Art. 13.
               Variazione d'uso dei beni di uso civico
    1.  Per  variazione  d'uso  dei  beni di uso civico si intende il
cambiamento  della  loro  utilizzazione economica, nel rispetto della
destinazione  urbanistica  in  atto  dell'area in cui ricadono i beni
medesimi.
    2.  Il  regolamento  di  esecuzione prevede i casi in cui, per la
limitata  rilevanza  della variazione d'uso, la relativa richiesta di
autorizzazione  si considera accolta qualora non sia comunicato dalla
Provincia all'amministrazione interessata il provvedimento di diniego
nel termine fissato dal regolamento.