Art. 12. Principi e disposizioni generali per la gestione dei beni 1. La gestione dei beni di uso civico e' volta a conseguire la migliore utilizzazione economica degli stessi, nel rispetto dei principi e delle finalita' di tutela e valorizzazione di cui all'Art. 1, comma 1. 2. A condizione che ne consegua un effettivo beneficio per la generalita' degli abitanti, l'amministrazione competente puo', previa autorizzazione della Provincia, disporre la variazione d'uso dei beni di uso civico, la sospensione temporanea o l'estinzione del vincolo di uso civico. 3. Le autorizzazioni previste in questo capo sono rilasciate dalla struttura competente nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giunta provinciale e contengono la clausola del ritorno delle terre alla loro originaria destinazione nonche', in caso di alienazione, di retrocessione delle terre all'alienante, qualora nel termine stabilito nell'atto stesso non siano realizzate le finalita' che hanno motivato le autorizzazioni stesse.