Art. 13. Variazione d'uso dei beni di uso civico 1. Per variazione d'uso dei beni di uso civico si intende il cambiamento della loro utilizzazione economica, nel rispetto della destinazione urbanistica in atto dell'area in cui ricadono i beni medesimi. 2. Il regolamento di esecuzione prevede i casi in cui, per la limitata rilevanza della variazione d'uso, la relativa richiesta di autorizzazione si considera accolta qualora non sia comunicato dalla Provincia all'amministrazione interessata il provvedimento di diniego nel termine fissato dal regolamento.