Art. 14.
                Sospensione del vincolo di uso civico
    1.  L'amministrazione competente puo' concedere in uso a terzi il
bene  di  uso  civico ovvero costituire sul medesimo diritti reali in
favore  di  terzi,  a  titolo  oneroso  e  nei  limiti  previsti  dal
regolamento   di   esecuzione.   Nel   caso  in  cui  dalle  predette
utilizzazioni  consegua  l'esclusione o la limitazione dell'esercizio
dell'uso civico, l'amministrazione competente richiede alla Provincia
la  preventiva autorizzazione alla sospensione temporanea del vincolo
di uso civico.
    2.  La  concessione  in  uso o la costituzione di diritti reali a
favore  di  terzi  deve in ogni caso prevedere le forme specifiche di
utilizzo  del  bene, il corrispettivo e la durata dell'utilizzo o del
diritto  nonche'  gli  obblighi  e  le  garanzie  poste  a carico dei
soggetti terzi a tutela del bene di uso civico.
    3.  Il  corrispettivo  deve  essere  congruo  e impiegato secondo
quanto disposto dall'Art. 9.
    4.  La  giunta  provinciale  individua specifici parametri per la
determinazione dei livelli minimi e massimi dei corrispettivi in caso
di  concessioni in uso o di diritti reali connessi alla realizzazione
e  gestione  di  opere  o  di  impianti  ovvero  di aree destinate ad
attivita'   sportive,   suscettibili  di  dichiarazione  di  pubblica
utilita'.