Art. 14. Sospensione del vincolo di uso civico 1. L'amministrazione competente puo' concedere in uso a terzi il bene di uso civico ovvero costituire sul medesimo diritti reali in favore di terzi, a titolo oneroso e nei limiti previsti dal regolamento di esecuzione. Nel caso in cui dalle predette utilizzazioni consegua l'esclusione o la limitazione dell'esercizio dell'uso civico, l'amministrazione competente richiede alla Provincia la preventiva autorizzazione alla sospensione temporanea del vincolo di uso civico. 2. La concessione in uso o la costituzione di diritti reali a favore di terzi deve in ogni caso prevedere le forme specifiche di utilizzo del bene, il corrispettivo e la durata dell'utilizzo o del diritto nonche' gli obblighi e le garanzie poste a carico dei soggetti terzi a tutela del bene di uso civico. 3. Il corrispettivo deve essere congruo e impiegato secondo quanto disposto dall'Art. 9. 4. La giunta provinciale individua specifici parametri per la determinazione dei livelli minimi e massimi dei corrispettivi in caso di concessioni in uso o di diritti reali connessi alla realizzazione e gestione di opere o di impianti ovvero di aree destinate ad attivita' sportive, suscettibili di dichiarazione di pubblica utilita'.