.
                              Art. 13.
                   Conto giudiziale del tesoriere
    1.  Entro  sessanta  giorni  dall'approvazione  del rendiconto da
parte  della  giunta  provinciale, la provincia presenta alla sezione
giurisdizionale  della  Corte  dei  conti  il  conto  giudiziale  del
tesoriere  di cui agli articoli 630 e 635 del regio decreto 23 maggio
1924,  n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
la  contabilita'  generale  dello  Stato).  A tale fine, il tesoriere
trasmette  il  conto  della  propria  gestione  al Servizio entrate e
credito entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
    2.  La  documentazione giustificativa del conto giudiziale rimane
in  custodia  presso  il  tesoriere  per un periodo di dieci anni, ai
sensi  dell'art.  633 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e non
viene allegata al conto giudiziale.
    3.  Qualora la Corte dei conti lo richieda, la provincia fornisce
la documentazione di spesa richiesta.
                              Art. 14.
      Accesso ai dati contabili da parte della Corte dei conti
    1.  La  provincia  assicurera'  alla  Corte dei conti, secondo le
modalita'  e  le  decorrenze  che saranno stabilite tra il presidente
della  provincia  ed  il presidente della sezione di controllo per la
Regione  Trentino-Alto Adige della Corte dei conti, l'accesso ai dati
contabili rilevanti per l'attivita' dell'organo di controllo.
                              Art. 15.
                      Efficacia del regolamento
    1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano a
partire   dai  mandati  da  emettere  con  riferimento  all'esercizio
finanziario 2002.
                              Art. 16.
                             R i n v i o
    1.   Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal  presente
regolamento  si  applicano le disposizioni del decreto del Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa).
                              Art. 17.
                         Disposizioni finali
    1. Il presente regolamento non si applica ai pagamenti effettuati
dai  funzionari  delegati  ai  sensi  dell'art.  62  della  legge  di
contabilita'  ed  ai  pagamenti  disposti  nell'ambito dei servizi di
cassa ed economato ai sensi dell'art. 66 della legge di contabilita'.
                              Art. 18.
     Disposizioni di coordinamento con la legge di contabilita'
    1.  Nei  casi  indicati  nel  comma 8 dell'art. 60 della legge di
contabilita' l'apposizione delle quietanze sui mandati informatici e'
effettuata secondo le modalita' definite ai sensi dell'art. 12.
    2. Qualora si verifichino per i mandati informatici le ipotesi di
cui  ai  commi  2  e  3  dell'art.  61 della legge di contabilita' si
applicano le disposizioni dell'art. 9, comma 1.