Art. 10.
             Risorse, bilanci o e contabilita' dell'ASUC
    1. Le risorse finanziarie dell'ASUC sono costituite da:
      a) proventi del patrimonio agro-silvo-pastorale;
      b) rendite patrimoniali dei beni acquistati dall'ASUC;
      c) ogni altro finanziamento e contributo connessi all'esercizio
dei compiti dell'ASUC;
      d) ogni   altra   rendita   derivante  dall'investimento  delle
disponibilita' liquide dell'ASUC;
      e) ogni altra risorsa prevista dallo statuto di cui all'Art. 6.
    2.  L'ASUC adotta il bilancio preventivo sulla base di uno schema
approvato  dalla  giunta  provinciale.  L'ASUC e' tenuta a rispettare
nell'ambito  del  bilancio  e  delle  sue  variazioni  gli  equilibri
economici e finanziari della gestione.
    3. Il rendiconto della gestione, redatto sulla base di un modello
approvato  dalla giunta provinciale, e' deliberato dal comitato entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
    4.  Le  deliberazioni  di adozione del bilancio preventivo, delle
sue  variazioni  e  del  conto  consuntivo  divenute  esecutive  sono
trasmesse alla giunta provinciale.
    5.  Il servizio di tesoreria dell'ASUC e' affidato, alle medesime
condizioni, al tesoriere del comune di appartenenza.
    6. E vietato il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento per il
finanziamento di spese correnti.
    7.   Con   esclusione  della  disciplina  inerente  la  revisione
economico-finanziaria  e  la nomina dei revisori dei conti dell'ASUC,
per   quanto  non  previsto  da  questo  articolo,  si  osservano  le
disposizioni  in  materia  di ordinamento contabile e finanziario dei
comuni   della   Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige,  in  quanto
applicabili.