Art. 11.
        Accesso ai benefici previsti dalle leggi provinciali
    1.  Le  amministrazioni  competenti alla gestione dei beni di uso
civico,  nell'ambito delle finalita' di questa legge, sono ammesse ai
benefici previsti dalle leggi provinciali, nel rispetto dei requisiti
stabiliti  dalle stesse. Questo comma si applica anche alla Magnifica
comunita' di Fiemme e alle Regole di Spinale e Manez.