Art. 12.
      Principi e disposizioni generali per la gestione dei beni
    1.  La  gestione  dei beni di uso civico e' volta a conseguire la
migliore  utilizzazione  economica  degli  stessi,  nel  rispetto dei
principi e delle finalita' di tutela e valorizzazione di cui all'Art.
1, comma 1.
    2.  A  condizione  che  ne consegua un effettivo beneficio per la
generalita' degli abitanti, l'amministrazione competente puo', previa
autorizzazione della Provincia, disporre la variazione d'uso dei beni
di  uso  civico, la sospensione temporanea o l'estinzione del vincolo
di uso civico.
    3.  Le  autorizzazioni  previste  in  questo capo sono rilasciate
dalla  struttura  competente nel rispetto dei criteri stabiliti dalla
giunta  provinciale  e contengono la clausola del ritorno delle terre
alla loro originaria destinazione nonche', in caso di alienazione, di
retrocessione   delle   terre   all'alienante,  qualora  nel  termine
stabilito  nell'atto  stesso  non  siano  realizzate le finalita' che
hanno motivato le autorizzazioni stesse.