Art. 11. Accesso ai benefici previsti dalle leggi provinciali 1. Le amministrazioni competenti alla gestione dei beni di uso civico, nell'ambito delle finalita' di questa legge, sono ammesse ai benefici previsti dalle leggi provinciali, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle stesse. Questo comma si applica anche alla Magnifica comunita' di Fiemme e alle Regole di Spinale e Manez.