Art. 10. Risorse, bilanci o e contabilita' dell'ASUC 1. Le risorse finanziarie dell'ASUC sono costituite da: a) proventi del patrimonio agro-silvo-pastorale; b) rendite patrimoniali dei beni acquistati dall'ASUC; c) ogni altro finanziamento e contributo connessi all'esercizio dei compiti dell'ASUC; d) ogni altra rendita derivante dall'investimento delle disponibilita' liquide dell'ASUC; e) ogni altra risorsa prevista dallo statuto di cui all'Art. 6. 2. L'ASUC adotta il bilancio preventivo sulla base di uno schema approvato dalla giunta provinciale. L'ASUC e' tenuta a rispettare nell'ambito del bilancio e delle sue variazioni gli equilibri economici e finanziari della gestione. 3. Il rendiconto della gestione, redatto sulla base di un modello approvato dalla giunta provinciale, e' deliberato dal comitato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce. 4. Le deliberazioni di adozione del bilancio preventivo, delle sue variazioni e del conto consuntivo divenute esecutive sono trasmesse alla giunta provinciale. 5. Il servizio di tesoreria dell'ASUC e' affidato, alle medesime condizioni, al tesoriere del comune di appartenenza. 6. E vietato il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento per il finanziamento di spese correnti. 7. Con esclusione della disciplina inerente la revisione economico-finanziaria e la nomina dei revisori dei conti dell'ASUC, per quanto non previsto da questo articolo, si osservano le disposizioni in materia di ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in quanto applicabili.